Trattamenti pensionistici – Ricongiunzione – Totalizzazione – Cumulo – Aspetti di convenienza

A beneficio dei lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie, si riconosce la facoltà di riunire, sotto un unico tetto pensionistico, le quote dei contributi versati.
A tal fine, il Legislatore è intervenuto coniando tre strumenti: la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo. Nonostante lo scopo perseguito sia lo stesso, ciò che distingue questi strumenti sono i costi, le tempistiche e le diverse opportunità.
La ricongiunzione (L. 45/90) consiste nel trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione ed è caratterizzata da elevati oneri, i quali disincentivano il suo utilizzo.
A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione (DLgs. 42/2006) e il cumulo (L. 232/2016) sono due strumenti gratuiti.
In particolare, con la totalizzazione, le quote contributive restano ferme nelle diverse gestioni previdenziali in cui si è iscritti e ciascun Ente previdenziale eroga la pensione “pro quota”; con il cumulo, invece, si verifica un trasferimento delle quote contributive da parte dell’Ente previdenziale all’INPS, il quale è tenuto ad erogare un’unica pensione.

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