Impresa familiare – Disciplina applicabile
Ai sensi dell’art. 230-bis c.c., il collaboratore dell’impresa familiare ha diritto alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il diritto di partecipazione è intrasferibile e può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro ed in caso di alienazione dell’azienda.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, la ris. Agenzia delle Entrate 28.4.2008 n. 176 ha chiarito che le somme percepite dal collaboratore familiare all’atto del recesso non configurano reddito per il collaboratore stesso, non rientrando in nessuna delle categorie reddituali del TUIR ma attenendo alla sfera personale del percipiente e dell’imprenditore piuttosto che a quella dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Le somme erogate non costituiscono, pertanto, oneri deducibili dal reddito dell’impresa familiare, ma ripartizioni di utili, al pari di quanto avviene in costanza di rapporto.
Allo stesso modo, la plusvalenza derivante dalla cessione dell’impresa familiare è imputabile interamente in capo all’imprenditore, essendo quindi irrilevante per i collaboratori familiari. Ciò in quanto l’impresa familiare ha natura individuale e, quindi, è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 31.8.2015 n. 78).


Michele
Nel caso di estromissione di un fabbricato dall’impresa familiare e quindi di sottrazione di esso dal patrimonio, come può il collaboratore tutelarsi da questa perdita di valore della propria quota di partecipazione?