Autoliquidazione INAIL – Collaboratori familiari – Occasionalità

Per i professionisti che seguono le aziende in ambito contributivo, una delle maggiori difficoltà è costituita dalla necessità di regolarizzare eventuali collaborazioni familiari non a tempo pieno. Si pensi ai soggetti che hanno già una contribuzione, come i lavoratori dipendenti che prestino il loro aiuto in un’impresa commerciale condotta da un familiare, ma anche ai pensionati che non svolgano attività a tempo pieno. Tali rapporti richiedono particolare attenzione all’atto dell’autoliquidazione INAIL per evitare di denunciare imponibili sbagliati o di omettere la tutela di soggetti assicurabili. In merito al sorgere dell’obbligo assicurativo, il Ministero del Lavoro, con la circ. 5.8.2013, ha ritenuto possibile in via orientativa e d’intesa con l’INAIL, considerare “accidentale” una prestazione resa una o due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a un massimo di 10 giornate lavorative. Pertanto, oltre tale soglia sorge l’obbligo INAIL.

Fondo Nuove Competenze – Terza edizione – Presentazione delle istanze (DM 5.12.2024 n. 439)

Da lunedì 10.2.2025 fino al 10.4.2025 potranno essere presentate, sulla piattaforma informatica dedicata, le istanze di ammissione al contributo relativo al Fondo nuove competenze – Terza edizione (FNC 3).
Tra le istruzioni fornite con l’Avviso pubblico rientrano anche quelle relative ai soggetti ammissibili, alla documentazione da allegare all’istanza e alle informazioni da inserire.
Sono poi disponibili delle FAQ, con cui è stato tra l’altro chiarito che gli accordi di rimodulazione dell’orario possono essere sottoscritti dalla data di pubblicazione del DM 10.10.2024 e fino alla presentazione dell’istanza; con le FAQ sono poi state fornite anche risposte in merito all’adesione ai Fondi paritetici interprofessionale (FPI).
La fase istruttoria decorrerà dal prossimo 10.2.2025 secondo il criterio cronologico di presentazione delle istanze. Al termine dell’istruttoria, l’istanza può essere approvata o rigettata, con comunicazione dell’esito tramite la piattaforma.

Cooperative di autotrasporto e logistica – Nuovi minimi retributivi – Una tantum (Accordo 13.1.2025)

L’Accordo 13.1.2025 ha rinnovato la disciplina collettiva applicabile ai soci e al personale dipendente delle cooperative esercenti attività nei settori autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio.
Definiti i nuovi importi dei minimi retributivi applicabili da gennaio.
Prevista inoltre l’erogazione di un elemento forfetario una tantum a copertura del pregresso periodo di carenza contrattuale e di un elemento perequativo presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello.

Prova della cessione intracomunitaria – Tipologie di documenti idonei – Risposta Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025

L’Agenzia delle Entrate, con una delle risposte alla videoconferenza 5.2.2025, ha indicato quali sono i documenti idonei a provare la spedizione o il trasporto dei beni in un altro Stato membro Ue, al fine di realizzare una cessione intracomunitaria non imponibile ai fini IVA.
Nonostante sia intervenuto il disposto dell’art. 45-bis del Regplamento Ue n. 282/2011, è confermata la validità della prassi precedente dell’Agenzia delle Entrate sul punto e il set documentale ivi individuato.
Se la cessione viene inizialmente effettuata con applicazione dell’imposta in via prudenziale (le prove dell’invio all’estero non sono sufficienti) o se si intende recuperare l’IVA dopo che la cessione non imponibile era stata regolarizzata e si entri in possesso solo successivamente dei documenti mancanti, può essere emessa una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Rimborso delle spese per l’energia elettrica finalizzata alla ricarica di auto elettriche o ibride – Tassazione (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025)

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte rese alla videoconferenza del 5.2.2025, ha ribadito l’orientamento restrittivo già espresso nella risposta a interpello 25.8.2023 n. 421, affermando che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica domestica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, non essendo fringe benefit di cui all’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
Il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. “fringe benefit”), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre rilevato che, ai fini in esame, non rileva quanto affermato nella risposta a interpello 15.12.2023 n. 477, riguardando una diversa fattispecie.

Concordato preventivo biennale – Cause di decadenza – Infedeltà dichiarative (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025)

L’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza tenutasi il 5.2.2025, ha chiarito alcuni aspetti sulle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale.
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 22 co. 2 lett. b) del DLgs. 13/2024, è stato chiarito che le inesattezze e le omissioni nella compilazione dei modelli ISA possono riguardare tanto i dati contabili quanto quelli strutturali. Solo per questa fattispecie viene contemplata dall’art. 22 co. 3 del DLgs. 13/2024 la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare eventuali errori od omissioni ed evitare la decadenza dal CPB.
Inoltre, le infedeltà dichiarative emergenti all’esito di verifiche fiscali possono rilevare ai fini di più ipotesi di decadenza. Ad esempio, l’emersione di ricavi non dichiarati per un ammontare inferiore al 30% del dichiarato non integra l’ipotesi prevista dalla prima parte dell’art. 22 co. 1 lett. a), ma determina comunque la decadenza dal CPB se tale rettifica si ripercuote sui dati del modello ISA generando una proposta di concordato superiore al 30% rispetto a quella già concordata.

Cassazione: Licenziamento legittimo per uso improprio del congedo parentale

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che ha utilizzato il periodo di congedo parentale per svolgere un’attività lavorativa parallela nel settore della compravendita di automobili.

La sentenza n. 2618 del 4 febbraio 2025 sottolinea come l’utilizzo del congedo parentale per scopi diversi dalla sua funzione primaria costituisca un abuso del diritto che può giustificare il provvedimento di licenziamento.

Il caso esaminato riguarda un padre che, durante il periodo di congedo parentale retribuito previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, si è dedicato alla compravendita di autovetture. La Corte ha ribadito che la finalità del congedo parentale è quella di garantire al figlio la presenza e l’assistenza affettiva dei genitori nei primi anni di vita, non di permettere lo svolgimento di altre attività professionali.

I giudici hanno evidenziato come questo comportamento non solo violi i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro, ma rappresenti anche un disvalore sociale, in quanto tradisce lo scopo dell’istituto del congedo parentale.

La Suprema Corte ha respinto l’argomentazione del lavoratore secondo cui l’attività professionale svolta non gli impediva di assistere il minore, ribadendo che il congedo parentale è un diritto potestativo finalizzato esclusivamente a garantire la presenza del genitore per il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e il suo inserimento nella famiglia. Non è rilevante, secondo la Corte, che l’attività lavorativa parallela possa contribuire a una migliore organizzazione familiare.

Agevolazioni contributive per le imprese che assumono a tempo indeterminato

Con la Circolare n.32/2025, l’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione della c.d. Decontribuzione Sud PMI di cui all’articolo 1, commi da 406 a 412, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025). Si tratta, come noto, dell’agevolazione contributiva prevista in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Con la presente informativa sfornisce un quadro generale della misura in oggetto.

Clicca qui per leggere la circolare

 

Novità della L. 203/2024 (c.d. “Collegato lavoro”) (nota INL 30.12.2024 n. 9740)

Con la nota 30.12.2024 n. 9740, l’INL illustra alcune delle principali novità introdotte dalla L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”).
In particolare, si segnalano le seguenti:
– viene modificato l’art. 41 del DLgs. 81/2008, individuando l’azienda sanitaria locale quale organo competente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente;
– il datore di lavoro potrà comunicare tramite PEC al competente Ufficio territoriale dell’INL l’uso dei locali sotterranei o semi-sotterranei, da destinare a lavorazioni che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi;
– con la norma di interpretazione autentica del co. 2 dell’art. 21 del DLgs. 81/2015, rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR 1525/1963, anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi “leader”;
– si dovrà attendere per avere ulteriori indicazioni in merito alla nuova procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.

Imposta di bollo – Polizze assicurative – Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025)

Tra le novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), si segnala la modifica alle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle polizze vita dei rami III (che contempla le polizze unit linked e index linked) e V (quelle di natura finanziaria). Con la nuova norma si anticipa la tassazione di questi prodotti, che prima avveniva al momento del rimborso o del riscatto, e che invece, da gennaio 2025, deve avvenire annualmente, ad opera delle imprese di assicurazione. La ratio della norma è di realizzare l’assimilazione di questi contratti ai prodotti finanziari.
Viene poi prevista una disciplina transitoria, in base alla quale il bollo calcolato per ciascun anno fino al 2024, sarà versato:
– per il 50% entro il 30.6.2025;
– per il 20% entro il 30.6.2026;
– per il 20% entro il 30.6.2027;
– per il restante 10% entro il 30.6.2028.