Tra gli ultimi emendamenti alla legge di stabilità 2016 si ravvisa:
– la possibilità di acquistare un immobile ricorrendo a un contratto di leasing, come per l’auto, ma con sconti rilevanti per i giovani di età inferiore ai 35 anni (in particolare, l’utilizzatore può chiedere ad una banca o ad un istituto finanziario di acquistare un immobile, ma anche di farlo costruire secondo i propri gusti). In base al contratto e al valore si paga un canone annuale e al termine si può riscattare l’immobile ad un prezzo prefissato, scontando il canone versato;
– la previsione circa la rottamazione per i vecchi camper inquinanti con nuovi camper euro5 (ci sarà un bonus di 8.000,00 euro – e non di 5.000,00 euro), e sarà esteso l’ecobonus (cioè lo sconto IRPEF del 65% sulla spesa sostenuta – anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali che consentono il “controllo a distanza” di riscaldamento, climatizzazione e scaldacqua);
– lo stanziamento di 2 miliardi al piano sicurezza-cultura (con l’aggiunta di altri 500 milioni di “avanzi” dei Comuni immediatamente spendibili per l’edilizia scolastica) che oltre al bonus da 80,00 euro mensili per il solo 2016 alle forze dell’ordine e alla card cultura da 500,00 euro l’anno per i diciottenni prevede un ulteriore bonus una tantum (1.000,00 euro per l’acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti iscritti ai conservatori).
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 approvato in Commissione Bilancio alla Camera, viene introdotto, dall’1.1.2016 fino al 31.12.2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:
– 20% per le piccole imprese;
– 15% per le medie imprese;
– 10% per le grandi imprese.
L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato. Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali:
– 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
– 5 milioni per le medie imprese;
– 15 milioni per le grandi imprese.
Zone colpite da eventi calamitosi – Sospensione del versamento dei tributi – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Un emendamento al Ddl di stabilità 2016 prevede l’introduzione, a regime, di una disposizione in base alla quale, in caso di eventi calamitosi, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avverrà senza applicazione di interessi; inoltre, viene prevista la rateizzazione per i tributi non sospesi sempre a favore dei contribuenti colpiti da avversità di vario genere.
L’emendamento si inserisce nell’art. 9 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale contempla che, in presenza di eventi calamitosi, il Ministero dell’Economia e delle finanze, con proprio decreto, rimette nei termini i contribuenti interessati nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari sia impedito per cause di forza maggiore. In questi casi, il Ministero può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
Disponibile la circolare 44/2015
La presente Circolare analizza la disciplina fiscale degli oneri sostenuti per omaggi, ai fini:
– delle imposte sui redditi;
– dell’IRAP;
– dell’IVA.
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Studio Associato D’Amico
Fabbricati assimilati all’abitazione principale da regolamento o norma di legge
Con riguardo all’applicazione della TASI, non è chiaro se la nozione di abitazione principale ai fini di tale imposta comprenda anche le fattispecie di assimilazione all’abitazione principale valide ai fini IMU. Queste ultime si distinguono in:
– assimilazioni regolamentari (fra le quali possono essere ricompresi gli immobili non locati appartenenti ad anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, adibiti ad abitazione principale del comodatario);
– assimilazioni di legge (fra le quali possono rientrare gli immobili non locati né ceduti in comodato appartenenti a pensionati all’estero iscritti all’Aire; quelli adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; gli alloggi sociali; l’unità non locata appartenente ai dipendenti delle forze armate o ad altri soggetti indicati dal DL 102/2013).
Con riferimento alle prime, i Comuni possono intervenire mediante delibera e, qualora l’ente locale abbia deliberato l’assimilazione ai fini IMU, in assenza di ulteriori precisazioni, si può ritenere che l’assimilazione abbia validità anche ai fini della TASI; con riferimento alle seconde, il Comune non ha, invece, potestà d’intervento. In tal caso, le incertezze emergono per quanto attiene ad alcune fattispecie non espressamente disciplinate, come l’ipotesi dell’abitazione assegnata dal giudice in sede di separazione o divorzio. A tal proposito, tuttavia, si può ritenere che, pur in assenza di espressa previsione, essa possa essere ricondotta alle fattispecie di assimilazione.
Versamento del saldo IMU entro il 16.12.2015 – Modalità
Entro il 16.12.2015 deve essere versata la seconda rata (saldo) dell’IMU per l’anno 2015.
Anzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1 co. 168 della L. 27.12.2006 n. 296, l’IMU deve essere versata solo se il suo ammontare complessivo, dovuto al Comune per l’intera annualità, risulta superiore all’importo stabilito:
– dal Comune, nel rispetto dei principi di cui all’art. 25 della L. 27.12.2002 n. 289;
– ovvero, qualora il Comune non vi abbia provveduto, dallo stesso art. 25 co. 4 della L. 289/2002 (attualmente pari a 12,00 euro).
Si ha riguardo all’imposta dovuta per l’intera annualità (vale a dire, se il versamento è eseguito in due rate, alla somma di acconto e saldo).
Le Linee Guida Min. Economia e Finanze 11.7.2012 hanno precisato che l’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell’imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili (in tal senso anche le risposte Min. Economia e Finanze 20.1.2014).
Per quanto concerne le modalità di versamento, l’IMU può essere versata, in alternativa, mediante:
– il modello F24 “Ordinario”;
– il modello F24 “Semplificato”;
– l’apposito bollettino postale.
Particolari modalità di versamento sono previste per i soggetti residenti all’estero.
Dichiarazione precompilata – Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (DM 31.7.2015) – Procedure preliminari all’invio telematico
Entro il 31.1.2016 i medici o i loro delegati (commercialisti) devono procedere alla trasmissione, al sistema tessera sanitaria, delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, utili per il modello 730 precompilato 2016.
Sono previste tre procedure preliminari all’invio:
– l’abilitazione dei medici al sistema tessera sanitaria (i medici già in possesso delle credenziali per le ricette elettroniche o i certificati telematici non dovranno effettuare altri tipi di abilitazione);
– il conferimento (eventuale) di delega per la trasmissione dei dati al commercialista: i medici già abilitati al sistema tessera sanitaria possono, infatti, inserire la delega al soggetto delegato;
– richiesta di abilitazione alla trasmissione dei dati da parte del commercialista delegato, una volta che quest’ultimo abbia ricevuto, sulla propria PEC, la delega del medico; tale richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal commercialista ed inviata mediante PEC alla Ragioneria Generale dello Stato.
Credito d’imposta per gli investimenti in aree svantaggiate – Applicabilità alle imprese agricole – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Un emendamento al Ddl di stabilità 2016, approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera, prevede che possano beneficiare del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate anche le imprese agricole.
In particolare, viene precisato che possono fruire dell’agevolazione anche le imprese attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, purché rispettino i limiti e le condizioni imposte dai regolamenti comunitari in materia di aiuti ai settori specifici.
Abitazione divenuta non più idonea alla fruizione delle agevolazioni – Acquisto di un’ulteriore abitazione agevolata (C.T. Reg. Milano 1.10.2015 n. 4272)
La C.T. Reg. Lombardia, nella sentenza 1.10.2015 n. 4272, ha affermato che, ove l’abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” divenga “inidonea” a soddisfare le esigenze abitative del contribuente e della sua famiglia, egli può nuovamente accedere al beneficio.
La pronuncia costituisce la prevedibile estensione del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni (a partire dalla sentenza Cass. 18128/2009 e, poi, con la sentenza 100/2010), secondo il quale il requisito della “impossidenza” di altre abitazioni (nel Comune in cui si procede al nuovo acquisto, ovvero su tutto il territorio nazionale per quanto concerne gli immobili agevolati), di cui alle lettere b) e c) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, debba essere interpretato come facente riferimento ad abitazioni “idonee” a soddisfare le esigenze abitative.
Pertanto, secondo la C.T. Reg. Lombardia, ove un soggetto, non sposato, acquisti un monolocale con l’agevolazione “prima casa”, egli potrebbe, dopo aver costituito una famiglia con moglie e figli, applicare nuovamente il beneficio, atteso che la “vecchia” casa non risulta idonea a soddisfare le esigenze abitative di tutta la famiglia.
Bilancio d’esercizio e novità del DLgs. 139/2015
Il DLgs. 139/2015 ha eliminato le disposizioni relative ai conti d’ordine, con decorrenza dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’1.1.2016.
In particolare, è stato abrogato l’art. 2424 co. 3 c.c., ai sensi del quale “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”.
Parallelamente, è stato sostituito l’art. 2427 co. 1 n. 9 c.c., stabilendo che l’informativa su impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale deve essere fornita nella Nota integrativa.
Inoltre, devono essere distintamente indicati “gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime”.