La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto affermato nella circ. del Min. Economia e finanze 3/DF/2012, ha deciso che nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni site in Comuni diversi, l’agevolazione IMU non spetta.
I giudici hanno ritenuto che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e quindi che, nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare che hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due Comuni diversi, nessuno dei due fabbricati possa essere considerato abitazione principale.
Abitazione principale – Unicità dell’unità immobiliare
Ai fini dell’IMU e della TASI, l’abitazione principale è definita come l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13 co. 2 del DL 201/2011).
Nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un’abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti contigui), può essere considerata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari, fino a quando venga effettuata la fusione catastale mediante:
– iscrizione unitaria in Catasto dell’unità immobiliare risultante;
– attribuzione ad essa di un’unica rendita.
Antenne di telefonia mobile – Esclusione dall’IMU (C.T. Prov. Ravenna 1.1.2018 n. 170/1/18)
Ad avviso della C.T. Prov. Ravenna n. 170/1/18, gli impianti funzionali ai servizi di telecomunicazione (antenne di telefonia mobile) non sono soggetti a IMU/TASI.
Tale posizione deriva dalla previsione interpretativa dell’art. 12 del DLgs. 33/2016, che ha stabilito che le opere di telecomunicazione possono essere soggette esclusivamente a TOSAP o a COSAP.
Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9 – Versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2018 – Termine del 18.6.2018
Entro il 18.6.2018 devono essere versate l’IMU e la TASI in relazione alle abitazioni principali, e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In questi casi, l’aliquota IMU rimane fissata allo 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali), con la detrazione di 200,00 euro.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Immobile occupato abusivamente – Esenzione dall’IMU e dalla TASI – Condizioni (C.T. Prov. Roma 13.12.2017 n. 26532/17/17)
La C.T. Prov. Roma 13.12.2017 n. 26532/17/17 ha riconosciuto l’esenzione dall’IMU e dalla TASI a una società che di fatto ha perso da anni la disponibilità del proprio immobile, in seguito a un’occupazione abusiva.
I giudici hanno affermato, infatti, che il proprietario di un immobile occupato abusivamente non è assoggettato né all’IMU né alla TASI in considerazione del fatto che le imposte locali sono dovute in conseguenza dell’effettivo possesso dell’immobile.
Immobile occupato abusivamente – Esenzione dall’IMU e dalla TASI – Condizioni (C.T. Prov. Roma nn. 25506/2017 e 26532/2017)
La C.T. Prov. di Roma ha riconosciuto l’esenzione da IMU e dalla TASI a una società che di fatto ha perso da anni la disponibilità del proprio immobile, in seguito a un’occupazione abusiva.
Con due sentenze gemelle, infatti (le nn. 25506/2017 e 26532/2017), i giudici hanno enunciato un nuovo principio secondo cui il proprietario di un immobile occupato abusivamente non è assoggettato né all’IMU né alla TASI in considerazione del fatto che le imposte locali sono dovute in conseguenza dell’effettivo possesso dell’immobile. Il possesso, per essere effettivo, deve permettere al proprietario di “ripristinare il contatto materiale con il bene quando lo voglia”. Tale circostanza non è ravvisabile nel caso di immobili occupati abusivamente.
IMU – Terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali – Esenzione da imposta – Dubbi interpretativi
Il 18.12.2017 scade il termine entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU e della TASI relativa all’anno 2017.
Sono esenti e, quindi, l’imposta non deve essere versata entro la predetta scadenza:
– i terreni montani (l’elenco dei Comuni è contenuto nella CM 9/93);
– i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola (sono altresì esenti le aree edificabili se possedute dai medesimi soggetti e destinate alla coltivazione).
In relazione a quest’ultimo punto, la norma sembrerebbe voler estendere l’agevolazione anche alle società in possesso della qualifica di IAP (in tal senso la circ. Min. Economia e Finanze 3/DF/2012), ma alcuni Comuni contestano l’esenzione in quanto ritengono che essa sia di carattere personale alla luce dell’obbligo della iscrizione nella previdenza agricola che per sua natura non può riguardare una società. In assenza di una decisione della Corte di Cassazione in relazione all’IMU, sulla questione la giurisprudenza si divide.
TASI – Detenzioni temporanee – Soggetti tenuti al versamento – Criticità
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (co. 673 dell’art. 1 della L. 147/2013).
In merito a detta disposizione l’unico chiarimento è stato fornito dall’IFEL con la nota 1.9.2014 in relazione alla norma contenuta nel co. 643, identica a quella del co. 673, in materia di TARI. In detto documento si precisa che, se la detenzione inferiore a sei mesi nell’anno solare non è riconducibile ad un utilizzo temporaneo, come nell’ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre, la soggettività passiva sia comunque in capo all’utilizzatore per tutta la durata della detenzione.
Seppur le precisazioni riguardino la TARI, stante l’identicità della disposizione normativa, si dovrebbero poter estendere alla TASI.
Rottamazione – Estensione a tributi e multe stradali riscossi con l’ingiunzione – Modalità e termini
Per effetto dell’art. 1 co. 11-quater del DL 148/2017 conv. L. 172/2017, gli enti locali possono deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali notificate sino al 16.10.2017, entro il 5.2.2018 (sessanta giorni dall’entrata in vigore della L. 172/2017, 6.12.2017; il 4 cade di domenica).
A differenza della rottamazione nazionale, la legge parla solo di stralcio delle sanzioni amministrative e non degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.
Di contro, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, la rottamazione non fa venire meno le sanzioni stesse ma le sole maggiorazioni di legge.
La rottamazione, se introdotta dal regolamento, varrà anche per le ingiunzioni fiscali notificate dai concessionari locali, iscritti all’albo di cui all’art. 53 del DLgs. 446/97.
IMU – Versamento della seconda rata per l’anno 2017 – Variazione della rendita catastale in corso d’anno – Effetti sulla determinazione del tributo
In generale, al fine di determinare l’IMU e la TASI dovute, occorre fare riferimento alle rendite dei fabbricati vigenti all’1.1 dell’anno di imposizione.
Un’eccezione, tuttavia, riguarda il caso di variazioni in corso d’anno della rendita, effettuata attraverso la procedura DOCFA, a seguito di variazioni nella consistenza degli immobili o a seguito di frazionamento o fusione di più unità. Tale denuncia viene iscritta negli atti catastali come “rendita proposta” ed è immediatamente efficace senza che occorra una previa notifica al contribuente; un frazionamento catastale presentato l’1.3.2017, conseguente ad una variazione urbanistica avvenuta in tale data, rileva ai fini IMU a partire dalla data del DOCFA e non dal primo gennaio dell’anno successivo.
Tale rendita diviene definitiva se, entro 12 mesi, l’ufficio del Territorio/Entrate non provvede a rettificarla. In tal caso, la rendita modificata, quale risulta dall’attività di accertamento compiuta dall’ufficio, deve essere notificata al possessore dell’immobile e diviene efficace a partire dalla data della sua notifica (art. 74 della L. 342/2000). Sul punto, di diversa opinione la Corte di Cassazione il cui orientamento prevalente ritiene corretto far retroagire alla data della variazione edilizia la rendita rettificata dall’ufficio.