Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Novità della legge di stabilità 2016 – Disposizioni attuative

Con un comunicato stampa pubblicato in data 30.3.2016 è stata data notizia dell’avvenuta firma da parte dei Ministri del Lavoro e dell’Economia del decreto interministeriale di attuazione del co. 182 e segg. dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), laddove si prevede a favore di lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, l’applicazione sui premi di produttività di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, fino ad un importo complessivo non superiore a 2.000 euro lordi nell’anno di imposta ovvero di 2.500 euro lordi in presenza di una partecipazione paritetica dei lavoratori.
In alternativa è consentita la trasformazione parziale o totale del premio monetario in premio sociale, potendo il lavoratore scegliere di fruire della disciplina di cui all’art. 51 co. 2 e 3 del TUIR, ultimo periodo, con l’eventualità di azzerare la tassazione laddove vengano soddisfatti i presupposti di legge. Il decreto in argomento, composto di 7 articoli, disciplina diversi aspetti di attuazione della legge di stabilità, introducendo, tra l’altro, una definizione, sinora assente, di premio di risultato, nonché i criteri di misurazione degli obiettivi ai quali la contrattazione collettiva esclusivamente di secondo livello deve legare la corresponsione dei relativi premi, i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, le modalità di monitoraggio dei contratti e il regime applicabile ai c.d. voucher.

Detrazione IRPEF delle spese sanitarie – Prestazioni erogate dalla farmacia certificate da scontrino parlante – Esclusione della detrazione (interpello DRE Emilia Romagna)

Con la risposta recentemente fornita a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le prestazioni di servizi sanitari erogati dalle farmacie, nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, non possono essere documentate mediante scontrino fiscale, sussistendo l’obbligo di emissione della fattura; ciò in considerazione del carattere di professionalità che tali prestazioni richiedono nella loro esecuzione. Risulterebbe inapplicabile, infatti, l’art. 22 co. 4 del DPR 633/72, in quanto tale disposizione prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione solo per i servizi resi da imprese e non per le prestazioni professionali di lavoro autonomo.

Autorizzazione dell’accomandante per il compimento di determinate operazioni – Validità nei confronti dei terzi (Trib. Perugia 19.2.2016)

Il Tribunale di Perugia, nella sentenza 19.2.2016, ha stabilito che ha effetto esclusivamente nei rapporti interni tra i soci il patto con cui si stabilisce la necessità dell’autorizzazione da parte del socio accomandante per il compimento di determinate operazioni ad opera dell’amministratore.
Pertanto, la mancata autorizzazione non inficia la validità dell’atto compiuto nei confronti dei terzi e fa sorgere solo il diritto dell’accomandante al risarcimento del danno.

Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale – Disciplina applicabile (circ. INPS 29.3.2016 n. 56)

Con la circ. 29.3.2016 n. 56, l’INPS è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in deroga, fornendo un’analisi complessiva alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 148/2015 (attuativo del Jobs Act) e dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Ad esempio, per quanto riguarda i beneficiari di CIG in deroga (ossia operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati), l’INPS precisa che a partire dall’annualità 2014, per le prestazioni concesse in base ad accordi stipulati a decorrere dal 4.8.2014, data di entrata in vigore del DM 83473/2014 (che individua  criteri di erogazione dei trattamenti in deroga), il requisito soggettivo richiesto è di 12 mesi di anzianità alla data di inizio del periodo di intervento. Per quanto riguarda invece le misure adottate dalla legge di stabilità 2016, l’INPS ricorda che l’art. 1 co. 304 ha stabilito che i trattamenti di CIG in deroga possono essere concessi o prorogati per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno. Al riguardo, si precisa che il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni si fonda sul concetto di unità produttiva ex DLgs. 148/2015, la quale si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma, ovvero che siano in grado di svolgere un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel caso specifico delle domande di CIG in deroga regionale, non si considerano unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo. In ultimo, sui trattamenti di mobilità in deroga, l’INPS ricorda che la legge di stabilità 2016 ha stabilito che questi non possano essere concessi ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più altri 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori, il periodo concedibile non può comunque eccedere i 3 anni e 4 mesi.

Giustificato motivo oggettivo – Impossibilità di ricollocare il lavoratore – Onere della prova a carico del datore di lavoro (Cass. 22.3.2016 n. 5592)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5592/2016, ha superato il suo precedente orientamento in materia di repechage, affermando che al datore di lavoro spetta provare tutti gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, tra cui l’impossibilità di un diverso utilizzo del lavoratore senza che a questi, come avveniva in precedenza, possa chiedersi di collaborare nel relativo accertamento.
Il cambio di orientamento sugli oneri di deduzione, comporta che il datore di lavoro:
– fornisca in giudizio l’elenco delle assunzioni fatte nel semestre successivo al licenziamento;
– dimostri per ciascuna di esse che i relativi compiti non potevano essere assegnati al lavoratore licenziato.
Inoltre, il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. ha ampliato il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore, estendendolo a tutte quelle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento e, in determinati casi, al livello inferiore. Questo sembrerebbe ampliare i confini dell’obbligo di repechage, ma sul punto sono attesi chiarimenti.

Forme societarie – Srl semplificata – Orientamenti (PO CNDCEC 14.3.2016 n. 262 e nota Consiglio Nazionale del Notariato 23.3.2016)

Sulla possibilità di costituire la società tra professionisti utilizzando la forma della srl semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c. sembrano essersi formati due orientamenti.
Da un lato, il CNDCEC, nel PO 14.3.2016 n. 262, si è espresso in maniera positiva, richiamando il generico rinvio contenuto proprio all’art. 10 co. 3 della L. 183/2011, seppur con gli accorgimenti necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue (cfr. circ. CNDCEC 12.7.2013 n. 32/IR).
Con un orientamento contrario, invece, si è posto il Consiglio Nazionale del Notariato, nella nota 23.3.2016, consentendo al contempo la costituzione della società tra professionisti nella forma di srl a capitale minimo, con capitale inferiore a 10.000 euro ma almeno pari a un euro (art. 2463 co. 4 c.c.; si veda anche lo studio Consiglio Nazionale del Notariato 3.4.2014 n. 224-2014/I).

Assunzione dei tirocinanti – Incentivi contributivi (FAQ Garanzia Giovani marzo 2016)

Nell’apposita sezione del portale nazionale del “Programma Garanzia giovani” dedicata alle Faq, sono state fornite diverse precisazioni sull’operatività del “super bonus per la trasformazione di tirocini” introdotto con il DM 3.2.2016, con cui si prevede l’erogazione di un incentivo variabile da 3.000 a 12.000 euro (erogato in 12 rate mensili) per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane dai 16 ai 29 anni, che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare nell’ambito dello stesso programma. In particolare, il Ministero del Lavoro chiarisce che l’incentivo potrà essere fruito da tutti i datori di lavoro che attivano un contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’1.3.2016 al 31.12.2016, purché i tirocini siano stati avviati entro il 31.1.2016, indipendentemente dall’impresa presso cui sono stati svolti. Inoltre, nelle Faq si precisa che tra i contratti a tempo indeterminato incentivati rientra quello di apprendistato professionalizzante, mentre restano escluse le due tipologie di apprendistato duale, per le quali sono previste specifiche misure all’interno del programma. Ancora, si chiarisce che non è necessario che trascorra un intervallo di tempo tra la fine del tirocinio e l’assunzione, che comunque deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio. Infine, con le Faq viene chiarito che il “super bonus” è nazionale, pertanto vi possono accedere, secondo l’ordine di presentazione delle domande all’INPS, anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni in cui il bonus occupazionale standard non sia stato attivato.

Infrastrutture di reti di comunicazione elettronica – Accatastamento – Esclusione – Novità del DLgs. 33/2016 di attuazione della direttiva 2014/61/UE

Con il DLgs. 15.2.2016 n. 33, attuativo della direttiva 2014/61, è stabilito che le infrastrutture di reti di comunicazione elettronica non vanno accatastate.
L’art. 12 co. 2, modificando l’art. 86 co. 3 del DLgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), stabilisce infatti che non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’art. 2 del DM 28/98 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale:
– gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;
– le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti.
Quindi, i tralicci, i ripetitori, le stazioni radio base, le antenne – oltre alle opere per l’installazione della rete – ancorati a muri o altri supporti oppure impiantati dentro aree recintate non sono unità immobiliari e, come tali, non vanno iscritti in Catasto e non soggiacciono alla fiscalità conseguente.
Con questa norma si risolve l’annosa questione di come debbano essere trattate queste infrastrutture (l’Agenzia del Territorio, circ. 4/2006 e 6/2012 e la giurisprudenza, tra le altre Cass. 24026/2015, hanno ritenuto che dovessero essere accatastate).

Enti non commerciali – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscalmente rilevanti – Modello EAS in caso di variazione dati – Termine di presentazione del 31.3.2016

Scade il 31.3.2016 il termine per presentare nuovamente il modello EAS “aggiornato” in caso di variazione dei dati avvenuta nel 2015.
Nell’ipotesi di omessa o tardiva comunicazione dei dati, ancorché l’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 non lo specifichi espressamente, si ritiene applicabile – per coerenza normativa e interpretativa – la c.d. “remissione in bonis”, che consente di regolarizzare l’invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima (non compensabile) di 250,00 euro (art. 11 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).