Fondo per la sostituzione di trattori e macchinari agricoli

Il DDL stabilità 2016 dispone la creazione di un fondo destinato al finanziamento della sostituzione dei trattori o macchinari agricoli e forestali, attualmente in uso, con mezzi nuovi e dotati di una tecnologia idonea all’abbattimento delle emissioni inquinanti, dei rumori, al miglioramento della sostenibilità e rendimento delle aziende agricole. Il fondo avrà una dotazione di € 45 milioni per l’anno 2016 e di € 35 milioni a partire dall’anno 2017.
L’INAIL dovrà pubblicare sul proprio sito il bando necessario per regolamentare l’accesso ai finanziamenti entro il primo semestre di ogni anno.
Il finanziamento è destinato alle micro e piccole e medie imprese (PMI) agricole.

Emendamenti al Ddl. in corso di presentazione alla Camera

Tra gli emendamenti al Ddl. di stabilità 2016 in corso di presentazione alla Camera, rientra, in primo luogo, l’aumento del plafond della detassazione del premio di produttività per i lavoratori dipendenti; in particolare, secondo una proposta, occorrerebbe elevare il plafond di retribuzione sottoposto alla tassazione agevolata del 10% dall’importo di 2.500,00 euro a quello di 6.000,00 euro vigente fino al 2011.
In merito agli interventi per il Sud, si profilano le seguenti ipotesi: mini credito d’imposta sugli investimenti, estensione di un anno della decontribuzione sui neo-assunti e super-ammortamenti maggiorati; a quest’ultimo riguardo, la Commissione Finanze della Camera, nel suo parere favorevole alla manovra, suggerisce di aumentare il costo dei beni strumentali agevolati dal 140% al 160%.
Da ultimo, in tema di pensioni, la Commissione Lavoro ha votato alcune proposte di emendamento per potenziare le misure su opzione donna, esodati e anticipare la no tax area per i pensionati.

Legge di stabilità 2016 – Bonus investimenti per acqusito di attrezzature, impianti e macchinari

È allo studio del Governo il bonus sugli investimenti, che dovrebbe trovare spazio nella legge di Stabilità per il 2016. In particolare, le imprese che, tra l’ultimo trimestre del 2015 e tutto l’anno 2016, investiranno in impianti, macchinari e attrezzature potranno usufruire del “superammortamento” al 140%. Con il «superammortamento» il valore fiscale del bene strumentale acquistato dall’azienda viene aumentato per legge del 40 per cento. Ad esempio se l’impresa dovesse effettuare un acquisto di beni ammortizzabili pari a 100, l’importo fiscalmente riconosciuto su cui calcolare gli ammortamenti sarà pari a 140. La deduzione del maggior costo (non sostenuto), avente valenza ai soli fini fiscali, non potrà essere effettuata in un’unica soluzione, ma dovrebbe seguire il piano di ammortamento predisposto dagli amministratori.

Requisiti di accesso al nuovo regime forfettario

La legge di stabilità 2015 ha istituito un nuovo regime fiscale agevolato per professionisti ed imprese ed ha, quindi, abrogato a far data dal 1 gennaio 2015 i seguenti regimi “di favore”:

  • regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
  • regime per gli “ex minimi”;
  • regime delle nuove iniziative produttive.
L’accesso al nuovo regime presuppone il possesso di requisiti soggetti ed oggettivi, ed è fruibile sia da coloro che iniziano l’attività nel 2015 e sia da coloro che sono già in possesso di partita iva.
REQUISITO SOGGETTIVO
L’ambito soggettivo di tale regime è circoscritto alle pesone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione.
REQUISITI OGGETTIVI
I requisiti oggettivi attengono ai ricavi/compensi, alle spese per il personale, al valore dei beni strumentali ed alla prevalenza del reddito di lavoro autonomo o d’impresa per coloro che dichiarano contemporanemante a questi ultimi anche redditi di lavoro dipendente. Vediamoli piu dettagliatamente:
  • RICAVI/COMPENSI: i ricavi o compensi, relativi all’anno solare precedente, non devono essere superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata. Tali soglie variano dai 15.000 euro delle attività professionali ai 40.000 delle attività commerciali. Per la consultazione delle stesse si rimanda alla tabella allegata alla legge di stabilità. I suddetti ricavi e compensi devono essere ragguagliati ad anno nel caso di inizio attività in corso d’anno;
  • SPESE PER IL PERSONALE: le spese per il personale non devono superare i 5.000 euro. Per spese del personale si intendono il lavoro dipendente, il lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, compensi all’imprenditore ed ai suoi familiari ed utili erogati sotto forma di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • VALORE DEI BENI STRUMENTALI: il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali alla chiusura dell’anno precedente non deve superare 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite: 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del tuir; 3) i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento; 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti ed utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Rispetto al precedente regime dei minimi è utile evidenziare due novità. La prima attiene alle modalità di computo dei beni in locazione e/o noleggio i quali nel precedente regime erano computati sulla base dei canoni corrisposti mentre nell’attuale regime rilevano sulla base del valore normale. La   seconda attiene all’irrilevanza dei canoni corrisposti per gli immobili utilizzati nell’impresa o nella professione sulla base di un contratto di locazione che nel previgente regime rientravano nel computo dei 15.000 euro mentre nell’attuale regime sembrerebbero esclusi dalla verifica dei 20.000 euro.
  • PREVALENZA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO O D’IMPRESA:i soggetti che dichiarano contemporaneamente redditi di lavoro dipendente o assimilato e redditi di lavoro autonomo o d’impresa possono accedere al regime al nuovo regime agevolato se i redditi conseguiti nell’attività d’impresa o professionale,nell’anno precedente, sono prevalenti rispetto a  quelli di lavoro dipendente/assimilato. Questa prevalenza non è richiesta se la somma dei redditi di impresa/professionale e quello dipendene/assimilato è minore o uguale a 20.000 euro o se il rapporto di lavoro dipendente/assimilato è cessato.
I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi.