Locazioni brevi – Accesso alla cedolare secca – Novità del DL 50/2017

L’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 introduce una disposizione relativa alle “locazioni brevi”. Secondo la definizione fornita dalla norma, si tratta dei contratti di locazione:
– di immobili ad uso abitativo;
– di durata non superiore a 30 giorni;
– inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di biancheria e di pulizia del locali;
– stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
Tra il resto, la nuova norma dispone che, in relazione ai contratti aventi le caratteristiche sopra elencate, stipulati dall’1.6.2017:
– si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, che trova applicazione con l’aliquota del 21% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva;
– i soggetti che esercitano attività di gestione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, qualora incassino i canoni, operano, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, da imputarsi a cedolare secca in caso di opzione per il regime sostitutivo e di acconto in assenza di opzione.

Compensazione orizzontale dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro -Apposizione del visto di conformità – Novità del DL 50/2017

Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) ha previsto:
– l’inasprimento degli attuali vincoli all’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
– la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte.
Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.

Controllo a distanza dei dipendenti – Installazione di GPRS su auto aziendali – Necessità dell’accordo sindacale o autorizzazione amministrativa (provv. Garante della Privacy 16.3.2017 n. 138)

Con il provvedimento n. 138/2017, il Garante della privacy, in seguito a una verifica preliminare richiesta da un’azienda in materia di trattamento di dati personali di dipendenti effettuato attraverso la geolocalizzazione di veicoli aziendali, ha chiarito che anche in questo caso si rende necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa ex art. 4 della L. 300/70 e va garantita la riservatezza dei dipendenti ai sensi del DLgs. 196/2003.
Operativamente, nel provvedimento in esame si raccomanda alla società di definire attentamente le modalità di raccolta, di elaborazione e di conservazione dei dati relativi alla geolocalizzazione e degli altri dati personali, differenziando le tutele in base alla singola finalità perseguita.
Ad esempio, se il datore intende avvalersi del sistema di localizzazione per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potrà conservare i dati necessari per 5 anni, mentre i dati da utilizzare in caso di contestazione di violazione amministrativa con modalità non immediata potranno essere conservati al massimo per 90 giorni, ovvero il tempo previsto per notificare un eventuale verbale di contestazione. Al termine del periodo individuato, i dati personali raccolti dovranno essere automaticamente cancellati o resi anonimi.

Prestazioni relative a invalidità civile, cecità e sordità – Reddito da abitazione (circ. INPS 21.4.2017 n. 74)

La circ. INPS n. 74/2017 ha reso noto che, in seguito al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali, a partire dall’1.1.2017 il reddito della casa di abitazione si considera escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.
L’Istituto di previdenza fa sapere che:
– saranno adeguate le procedure informatiche di calcolo rendendo irrilevante il “reddito casa di abitazione” dichiarato nel campo GP2KE, codice 18;
– saranno riconosciuti gli arretrati con decorrenza 1.1.2017, salvo che, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti anteriore alla predetta data;
– qualora l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo all’1.1.2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.

Limiti per l’espropriazione – Novità del DL 50/2017

Tra le novità del DL 24.4.2017 n. 50, si segnala una norma in materia di esecuzioni immobiliari.
Si ricorda che l’art. 76 del DPR 602/73 consente l’espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione a condizione che non si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale del debitore (fatta eccezione per gli immobili classificati A/8 o A/9 che sono espropriabili anche se abitazione del debitore). L’espropriazione è possibile:
– solo se i crediti erariali sono superiori a 120 mila euro e se è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi senza che il debitore abbia pagato;
– purché il valore “del bene” sia superiore a 120 mila euro.
La novella del DL 50/2017 ha sostituito la dizione “del bene” con la dizione “dei beni”: non è chiaro se la modifica sia volta a commisurare il limite di 120 mila euro a tutti i beni del debitore o solo a quelli da pignorare su cui è stata iscritta ipoteca dall’agente della riscossione.

Definizione delle liti pendenti – Novità del DL 50/2017

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 24.4.2017 n. 50, che contiene una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, a condizione che la costituzione in giudizio di primo grado ad opera del ricorrente sia avvenuta entro il 31.12.2016.
Gli aspetti salienti della definizione sono i seguenti:
– si verifica, prescindendo dalle pronunce giudiziali, lo stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora;
– è necessario pagare tutte le imposte e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto;
– per le sanzioni non collegate al tributo, esse vengono meno per il 40%;
– non si dà luogo ad alcun rimborso di importi già pagati in occasione della riscossione in pendenza di giudizio;
– occorre presentare domanda entro il 30.9.2017, e la definizione si perfeziona con il pagamento di tutte le somme o della prima rata;
– le rate, al massimo tre, scadono il 30.9.2017, il 30.11.2017 e il 30.6.2018.
E’ stata espunta, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, la previsione secondo cui, per fruire della definizione delle liti pendenti, sarebbe stato necessario avere in via preventiva aderito alla rottamazione dei ruoli, il cui termine è scaduto il 21.4.2017.
Ora, l’art. 11 co. 5 del DL 24.4.2017 n. 50 si limita a stabilire che, se il contribuente ha inviato il modello per la rottamazione dei ruoli, la definizione delle liti può avvenire solo unitamente alla rottamazione medesima.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario) e RITA – Modalità di applicazione

In data 18.4.2017 è stato firmato il DPCM attuativo dell’APE sociale (art. 1 co. 179-186 della L. 232/2016), l’indennità sperimentale a sostegno del reddito erogata dall’INPS per 12 mensilità annue, che accompagna il suo fruitore fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (e dunque non ha una durata massima, a differenza dell’APE volontario). Il richiedente dovrà avere compiuto 63 anni di età e non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
In particolare, sarà necessario rientrare in una delle seguenti categorie possedendo il requisito contributivo correlato, ben più alto di quello previsto per l’APE volontario e RITA:
-disoccupati in seguito a licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale e che abbia esaurito da 3 mesi l’indennità spettante di disoccupazione, con 30 anni di contributi;
-lavoratori che assistano da almeno 3 mesi un soggetto disabile, con 30 anni di contributi;
-lavoratori invalidi civili di grado maggiore o pari a 74%, con 30 anni di contributi;
-lavoratori dipendenti con almeno 6 anni continuativi in attività usuranti, con 36 anni di contributi.
Spetta al DPCM chiarire la procedura di richiesta che si articolerà in almeno due step: la richiesta di certificazione dei requisiti APE sociale e la successiva domanda di ammissione alla prestazione, entrambe rivolte all’INPS.

Superammortamenti – Impianti fotovoltaici ed eolici – Fruizione dell’agevolazione – Condizioni (circ. Agenzia delle Entrate e Min. Sviluppo Economico 30.3.2017 n. 4)

L’Agenzia delle Entrate (circ. 30.3.2017 n. 4), nel commentare la possibilità di beneficiare del super-ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per la realizzazione di tali impianti.
Nel dettaglio, è stato chiarito che:
– ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4%;
– ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9%.
Quanto ai riflessi di tale orientamento in relazione al super-ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare dell’agevolazione solo con riferimento alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche, in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusioni (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).

Oneri deducibili e detraibili dall’IRPEF (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7)

In una corposa circolare-guida, del 4.4.2017 n. 7, dell’Agenzia delle Entrate e della Consulta nazionale dei Caf di prossima pubblicazione sono contenute le indicazioni relative gli oneri deducibili e detraibili dall’IRPEF oltre ai crediti d’imposta.
Tra le altre cose, nel documento è chiarito che la detrazione IRPEF del 19% (senza limiti di importo) riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie dall’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, spetta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Ciò a condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.
Con riferimento alle spese mediche generiche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, invece, è precisato che vi rientrano anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.
Ai sensi dell’art. 10 co. 2 terzo periodo del TUIR, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF gli oneri contributivi versati per gli addetti all’assistenza personale o familiare, tra cui quindi anche le c.d. “badanti”. Nel documento in commento viene precisato che essi possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all’assistenza sia stata assunta tramite un’agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all’agenzia stessa, a patto che quest’ultima rilasci una idonea certificazione. La deducibilità in esame non è vincolata a limiti reddituali né alla situazione di “non autosufficienza”, ma è ammessa nel limite massimo di 1.549,37 euro annui.

Studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2016 – Pubblicazione della versione definitiva del software GERICO 2017

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software GERICO 2017 e Parametri 2017, per la compilazione delle comunicazioni da allegare al modello REDDITI 2017.
Sebbene non risulti ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di approvazione dei correttivi congiunturali, GERICO è già in versione definitiva, aggiornato con i correttivi approvati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore. Come l’anno scorso, i correttivi sono:
– congiunturali di settore;
– congiunturali territoriali;
– congiunturali individuali;
– relativi all’analisi di normalità economica;
– relativi all’analisi di coerenza economica.
Secondo quanto disposto dall’art. 7-bis del DL 193/2016, questo è l’ultimo anno di applicazione degli studi di settore. Dall’anno prossimo, come annunciato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 7.3.2017 n. 52, saranno operativi i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”), i quali saranno approvati gradualmente: i primi 70 nel 2017, mentre i restanti 80 settori economici avranno a disposizione questo nuovo strumento dal 2018.