Con il messaggio 27.6.2024 n. 2403, l’INPS è intervenuto in merito all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 per i professionisti soggetti all’iscrizione ad Albi. Sulla scorta di un orientamento in materia della corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. nn. 104/2022, 238/2022 e 55/2024), l’INPS evidenzia che tale obbligo sussiste per coloro che, pur svolgendo attività che richiedono l’iscrizione agli Albi, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali (avvocati) o per altra iscrizione obbligatoria (ingegneri e architetti), l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di riferimento e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo integrativo e non anche di quello soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale.
Inoltre, richiamando l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 co. 2 del DL 98/2011, laddove non riconosce ai professionisti non iscritti alle proprie Casse di riferimento, ma tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, l’esonero dal pagamento in favore dell’ente previdenziale delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del predetto DL, l’INPS rileva che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata da appositi DPCM, applicabili ratione temporis.
Sospensione degli adempimenti contributivi – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Istruzioni operative (circ. INPS 9.4.2020 n. 52)
L’INPS, con la circ. 52/2020, fornisce le istruzioni operative circa la sospensione degli adempimenti contributivi disposta dagli artt. 61, 62 e 37 del DL 18/2020 (“Cura Italia”).
La sospensione trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e dei committenti e liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
Dal punto di vista operativo, per la sospensione disposta dall’art. 61 del DL 18/2020 vengono attribuiti i codici “7L” e “7M” (quest’ultimo per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, ad eccezione dei soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori).
Per la compilazione degli UniEmens è necessario utilizzare il codice “N967″ (“N968″ per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
Per la sospensione di cui all’art. 62 co. 2 del DL 18/2020, le aziende interessate, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, dovranno inserire il codice di nuova istituzione “N969″.
Contribuzione per l’anno 2019 (circ. INPS 13.2.2019 n. 25)
Con la circ. 13.2.2019 n. 25, l’INPS ha indicato i valori delle aliquote e dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione dovuta per il 2019 dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
In relazione alle aliquote valevoli per quest’anno, la circolare in esame conferma il valore dell’aliquota “base” pari al 24%, mentre per i soli iscritti alla gestione commercianti va sommato lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, per un valore totale dell’aliquota pari al 24,09%.
Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (21,45% per gli artigiani e 21,54% per i commercianti), mentre si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili.
Il minimale di reddito per il 2019, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 15.878,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 78.572,00 euro per coloro che si sono iscritti alle citate gestioni prima dell’1.1.96, ovvero a 102.543,00 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data.
Riscatto agevolato degli anni di laurea per gli infraquarantacinquenni – Calcoli di convenienza – Novità del DL 4/2019
L’art. 20 co. 6 del DL 4/2019 ha introdotto la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario (c.d. riscatto di laurea), con un onere ridotto sino al compimento del 45° anno di età.
Tale tipologia di riscatto, richiedibile solo per i periodi da valutare col sistema di calcolo contributivo (ovvero dall’1.1.1996), consente dunque di arrivare prima ai requisiti della pensione anticipata.
Sul punto nell’effettuare una valutazione di convenienza occorre ricordare che, per coloro che hanno iniziato a versare i contributi dall’1.1.1996, ci sarebbe anche la possibilità di accedere alla pensione anticipata contributiva 3 anni prima di quella di vecchiaia, fissata a 67 anni (in pratica, a 64 anni).
L’unico limite, in questo caso, è costituito dall’importo pensionistico che deve essere almeno 2,8 volte quello dell’assegno sociale, in pratica più di 1.280,00 euro.
Tuttavia, ogni tipo di valutazione si rivela sempre molto difficile e a rischio di errore, in quanto l’attuale assetto normativo difficilmente sarà confermato nei prossimi 20-40 anni.
Reddito e Pensione di cittadinanza – Bozza di decreto attuativo
Secondo quanto indicato nella bozza di decreto attuativo di prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, la misura del Reddito di cittadinanza (RDC) diventerà effettivamente operativa a partire dal mese di aprile 2019.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 65 anni, la misura in questione prenderà la denominazione di Pensione di cittadinanza.
Il beneficio in argomento potrà essere concesso in presenza di determinati requisiti e condizioni (tra le varie, un valore ISEE inferiore a 9.360,00 euro), decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta per un periodo non superiore ai 18 mesi e potrà essere rinnovato.
Il RDC si compone di una componente di integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000,00 euro annui (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro di un’apposita scala di equivalenza), nonché di una somma integrativa per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, pari all’ammontare del relativo canone annuo, fino a un massimo di 3.360,00 euro annui.
Tale ultima integrazione potrà essere anche concessa nella misura della rata mensile del mutuo, e fino a un massimo di 1.800,00 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto (o costruzione) sia stato contratto un mutuo da parte dei componenti.
Rivalutazione dei trattamenti pensionistici – Anno 2019
Per l’anno 2019 le pensioni dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli dovrebbero subire un doppio incremento, dovuto:
– all’integrazione al trattamento minimo, che aumenterà grazie all’adeguamento periodico al costo della vita degli assegni corrisposti dall’INPS, che determinerà una rivalutazione della generalità delle prestazioni di previdenza e assistenza nella misura dell’1,1%;
– ad un’ulteriore integrazione determinata dal reddito di cittadinanza, grazie al quale le pensioni d’importo meno elevato dovrebbero aumentare sino ad arrivare a 780,00 euro mensili (in caso di nuclei familiari composti da una sola persona).
Assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) – Termine di presentazione della DSU 2018
L’INPS, con il messaggio 6.12.2018 n. 4569, ha reso noto che per molte domande di assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) presentate per il triennio 2015-2017 non è ancora stata presentata la DSU utile al rilascio dell’ISEE 2018, con conseguente sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso.
Ai fini della ripresa dei pagamenti, i soggetti interessati dalla sospensione che avevano in pagamento l’assegno nel 2017 dovranno presentare la DSU entro il 31.12.2018, pena la perdita delle mensilità per il 2018 e la decadenza dalla domanda di assegno presentata nel 2017.
L’ISEE valido per ciascun anno di erogazione è infatti un requisito che determina sia l’accoglimento delle domande, sia la prosecuzione dell’erogazione del beneficio per gli anni successivi al primo.
Il bonus bebè potrebbe essere prorogato anche per il 2019, dato che nel Ddl. di conversione del DL 119/2018 è stata introdotta la proroga del bonus per ogni figlio nato o adottato:
– dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
– fino al compimento del primo anno di età;
– con una maggiorazione del 20% a partire dal secondo figlio.
Requisiti per l’assegno sociale – Novità dall’1.1.2019 (messaggio INPS 6.12.2018 n. 4570)
Con il messaggio 6.12.2018 n. 4570, l’INPS ha comunicato che, a partire dall’1.1.2019, il requisito anagrafico minimo per il diritto all’assegno sociale, all’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e all’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi sarà innalzato di 5 mesi e sarà, pertanto, pari a 67 anni (rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018).
Presentazione della domanda di ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici – Utilizzo del canale telematico
Con decorrenza 1.12.2018, le domande per richiedere la ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica, senza più quindi la possibilità di optare per la modalità cartacea, così come previsto per il periodo transitorio – in scadenza il 30.11.2018 – indicato dall’INPS con il messaggio 25.9.2018 n. 3494.
Operativamente, la presentazione dell’istanza è possibile tramite web, utilizzando direttamente i servizi on line presenti sul portale dell’INPS, oppure recandosi presso i Patronati o chiamando il Contact Center Integrato.
Per quanto riguarda la presentazione della domanda tramite Web, si evidenzia che, dopo aver superato la fase di autenticazione con Codice Fiscale e PIN, nella pagina iniziale è disponibile l’accesso alle funzionalità “Inserisci Domanda” e “Ricerca tutte le tue Domande”.
L’utente deve quindi compilare il modulo proposto dalla procedura, tenendo conto che i dati anagrafici e parte dei dati di contatto sono precompilati in base alle informazioni legate all’utenza con la quale è stato effettuato l’accesso al portale.
Una volta inviata, la domanda sarà immediatamente visualizzabile nell’elenco delle proprie domande di ricongiunzione, con la possibilità di stampare la ricevuta di protocollo e consultare lo stato di avanzamento della pratica.
Trattamenti pensionistici – Ricongiunzione – Totalizzazione – Cumulo – Aspetti di convenienza
A beneficio dei lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie, si riconosce la facoltà di riunire, sotto un unico tetto pensionistico, le quote dei contributi versati.
A tal fine, il Legislatore è intervenuto coniando tre strumenti: la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo. Nonostante lo scopo perseguito sia lo stesso, ciò che distingue questi strumenti sono i costi, le tempistiche e le diverse opportunità.
La ricongiunzione (L. 45/90) consiste nel trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione ed è caratterizzata da elevati oneri, i quali disincentivano il suo utilizzo.
A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione (DLgs. 42/2006) e il cumulo (L. 232/2016) sono due strumenti gratuiti.
In particolare, con la totalizzazione, le quote contributive restano ferme nelle diverse gestioni previdenziali in cui si è iscritti e ciascun Ente previdenziale eroga la pensione “pro quota”; con il cumulo, invece, si verifica un trasferimento delle quote contributive da parte dell’Ente previdenziale all’INPS, il quale è tenuto ad erogare un’unica pensione.