Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi ex DL 193/2016 – Esclusione delle violazioni in materia di lavoro

I procedimenti previsti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni in materia di lavoro (comprese quelle previste per il lavoro nero) sono esclusi dalla definizione agevolata o “rottamazione” delle cartelle esattoriali, di cui all’art. 6 del DL 193/2016 (conv. 225/2016), mentre vi rientrano quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi o ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Si ricorda che la procedura, in caso di violazioni in materia di lavoro, prevede che l’ispettore diffidi il trasgressore ad eliminare l’irregolarità e, contestualmente, lo inviti a pagare un importo ridotto della sanzione prevista dalla legge. In mancanza, viene emessa un’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione ricalcolata, che diventerà esecutiva, salvo opposizione, dopo 30 giorni dalla sua notificazione.

Razionalizzazione dei codici tributo per i versamenti con i modelli F24 e F24EP (ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13)

Dall’1.1.2017 sono soppressi, in base alla ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13, alcuni codici tributo di frequente utilizzo da parte dei sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute, a causa della loro confluenza in altri codici tributo già esistenti e previsti per il modello F24. Da tale data, i codici soppressi non potranno quindi essere impiegati nei modelli F24, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre.
In particolare, si segnala, per i datori di lavoro, la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice tributo 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno), entrambi confluiti nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluisce nel codice tributo 3802.
Per quanto concerne, invece, i professionisti e, più in generale, i lavoratori autonomi, nel codice tributo 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni) confluisce il codice tributo 1038 utilizzato per le provvigioni degli agenti.

Penali previste da contratto per inadempimento – Deducibilità (C.T. Prov. Milano 28.11.2016 n. 9113/3/16)

La C.T. Prov. Milano 28.11.2016 n. 9113/3/16 ha stabilito che la penale contrattuale derivante dall’inadempimento del cliente moroso deve essere dichiarata tra i componenti positivi del reddito d’impresa, qualora questa sia prevista in modo esplicito nel contratto e risulti, quindi, liquida ed esigibile a seguito dell’inadempimento contrattuale.
Per effetto dell’inadempimento, nasce, infatti, una nuova obbligazione di natura risarcitoria (già preventiva forfettizzazione del danno), che non abbisogna dell’intervento del giudice per la sua quantificazione, assolvendo la penale la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria.

Criterio di cassa – Novità della legge di bilancio 2017

In base al nuovo testo dell’art. 66 del TUIR, come modificato dalla L. 232/2016, a partire dal 2017, le imprese minori dovrebbero determinare il reddito d’impresa in base ad un criterio misto di cassa-competenza. Infatti, la norma riferisce il principio di cassa, utilizzando il riferimento alla “percezione”/”sostenimento”, solo ai componenti positivi e negativi espressamente indicati al primo periodo (ricavi, dividendi, interessi attivi e spese sostenute nell’esercizio dell’attività d’impresa).
Per gli ulteriori componenti reddituali indicati nell’art. 66 del TUIR, invece, tale riferimento espresso non viene effettuato. Confindustria, con la Nota di Aggiornamento 22.12.2016 “Legge di Bilancio 2017 – Le principali misure fiscali”, assume una posizione netta affermando che il principio di competenza resterà applicabile ai fini della determinazione degli altri componenti reddituali come plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, proventi immobiliari, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e previdenza. In ogni caso quest’aspetto richiederebbe una pronta indicazione ufficiale.

Opzione per l’IRI – Novità della legge di bilancio 2017

La L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) introduce l’art. 55-bis del TUIR, recante la disciplina dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI), in vigore dall’1.1.2017.
Il nuovo regime è attivabile su scelta del contribuente. Possono fruire di tale regime gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (snc e sas) in contabilità ordinaria.
A tal proposito i suddetti soggetti possono esercitare l’opzione IRI a consuntivo, e dunque nel modello UNICO riferito all’anno da cui decorre (quindi, nel modello UNICO 2018).
I soggetti IRPEF imprenditori in contabilità semplificata, in quanto al di sotto dei limiti di ricavi ex art. 18 del DPR 29.9.73 n. 600, devono, invece, esercitare una doppia opzione:
– la prima per uscire dal regime di cassa e adottare l’ordinaria;
– la seconda per entrare in regime IRI.

Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici – Novità della legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232)

La disciplina relativa al c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013 non solo è stata oggetto di proroga, ma anche di alcune modifiche da parte della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).
Il beneficio, infatti, è stato esteso alle spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2017, ma a condizioni diverse rispetto a quelle valide fino al 31.12.2016.
Con riferimento al “nuovo” bonus mobili è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta un’ulteriore detrazione IRPEF del 50%:
– per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017;
–  per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
–  finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
–  a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1.1.2016.
La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, inoltre:
– è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
– è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro.
Per gli interventi edilizi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, il limite massimo di 10.000,00 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.

Distributori automatici – Obbligo di trasmissione dei corrispettivi – Esclusione delle biglietterie automatiche (ris. Agenzia delle Entrate 21.12.2016 n. 116)

Con la ris. n. 116 di ieri, 21.12.2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi previsto dall’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, in vigore dall’1.4.2017, non si estende alle biglietterie automatiche:
– per il trasporto;
– per la sosta;
– e alle altre biglietterie che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse.
Tali apparecchi, infatti, non rientrano nella categoria dei distributori automatici, in quanto non erogano – né direttamente, né indirettamente – beni o servizi, costituendo, piuttosto, un mero strumento di pagamento per un servizio che verrà reso con altri mezzi.
Inoltre, considerando che tali apparecchi rilasciano un attestato di pagamento avente valore fiscale, la previsione, per gli stessi, di un obbligo di invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate implicherebbe una duplicazione dell’adempimento certificativo.
In generale, dunque, sono esclusi dall’obbligo in argomento tutti i tipi di apparecchi privi delle caratteristiche definite con provv. 102807/2016 (es. distributori meccanici, privi di allacciamento elettrico e di scheda elettronica che controlla l’erogazione; apparecchi che non erogano beni o servizi, come quelli per il pagamento dei pedaggi autostradali).

Accertamenti contributivi relativi al periodo 2009-2012 – Comunicazione degli esiti – Modalità (messaggio INPS 5128/2016)

Con il messaggio 5128/2016, l’INPS ha reso noto di aver concluso le verifiche e gli accertamenti contributivi relativi al periodo 2009-2012 che riguardano i professionisti c.d. “senza cassa”, ossia iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, e di aver inviato gli avvisi per i casi in cui sono state riscontrate irregolarità.
In particolare, gli avvisi possono consistere: nella comunicazione che indica la liquidazione d’ufficio, determinata sulla base di calcoli sbagliati nella dichiarazione dei redditi (il controllo è effettuato tramite un confronto dei dati della dichiarazione dei redditi e le informazioni in possesso dell’INPS); nella comunicazione di debito, individuato tramite il confronto dei dati della dichiarazione dei redditi con quelli del modello F24; nella comunicazione che indica la compensazione indebita su modello F24.
In qualsiasi caso, il contribuente avrà 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento, e quindi la regolarizzazione; non farlo comporterà l’emissione di un avviso di addebito con valore esecutivo.

Nuovo modello di dichiarazione di intento – Istruzioni operative (ris. Agenzia delle Entrate 22.12.2016 n. 120)

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 22.12.2016 n. 120, ha fornito indicazioni operative in merito alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione di intento, approvato con provv. 2.12.2016 n. 213221 dalla stessa Agenzia ed utilizzabile per le operazioni di acquisto effettuate a decorrere dall’1.3.2017.
Secondo quanto indicato nella risoluzione n. 120/2016, dunque:
– nel nuovo modello, rispetto a quello attualmente in uso, sono eliminati i campi 3 e 4 presenti nel frontespizio, dove riportare l’intenzione di voler effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 per le operazioni comprese in un determinato periodo di tempo non eccedente l’anno solare;
– coloro che presenteranno la dichiarazione d’intento fino al 28.12.2017 con il vecchio modello compilando i campi 3 e 4 in questione, per le operazioni di acquisto da effettuare dall’1.3.2017 dovranno procedere con l’invio di una nuova dichiarazione mediante il nuovo modello.

Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti – Aggiornamento delle tabelle ACI per il 2017

Sono state pubblicate, sul S.O. n. 58 della G.U. 22.12.2016 n. 298, le tabelle nazionali relative al periodo d’imposta 2017 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51 co. 4 del TUIR, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente.
Le tabelle pubblicate sono valide per il 2017 e sono suddivise in:
– autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, gpl-metano e altre fonti di produzione (es. ibridi-elettrici);
– autovetture fuori produzione, anch’esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, gpl-metano e ibridi-elettrici);
– motoveicoli.
Secondo la C.M. n. 326/97, § 2.3.2.1, se il modello del veicolo non è considerato nelle tabelle ACI, è necessario fare riferimento a quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile.
L’importo forfetario prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza.