Conoscenza casuale del provvedimento prima delle controdeduzioni – Legittimità (Cass. 29.3.2017 n. 8136)

Con la sentenza 29.3.2017 n. 8136, la Corte di Cassazione ha ribadito il pricipio secondo cui il licenziamento è un atto recettizio nei confronti del lavoratore e, in quanto tale, produce gli effetti soltanto dal momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario.
Il fatto di essere stato preannunciato a un terzo, come nel caso di specie, con messaggio confidenziale solo a lui indirizzato e non destinato anche al lavoratore, non lo perfeziona anche se il lavoratore ne sia fortuitamente venuto a conoscenza.
Viene quindi respinto il ricorso di un dirigente il quale aveva invocato l’invalidità del proprio licenziamento per il mancato rispetto del procedimento disciplinare ex art. 7 della L. 300/70, poiché il provvedimento datoriale era stato già preannunciato a terzi prima che il lavoratore presentasse le proprie giustificazioni. Pertanto, secondo il ricorrente, la sanzione espulsiva era stata disposta ancor prima che la società esaminasse le difese del dirigente.
Per la Cassazione, invece, la comunicazione confidenziale che anticipava a un terzo il già maturato intento di recedere dal rapporto di lavoro non solo non era destinata al dipendente, ma non aveva natura negoziale e neppure di atto giuridico in senso stretto.

Fermo adottato da concessionario incompetente – Illegittimità (Cass. 29.3.2017 n. 8049)

Se, in base al domicilio fiscale del contribuente, il fermo dell’auto è stato disposto da una diramazione di Equitalia incompetente, l’atto è nullo (Cass. 29.3.2017 n. 8049).
La regola dell’art. 31 del DPR 600/73, secondo cui l’atto impositivo deve essere emesso, pena la sua illegittimità, dalla Direzione provinciale competente, non soffre deroga per gli atti emessi dagli Agenti della riscossione, ancorchè il sistema di riscossione sia mutato ad opera del DL 203/2005.

Rottamazione delle cartelle – Definizione ex DL 193/2016 – Proroga del termine per la domanda dal 31.3.2017 al 21.4.2017 (DL 27.3.2017 n. 36)

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 27.3.2017 n. 36, che, modificando l’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, ha postergato dal 31.3.2017 al 21.4.2017 il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli.
Invece, rimane al momento invariato il termine, fissato al 31.5.2017, entro cui l’Agente della riscossione deve liquidare le somme da rottamazione tramite notifica al contribuente.
Si evidenzia che in sede di conversione del DL 8/2017, è ancora pendente un emendamento, già approvato dalla Camera dei deputati, che contempla lo slittamento di tutti e due i termini indicati (dal 31.3.2017 al 21.4.2017 per la domanda di sanatoria e dal 31.5.2017 al 15.6.2017 per la liquidazione delle somme).
Ove detto emendamento venisse approvato in via definitiva, da un lato, entrerebbe normalmente in vigore, dall’altro, il DL 27.3.2017 n. 36 potrebbe non essere convertito nei sessanta giorni, con effetti di decadenza.

Abrogazione del lavoro accessorio – Voucher baby sitting – Modalità di erogazione (comunicato INPS 30.3.2017)

L’INPS ha comunicato che restano ferme le consuete modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido”, misure introdotte in via sperimentale dall’art. 4 co. 24, lett. b) della L. 92/2012 e prorogate, per il biennio 2017-2018, dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 356 e 357 della L. 232/2016).
Tali benefici, tra loro utilizzabili alternativamente, spettano nella misura massima di 600 euro mensili (da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro part time) alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato e pubblico o iscritte alla Gestione separata che abbiano diritto al congedo parentale e che, al momento della domanda, possano ancora usufruirne anche solo parzialmente.
Il chiarimento arriva in riposta ai dubbi sollevati dall’abrogazione del lavoro accessorio (artt. 48 – 50 del DLgs. 81/2015, da parte del DL 17.3.2017, n. 25), che ha fatto salvo un periodo transitorio fino al 31.12.2017, nel corso del quale potranno continuare a essere utilizzati i buoni lavoro (c.d. voucher) richiesti fino al 17.3.2017 compreso, ma non potrà più esserne richiesta l’erogazione.

Accordo di conciliazione sottoscritto in sede sindacale – Messa in mobilità e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro – Annullabilità dell’accordo – Condizioni (Cass. 30.3.2017 n. 8260)

Secondo quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30.3.2017 n. 8260, l’accordo di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, con il quale il lavoratore accetta la messa in mobilità e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro all’esito di una procedura di mobilità, è annullabile se il consenso espresso dal lavoratore sia frutto di un raggiro posto in essere dal datore di lavoro.
Con riferimento al caso di specie, per la Cassazione, l’aver avviato la procedura di mobilità includendo espressamente la posizione del ricorrente tra quelle in eccedenza, salvo poi poco tempo dopo assumere un altro lavoratore per la medesima posizione, e aver taciuto tale intenzione al dipendente per indurlo a sottoscrivere l’accordo sulla mobilità sono circostanze idonee a integrare il dolo, che ai sensi dell’art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano tali da aver indotto l’altra parte a concludere l’accordo.
In altri termini, il comportamento dell’azienda è tale da integrare un raggiro doloso, idoneo a giustificare l’annullamento dell’accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro.

Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici – Rinvio all’1.1.2018 per gli apparecchi privi di porta di comunicazione (provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936)

Con il provvedimento n. 61936 di ieri, 30.3.2017, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato all’1.1.2018 l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015. Il rinvio riguarda, però, soltanto i soggetti passivi IVA che gestiscono distributori privi della c.d. “porta di comunicazione” (ossia la componente che consente di trasferire digitalmente i dati dal distributore a un dispositivo esterno).
In tal caso, le procedure di accreditamento dei gestori e di censimento degli apparecchi verranno attivate a partire dall’1.9.2017.
Per i soggetti che gestiscono distributori dotati della porta di comunicazione, invece, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi entrerà in vigore, come già previsto, a partire dall’1.4.2017.
Il provvedimento prevede, inoltre, alcune misure di semplificazione. Fra queste, la possibilità, per i soggetti che hanno optato per la trasmissione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, di inviare i dati dei distributori automatici mediante un Registratore telematico, laddove il distributore sia collocato nella stessa unità locale dell’attività commerciale in cui è ubicato il Registratore.

Proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 4)

Con la circ. 30.3.2017 n. 4, redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, vengono forniti chiarimenti in relazione ai super-ammortamenti e iper-ammortamenti.
Con particolare riferimento agli aspetti fiscali, la circolare fornisce chiarimenti in merito:
– alla proroga del super-ammortamento del 40% (applicabile anche alle imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR);
– all’introduzione dell’iper-ammortamento del 150% concernente i beni materiali “Industria 4.0″ e della correlata maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali;
– ad alcuni dubbi interpretativi in tema di super-ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici a seguito dell’entrata in vigore della norma sui c.d. “imbullonati”.
Per quanto non riportato nella circolare in commento, restano fermi, ove compatibili, i chiarimenti resi nella circ. Agenzia delle Entrate 23/2016.

Contributi previdenziali non pagati dal contribuente defunto – Deducibilità in capo all’erede

In base all’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, sono deducibili i contributi previdenziali pagati per effetto di disposizioni di legge, ragion per cui dovrebbero essere deducibili i contributi pagati dall’erede in ragione della successione ereditaria, non versati dal de cuius quando ancora era in vita.
Conclusione, questa, condivisa dalla prassi in merito alle detrazioni d’imposta (C.M. 1.6.99 n. 122) nonchè dalla giurisprudenza (Cass. 18.8.97 n. 7669).
Non ha rilevanza la ris. Agenzia Entrate 28.4.2009 n. 114, secondo cui i contributi pagati dall’erede (coniuge superstite) sono deducibili in quanto strumentali alla pensione di reversibilità: questa fattispecie non è trattata dall’art. 10 del TUIR, dunque non è sostenibile che i contributi siano deducibili solo se versati in funzione della reversibilità.

Credito d’imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme – Disposizioni attuative e istituzione del codice tributo (provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 62015 e ris. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 42)

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 62015 dispone che la quota percentuale del credito d’imposta spettante alle persone fisiche in relazione alle spese sostenute, nell’anno 2016, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali (art. 1 co. 982 della L. 208/2015), è pari al 100% dell’importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20.3.2017.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. A tal fine, la ris. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 42 ha istituito il codice tributo “6874”.
In alternativa, le persone fisiche possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Nomina dell’amministratore delegato di società di capitali (massime del Consiglio notarile di Firenze)

Secondo una massima del Consiglio notarile di Firenze, la nomina dell’amministratore delegato delle società di capitali può avvenire mediante un’apposita deliberazione del consiglio di amministrazione oppure già in sede di atto costitutivo della società, mediante una nomina diretta da parte dei soci. In quest’ultimo caso però occorre che:
– tutti coloro che sono nominati componenti del consiglio di amministrazione partecipino all’atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all’unanimità; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro;
– nel caso in cui, in sede di atto costitutivo, sia nominato anche il Collegio sindacale (come è necessario che accada quando si costituisce una spa), tutti i membri dell’organo di controllo partecipino all’atto costitutivo e abbiano accettato la carica; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d’atto della scelta dei soci in ordine alla nomina di uno o più amministratori delegati.