Licenziamento disciplinare – Whistleblowing – Limiti (Cass. 27.6.2024 n. 17715)

Con la Cass. 27.6.2024 n. 17715 è stato affermato che il whistleblower non è sanzionabile disciplinarmente per le condotte funzionalmente correlate alla denuncia dell’illecito.
Dunque la registrazione di una conversazione tra colleghi è consentita se rientrante nell’ambito di applicazione della protezione fornita dalla normativa in materia di whistleblowing, che nel caso di specie era l’art. 54-bis del DLgs. 165/2001, poi abrogato dall’art. 23 co. 1 lett. a) del DLgs. 24/2023. A tal fine occorre la sussistenza di una necessità difensiva e che il mezzo utilizzato non ecceda l’esercizio del diritto di difesa.
Non è inoltre tutelabile come segnalazione di whistleblowing quella fatta per scopi essenzialmente personali o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.

Retribuzioni convenzionali – Deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero (Cass. 27.6.2024 n. 17747)

La sentenza Cass. 27.6.2024 n. 17747 ha stabilito la deducibilità dei contributi versati nello Stato estero dai redditi determinati con le retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR.
Ciò in conformità con l’interrogazione parlamentare 1.2.2001 n. 7-01021, ove si era convenuto che, nonostante la disposizione dell’art. 51 co. 8-bis derogasse ai commi precedenti e, quindi, alla deducibilità dei contributi obbligatori, il sostituto di imposta italiano potesse direttamente scomputare i contributi all’atto delle retribuzioni periodiche.
Coerente con tale impostazione risulta anche la circ. Agenzia delle Entrante 24.4.2015 n. 17 (§ 4.7), che ha stabilito che il reddito di lavoro dipendente di fonte estera tassato con le retribuzioni convenzionali deve essere dichiarato già al netto dei contributi.
Secondo la Suprema Corte, in particolare, in assenza di una norma espressa che escluda la deducibilità dei contributi dal reddito complessivo (l’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, infatti, ammette in modo espresso tale scomputo), “nella determinazione di quest’ultimo quegli oneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR”.

 

Licenziamento disciplinare – Comunicazione con lettera raccomandata – Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. – Stato di incapacità naturale – Principio dell’affidamento – Atti recettizi – Rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 27.9.2023 n. 27483)

La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 27.9.2023 n. 27483, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa la rilevanza dello stato di incapacità naturale, sussistente nel momento in cui un atto (lettera di licenziamento) è giunto all’indirizzo del destinatario, ai fini del superamento della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., in quanto incidente sulla possibilità del destinatario di averne notizia, senza sua colpa. Ciò, al fine di chiarire la portata del principio dell’affidamento per tutti gli atti recettizi (tra cui la comunicazione del licenziamento).
Nel caso in esame, una dipendente aveva impugnato il licenziamento, comunicatole con raccomandata regolarmente ricevuta, successivamente al termine di decadenza ex art. 6 della L. 604/66, dimostrando di essere stata in condizioni di incapacità tali da non consentirle di averne conoscenza: nei gradi di merito l’impugnativa veniva respinta per intervenuto termine decadenziale.
La Cassazione ha affermato che, ai sensi del criterio della ricezione, le condizioni soggettive del destinatario sono irrilevanti. Tuttavia, in caso di incapacità temporanea processualmente comprovata, la Corte ha ritenuto di non poter escludere una lettura delle norme che operi un bilanciamento tra il diritto al legittimo affidamento dei contraenti nello svolgimento dei rapporti negoziali e il diritto alla salute e al lavoro dei soggetti interessati, tutelati dalla Costituzione.

Cartella di pagamento – Motivazione – Riferimento al titolo che legittima la solidarietà (Cass. 31.3.2022 n. 10377)

In tema di responsabilità del cessionario, la Cass. 31.3.2022 n. 10377 ha stabilito che la cartella di pagamento notificata al cessionario non deve contenere una particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla norma che fonda la solidarietà, ossia l’art. 14 del DLgs. 472/97.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, non occorre indicare le specifiche ragioni per le quali si ritiene il coobbligato responsabile in via solidale.

Prescrizione del credito dopo la notifica della cartella – Eccezione di prescrizione – Giurisdizione ordinaria (C.T. Prov. Salerno 3.7.2020 n. 895/12/20)

Per la Cass. 24.12.2019 n. 34447, se il curatore del fallimento, successivamente alla notifica della cartella di pagamento ma prima del pignoramento, eccepisce l’intervenuta prescrizione della pretesa, la giurisdizione non è del giudice tributario ma fallimentare.
Tale principio, sancisce la C.T. Prov. Salerno 3.7.2020 n. 895/12/20, va applicato anche in ambito extrafallimentare, dunque se il contribuente ricorre contro l’estratto di ruolo inerente a cartelle notificate eccependo la prescrizione della pretesa, va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Per altre sentenze (Cass. 11.5.2020 n. 8719), tuttavia, il contribuente può precostituirsi un atto impugnabile in sede fiscale come il diniego di autotutela.
In ragione di quanto esposto, possono emergere conflitti di giurisdizione.

Immobili dei coniugi in Comuni diversi – Agevolazione per l’abitazione principale – Nessuna agevolazione per entrambi gli immobili (Cass. 24.9.2020 n. 20130)

La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto affermato nella circ. del Min. Economia e finanze 3/DF/2012, ha deciso che nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni site in Comuni diversi, l’agevolazione IMU non spetta.
I giudici hanno ritenuto che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e quindi che, nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare che hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due Comuni diversi, nessuno dei due fabbricati possa essere considerato abitazione principale.

Irreperibilità relativa – Perfezionamento della notifica – Prova (Cass. 8.10.2020 n. 21714)

Mediante Cass. 8.10.2020 n. 21714 è stata rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla procedura da eseguire per il perfezionamento della notifica di un avviso di accertamento notificato a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Da un lato, secondo un orientamento, a fronte dell’impossibilità di recapitare l’atto per assenza del destinatario, la notifica si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata che comunica al destinatario il deposito del plico presso l’Ufficio postale.
Si contrappone l’orientamento che ritiene, ai fini della regolarità della notifica a mezzo posta, non sufficiente la prova della spedizione della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, essendo invece necessaria la produzione in giudizio “dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.)” (Cass. 21.2.2019 n. 5077).

Indebita compensazione – Visto apposto da professionista non ancora iscritto nell’elenco tenuto dalla DRE – Effetti

Il visto di conformità apposto dal professionista non iscritto nell’elenco tenuto dalle competenti Direzioni regionali si considera non validamente rilasciato e, in caso di compensazione orizzontale, vi è l’irrogazione delle sanzioni per indebita compensazione.
Secondo C.T. Reg. Lombardia 6.8.2019 n. 3335/16/19, però, nel caso in cui il professionista non risulti iscritto nel richiamato elenco ma possieda, in tale momento, tutti i requisiti, il contribuente non incorre nelle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97.

Prestazioni rese da un medico specialista in diagnostica di laboratorio – Regime di esenzione IVA (Corte di Giustizia UE 18.9.2019 n. C-700/17)

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 18.9.2019 n. C-700/17, ha stabilito che possono rientrare nel regime di esenzione IVA ex art. 132, par. 1, lett. c) della direttiva 2006/112/CE le prestazioni mediche fornite da un medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio.
Non osta all’applicazione della norma appena menzionata il fatto che le prestazioni in argomento siano potenzialmente riconducibili anche all’art. 132, par. 1, lett. b) della direttiva 2006/112/CE, la quale esenta, tra le altre, le cure mediche assicurate da istituti ospedalieri ed istituti assimilati: i laboratori che eseguono attività diagnostiche sono, infatti, equiparati agli istituti ospedalieri (Corte di Giustizia UE 2.7.2015 n. C-334/14).
Inoltre, la Corte UE ritiene applicabile l’esenzione IVA ex art. 132, par. 1, lett c) della direttiva 2006/112/CE anche in assenza di un rapporto di fiducia tra il paziente e il medico che rende la prestazione sanitaria.

Prestazione d’opera intellettuale – Mancanza di autonomia del lavoratore – Qualificazione del rapporto di lavoro – Indici di subordinazione (Cass. Sez. Lavoro 10.9.2019 n. 22634)

La Cass. 10.9.2019 n. 22634 ha qualificato come subordinata l’attività resa da un lavoratore che, pur in assenza del titolo di avvocato, aveva prestato attività prevalentemente intellettuale a favore di uno studio legale, ravvisando gli indici di subordinazione.
La Suprema Corte è giunta a tale decisione considerando:
– l’attività prestata all’interno dello studio;
– l’impossibilità di svolgere in via autonoma la prestazione in assenza del titolo di avvocato;
– le direttive impartite dal titolare dello studio;
– l’osservanza di un orario imposto;
– la natura delle mansioni svolte, di supporto a quelle dell’avvocato e nell’interesse dei clienti di quest’ultimo.
Viene quindi confermato l’orientamento per cui, nei casi di prestazioni lavorative caratterizzate da un elevato contenuto professionale, la sussunzione del rapporto di lavoro nel tipo autonomo o subordinato deve essere compiuta dal giudice valutando il comportamento complessivo tenuto in concreto dalle parti, considerando a tal fine gli elementi sussidiari sulla base del concreto atteggiarsi delle prestazioni lavorative.