Prepensionamento per gli addetti alle attività “usuranti” – Termini e modalità di presentazione della domanda – Termine dell’1.5.2024

L’1.5.2024 scade il termine per presentare le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ai sensi del DLgs. 67/2011, per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato nel 2025.
La domanda è presentata all’INPS in modalità telematica, unitamente al modulo “AP45″ e alla documentazione richiesta per la procedibilità della stessa.
I destinatari della misura sono i:
– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
– lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
– conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
– lavoratori notturni a turni;
– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
Per tutte le suddette categorie rimane fermo il requisito dell’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni, mentre risulta variabile il requisito dell’età anagrafica minima (messaggio INPS 23.2.2024 n. 812).

Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Criticità

La lett. b-bis) dell’art. 67 co. 1 del TUIR prevede l’emersione di una plusvalenza in relazione agli immobili sui quali sono stati eseguiti “interventi agevolati di cui all’articolo 119” del DL 34/2020.
Tra i tanti dubbi applicativi della norma, uno riguarda la misura del superbonus fruito che può determinare la plusvalenza.
Dal tenore letterale della norma parrebbe che le nuove disposizioni si applichino nei casi in cui siano stati effettuati interventi per i quali si è fruito del superbonus a prescindere dalla modalità di fruizione, se nella forma “naturale” direttamente nella dichiarazione dei redditi o se nelle forme opzionali, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, mediante lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, ed a prescindere dalla circostanza che il superbonus sia fruito in misura pari al 110%, al 90%, al 70% o al 65%.
Non è di quest’opinione, tuttavia, il Consiglio Nazionale del Notariato che nello Studio n. 15-2024/T che, dopo aver ipotizzato due diverse soluzioni propende per quella che si fonda sulla versione originaria dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020 che prevedeva la sola aliquota del 110%.
Al riguardo si auspica un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione IVA – Ripartizione onere della prova (C.G.T. II Milano 8.1.2024 n. 44/15/24)

Con la sentenza C.G.T. II Milano 8.1.2024 n. 44/15/24 i giudici hanno chiarito che l’onere della prova del coinvolgimento in una frode, o dell’assenza di una sufficiente diligenza nella scelta della controparte commerciale, spetta all’Agenzia delle Entrate, a maggior ragione nel contesto successivo alla L. 130/2022 che ha rafforzato l’onere probatorio in capo agli uffici.
Non sono indizi sufficienti l’omesso versamento di un tributo dichiarato mentre a favore del contribuente giova l’adozione di una policy aziendale che richiede alle controparti l’esibizione del DURC e l’effettuazione di controlli sul portale “Cribis” dal quale risultano punteggi di affidabilità dei soggetti.

 

Atti esclusi dal contraddittorio preventivo – DM di prossima pubblicazione

Il DM attuativo dell’art. 6-bis della L. 212/2000, che individua gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo, include tutti gli atti emessi dagli Agenti della riscossione. Rimane comunque ferma la definizione degli avvisi bonari disciplinata dal DLgs. 462/97.
Non compaiono gli atti di contestazione di sole sanzioni, disciplinati dall’art. 16 del DLgs. 472/97 in quanto il DM fa riferimento ai soli avvisi di accertamento parziale.

Atti esclusi dal contraddittorio preventivo – DM di prossima pubblicazione

Il DM attuativo dell’art. 6-bis della L. 212/2000, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, esclude dal contraddittorio preventivo, tra gli altri:
– gli accertamenti parziali scaturenti esclusivamente dall’incrocio di dati (locazioni non dichiarate, redditi di partecipazione non dichiarati);
– in tema di imposte d’atto, gli atti relativi al disconoscimento di agevolazioni o all’omessa o tardiva registrazione/dichiarazione.
Relativamente a questi ultimi atti, molte sono le perplessità non trattandosi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione (uniche casistiche che per disposizione dell’art. 6-bis della L. 212/2000 possono essere escluse dal contraddittorio preventivo).

Cancellazione dal Registro delle imprese – Effetti – Rapporti passivi e attivi non definiti e giudizi pendenti (Cass. 22.1.2024 n. 2127)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22.1.2024 n. 2127, alla luce delle indicazioni delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072/2013, ha ricordato, tra l’altro, che:
– il fatto che sia mancata la liquidazione di alcuni beni o diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, cessata la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali attengono quei diritti o quei beni, un regime di contitolarità o di comunione indivisa;
– peraltro, fra i rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società avrebbe potuto vantare diritti, possono agevolmente essere ritenute come rinunciate le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito; onde un tale diritto o un tale bene non avrebbero neppure potuto ragionevolmente essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione;
– analoghe conclusioni valgono nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido, di modo che solo un’attività ulteriore da parte del liquidatore – per lo più consistente nell’esercizio o nella coltivazione di un’apposita azione giudiziaria – avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali.

Principali prestazioni collegate all’ISEE

Al fine di continuare a beneficiare anche nel 2024 delle prestazioni collegate all’ISEE, è opportuno procedere al rinnovo dell’indicatore scaduto lo scorso 31 dicembre. Le misure ad esso collegate sono diverse e spaziano dall’Assegno unico, al Bonus Psicologo; dall’Assegno di Inclusione al Bonus nido.

Con la presente informativa si intendono illustrare leprincipali misure per le quali occorre il rinnovo dell’ISEE.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Clicca qui per leggere la circolare

730/2024: novità, scadenza, documenti e verifiche

Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa:

  • le novità del modello 730/2024
  • le modalità e i termini di presentazione del modello 730/2024;
  • la predisposizione della documentazione finalizzata alla presentazione del modello 730 precompilato/ ordinario
  • la verifica delle diverse spese deducibili e detraibili o dei redditi percepiti nel 2023.

Clicca qui per leggere la circolare

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Procedura obbligatoria di conciliazione – Comunicazione di licenziamento contenuta nel verbale – Validità (Cass. 22.4.2024 n. 10734)

Per la Cass. 22.4.2024 n. 10734 il dato testuale dell’art. 7 co. 6 della L. 604/66 non dispone che la comunicazione del licenziamento debba essere effettuata in un contesto differente e successivo rispetto a quello del verbale di conciliazione.
Pertanto, la verbalizzazione della volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto a seguito del fallimento della conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/66, con sottoscrizione del verbale da parte di entrambe le parti, rispetta la forma scritta prescritta per il licenziamento.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva espresso la volontà di licenziare la lavoratrice dinanzi alla commissione di conciliazione; a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, tale volontà era stata verbalizzata nel verbale di conciliazione, che era stato sottoscritto da entrambe le parti.

Agevolazioni prima casa under 36 – Credito d’imposta per gli acquisti imponibili ad IVA – Indicazione nel modello REDDITI PF 2024 – Profili critici

In seguito all’aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2024 pubblicato il 19.4.2024, sono state modificate, tra l’altro, le indicazioni relative alle agevolazioni prima casa under 36 godute sotto forma di credito d’imposta per l’IVA pagata su atti di acquisto stipulati nel 2024 (art. 64 co. 7 del DL 73/2021), in presenza di un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023 (art. 2 co. 12-terdecies del DL 215/2023 convertito).
Le istruzioni alla compilazione della colonna 2 “Credito d’imposta 2023″, del rigo CR 13 del modello REDDITI PF 2024 e dei rigo G8 del 730/2024, infatti, ora precisano che in tale casella si può indicare non solo il credito maturato nel 2023, ma anche quello maturato nel 2024, tra il 29.2.2024 e la data di presentazione della dichiarazione, mentre il credito maturato dall’1.1.2024 ed il 29.2.2024 va utilizzato nel 2025. Il chiarimento sembra un’applicazione del comma 12-quaterdecies dell’art. 2 del DL 215/2023, introdotto durante la relativa conversione in legge, che ha previsto un credito di imposta per le imposte pagate in misura diversa da quella che sarebbe stata dovuta in applicazione delle agevolazioni under 36, prima dell’entrata in vigore della L. 18/2024 che ha esteso il beneficio al 2024.
Ma questa potrebbe non essere l’unica lettura possibile di tale disposizione.