Anticipazioni sul disegno di legge di bilancio 2017 – Novità in materia di lavoro e previdenza

Il Min. Lavoro ha proposto un pacchetto di emendamenti alla Legge di bilancio 2017, che prevedono:
– di esonerare dal pagamento della tassa di licenziamento nei cambi di appalti, anche per il 2017, quei datori di lavoro che assicurino comunque la prosecuzione del rapporto di lavoro, grazie alle clausole sociali contenute nei Contratti collettivi e senza ricorrere alla Naspi;
– l’introduzione dell’ISEE precompilato, in virtù del quale, in via sperimentale per il 2017, INPS e Agenzia delle Entrate coopereranno per precompilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all’indicatore della situazione economica equivalente;
– il rifinanziamento degli Istituti tecnici superiori;
– l’incremento della dote destinata al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Esonero contributivo per le nuove assunzioni – Novità del Ddl. di bilancio 2017

Nell’attuale versione del Ddl. di bilancio 2017 non si dispone il rinnovo della seconda versione del c.d. “bonus Renzi” per le assunzioni a tempo indeterminato, che per il 2016 ha comportato uno sgravio del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un massimo di 3.250 euro annui, e neppure l’incentivo previsto per le assunzioni in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Al loro posto è previsto un nuovo incentivo per chi assume a tempo indeterminato giovani, anche in apprendistato, entro i 6 mesi successivi all’acquisizione di tutti i titoli della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria. In sintesi, l’incentivo spetterà al datore di lavoro presso la cui impresa il giovane abbia svolto un periodo di apprendistato duale o almeno il 30% delle ore di alternanza obbligatoria previste dalla cosiddetta “Buona Scuola”, nella misura di 400 ore nel triennio finale degli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei.
Il bonus, che si applicherà alle nuove assunzioni effettuate dall’1.1.2017 al 31.12.2018, è pari allo sgravio totale triennale dei contributi a carico del datore di lavoro, eccetto premi e contributi INAIL, fino al massimo di 3.250 euro annui.

Riapertura della voluntary disclosure – Novità del DL 193/2016

Con riferimento alla proroga della voluntary disclosure introdotta dal DL 193/2016, la principale novità è rappresentata dall’opzione al versamento spontaneo di imposte, interessi e sanzioni. In altri termini, il contribuente potrà autoliquidare il prelievo dovuto, assumendosi le responsabilità degli eventuali errori.
Questa soluzione dovrebbe essere utilizzata solo nei casi più semplici, in quanto l’accertamento da parte dell’Ufficio e la condivisone degli accadimenti (spesso suscettibili di interpretazioni non univoche) possono aiutare il contribuente ad ottenere un pieno ed efficace esito del procedimento.

Proroga per il 2017 e introduzione dell’iper-ammortamento – Novità del Ddl bilancio 2017

Il Ddl di bilancio 2017 prevede che la disciplina dei super-ammortamenti di cui all’art. 1 co. 91 della L. 208/2015, la quale riconosce una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, si applichi anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2017.
Viene, inoltre, prevista l’introduzione dei c.d. “iper-ammortamenti” al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0″. In particolare, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A al Ddl.
I soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento possono, inoltre, beneficiare di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B al Ddl.

Agevolazioni fiscali per le somme investite in start up innovative – Novità del Ddl di bilancio 2017

Il Ddl di bilancio 2017 proroga e amplia le agevolazioni fiscali per i soggetti che investono in start up innovative.
Nello specifico, il Ddl porta a regime la detrazione prevista dall’art. 29 del DL 179/2012, elevando a 1 milione di euro il tetto su cui calcolare la detrazione, la quale, dal 2017, salirà al 30% della somma investita.
Il provvedimento, per essere efficace, dovrà però superare il vaglio della Commissione europea.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS – Contribuzione dovuta dal 2017 – Novità del Ddl. di bilancio

Il Ddl. di bilancio 2017 dispone che, dall’anno 2017, l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né titolari di pensione, è stabilita al 25%.
Tale norma:
– si pone in linea con i provvedimenti che, negli scorsi anni, sono intervenuti sulla contribuzione dovuta dai c.d. professionisti “senza Cassa”, iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati, al fine di ridurne l’entità rispetto a quella programmata, determinando per 4 anni (dal 2013 al 2016) il mantenimento dell’aliquota contributiva previdenziale nella misura del 27%;
– va oltre gli stessi, essendo diretta a ridurre la suddetta aliquota al 25% (cui va sommato il contributo aggiuntivo assistenziale, attualmente pari allo 0,72%), una volta per tutte, in via strutturale, dal 2017.
Con riguardo, invece, agli altri iscritti alla Gestione, l’aliquota contributiva previdenziale applicabile:
– ai soggetti (titolari o meno di partita IVA) provvisti anche di altra tutela pensionistica obbligatoria o pensionati, ha raggiunto dal 2016 la misura a regime del 24% (senza assoggettamento ad alcun contributo assistenziale);
– ai lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, senza partita IVA), aumenterà nuovamente dal 31% al 32% (cui andrà aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale).

Premio alla nascita e buoni per gli asili nido – Novità del Ddl di bilancio 2017

A decorrere dall’1.1.2017, il Ddl di bilancio 2017 prevede che venga riconosciuto un “premio alla nascita” di 800,00 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, sarà corrisposto in un’unica soluzione, indipendentemente dal reddito del richiedente. A partire dal prossimo anno, quindi, al compimento del settimo mese di gravidanza, le future mamme potranno presentare all’INPS un’apposita domanda per richiedere il nuovo premio.
Un’altra misura contenuta nel Ddl. volta a sostenere le famiglie con figli nati a partire dall’1.1.2016, riguarda l’attribuzione, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000,00 euro su base annua e parametrato a undici mensilità, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il c.d. “buono asili nido” sarà corrisposto al genitore che ne fa richiesta all’INPS, previa presentazione della documentazione che dimostri l’iscrizione ai nidi pubblici o privati. Il buono per gli asili nido non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266 per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità del Ddl di bilancio 2017

Il Ddl di bilancio 2017 riapre le agevolazioni contenute nell’art. 1 co. 115-121 della L. 208/2015 per le seguenti operazioni:
– assegnazione e cessione di beni ai soci;
– trasformazione in società semplice;
– estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale.
Gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione beneficiano delle agevolazioni se perfezionati dopo il 30.9.2016 e sino al 30.9.2017. Per l’imprenditore individuale, invece, l’opzione deve essere esercitata dall’1.1.2017 al 31.5.2017.
Non sono previste modifiche nell’entità delle agevolazioni, le quali consistono:
– nell’assoggettamento delle plusvalenze ad un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, se la società è risultata di comodo negli ultimi due periodi d’imposta su tre);
– nell’assoggettamento delle riserve in sospensione d’imposta annullate ad un’imposta sostitutiva del 13%;
– nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro, se proporzionale;
– nella previsione per cui le imposte ipotecaria e catastale sono sempre dovute in misura fissa.

Blocco delle aliquote dei tributi locali – Novità del Ddl di bilancio 2017

Tra le novità contenute nel Ddl di bilancio 2017 si segnalano:
– l’estensione del blocco delle aliquote a tutto il 2017, con l’eccezione della TARI;
– la possibilità di confermare la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille con espressa delibera del consiglio comunale.
Il blocco delle aliquote dei tributi locali riguarderebbe le sole entrate di natura tributaria, tra cui l’IMU, la TASI, l’imposta sulla pubblicità ed il canone alternativo e la TOSAP. La disposizione non si applicherebbe, invece, al COSAP ed alla TARI. Il “fermo”, inoltre, comporterebbe il divieto di istituire nuovi tributi (ad esempio, l’imposta di soggiorno) e di revocare le agevolazioni già deliberate. Pertanto, rimangono valide anche le assimilazioni all’abitazione principale già adottate nel 2014 (anziani e disabili residenti in istituti di ricovero).
Nei Comuni che nel 2014 avevano deliberato la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale resta la possibilità di applicazione della stessa anche per l’anno 2017, a condizione che vi sia una delibera ad hoc del consiglio comunale.

Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Novità del Ddl di bilancio 2017

Il Ddl di bilancio 2017 interviene sul credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.
Tra le principali, si segnalano le seguenti modifiche:
– il credito d’imposta sarà pari al 50% con riferimento a tutte le spese, senza quindi più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi;
– il credito d’imposta sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo dei precedenti 5 milioni);
– l’agevolazione viene prorogata fino al periodo d’imposta in corso 31.12.2020 (in luogo del precedente 2019);
– il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al DM 4.9.96.