Domanda NASpI e DIS-COLL – Nuova procedura (messaggio INPS 28.9.2023 n. 3388)

Con il messaggio 28.9.2023 n. 3388, l’INPS ha comunicato il pronto rilascio di un nuovo servizio telematico per consentire in modo più semplice, riducendo la possibilità di errori, la presentazione delle domande di indennità mensile di disoccupazione NASpI per i lavoratori subordinati e DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi.
Il servizio è accessibile direttamente dal portale istituzionale dell’INPS (www.inps.it) attraverso il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Per disoccupati”, “NASpI e DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione”, “Utilizza il servizio”, “NASpI e DIS-COLL – Domanda”, “Utilizza il servizio”, “NUOVA DOMANDA”.
Con l’occasione occorrerà prima autenticarsi con la propria identità digitale di tipo SPID (almeno di Livello 2), CNS (Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta di identità elettronica).
In particolare, nel messaggio in esame si rende noto che ove l’ultimo rapporto di lavoro rilevato/inserito dall’utente sia riferito a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dottorato o assegno di ricerca, la procedura proporrà direttamente la presentazione della domanda DIS-COLL ex art. 15 co. 8 del DLgs. 22/2015.

Ticket Cassa integrazione e Fondi di solidarietà – Comunicazioni di anomalie – Invio ai datori di lavoro e ai loro intermediari (messaggio INPS 28.9.2023 n. 3396)

Con il messaggio 28.9.2023 n. 3396, l’INPS informa che invierà comunicazioni ai datori di lavoro e ai loro intermediari evidenziando i ticket di Cassa integrazione/Fondi di solidarietà che hanno generato almeno un’anomalia, non ancora risolta, riguardante competenze precedenti.
Le comunicazioni:
– saranno inviate tramite PEC al datore di lavoro e agli intermediari;
– conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l’elenco dei ticket, rimandando alla consultazione attiva del “Cruscotto CIG e Fondi”.

Aggiornamento del canone alle variazioni dell’indice ISTAT – Profili operativi

L’aggiornamento del canone di locazione alle variazioni dell’indice ISTAT consente al locatore di adeguare l’importo del corrispettivo alle variazioni del potere d’acquisto.
Tale aggiornamento opera:
– per le locazioni ad uso diverso, nel limite del 75% della variazione e purché sia richiesto dal locatore, oltre che previsto nel contratto;
– per le locazioni ad uso abitativo a canone libero, anche oltre la percentuale del 75% e con riferimento a indici diversi, sempre che sia pattuito nel contratto e richiesto dal locatore;
– per le locazioni a canone concordato, sempre nel limite del 75%.
In ragione della necessità di preventiva richiesta da parte del locatore, la giurisprudenza ritiene che non si possano ottenere gli arretrati dell’aggiornamento, vale a dire gli importi di anni anteriori in cui l’adeguamento, pure previsto nel contratto, non era stato domandato (cfr. Cass. nn. 14673/200315034/200411675/2014).

Ravvedimento dei corrispettivi – Novità della bozza di c.d. “DL Energia”

Il DL “Energia” ha previsto un ravvedimento speciale sulle violazioni in tema di omessa/infedele trasmissione/memorizzazione dei corrispettivi fiscali, anche per coloro i quali hanno ricevuto un verbale entro il 31.10.2023 (il verbale, di norma, osta al ravvedimento per queste violazioni). Vi rientrano le violazioni commesse dall’1.1.2022 al 30.6.2023 e il ravvedimento va perfezionato entro il 15.12.2023.
Si segnalano a tal fine riflessi ai fini delle imposte dirette: in caso di omessa memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi si dovrà tenerne conto ai fini del pagamento, dal momento che il termine per la presentazione del modello REDDITI scade il 30.11.2023.
Se è stato operato un minore pagamento del saldo IRPEF/IRES riferito al 2022 e dell’acconto 2023, si potrà beneficiare del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs 472/97; nessun rilievo ai fini dell’infedele dichiarazione, considerato che il termine scade il 30.11.2023.
In tema di IVA, considerata la prassi degli Uffici occorre sanare l’omesso versamento da liquidazione periodica per effetto della omessa fatturazione e/o trasmissione o memorizzazione del corrispettivo.
Il tutto si potrà intrecciare con la delega fiscale (L. 111/2023), che prevede l’estensione del cumulo giuridico anche al ravvedimento operoso, applicando così una sanzione unitaria beneficiando delle riduzioni ex art. 13 del DLgs. 472/97.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Comunicazione per la fruizione (c.d. modello “CIM”) – Modalità di compilazione per progetti d’investimento soggetti a diverse agevolazioni (FAQ Agenzia delle Entrate 28.9.2023)

L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ 28.9.2023 pubblicata nella sezione relativa alle agevolazioni per il Mezzogiorno, ha fornito indicazioni per la compilazione del modello CIM23 in presenza di progetti d’investimento relativi a crediti d’imposta diversi.
Nel caso di specie, un’impresa intende inviare nell’anno 2023 due comunicazioni modello CIM23:
– la prima per un progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta ZES di cui all’art. 5 del DL 91/2017;
– la seconda per un diverso progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015
L’Agenzia ha chiarito che, in tal caso, i progetti d’investimento da esporre nelle due comunicazioni sono diversi e, pertanto, il campo 10 (N. progressivo progetto) del rigo A2 del quadro A deve essere così compilato, indicando nella prima comunicazione il valore 1 e nella seconda il valore 2.
Ciascun progetto d’investimento, quindi, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.

Licenziamento disciplinare – Comunicazione con lettera raccomandata – Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. – Stato di incapacità naturale – Principio dell’affidamento – Atti recettizi – Rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 27.9.2023 n. 27483)

La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 27.9.2023 n. 27483, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa la rilevanza dello stato di incapacità naturale, sussistente nel momento in cui un atto (lettera di licenziamento) è giunto all’indirizzo del destinatario, ai fini del superamento della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., in quanto incidente sulla possibilità del destinatario di averne notizia, senza sua colpa. Ciò, al fine di chiarire la portata del principio dell’affidamento per tutti gli atti recettizi (tra cui la comunicazione del licenziamento).
Nel caso in esame, una dipendente aveva impugnato il licenziamento, comunicatole con raccomandata regolarmente ricevuta, successivamente al termine di decadenza ex art. 6 della L. 604/66, dimostrando di essere stata in condizioni di incapacità tali da non consentirle di averne conoscenza: nei gradi di merito l’impugnativa veniva respinta per intervenuto termine decadenziale.
La Cassazione ha affermato che, ai sensi del criterio della ricezione, le condizioni soggettive del destinatario sono irrilevanti. Tuttavia, in caso di incapacità temporanea processualmente comprovata, la Corte ha ritenuto di non poter escludere una lettura delle norme che operi un bilanciamento tra il diritto al legittimo affidamento dei contraenti nello svolgimento dei rapporti negoziali e il diritto alla salute e al lavoro dei soggetti interessati, tutelati dalla Costituzione.

Esonero dagli ISA – Compilazione del quadro RS del modello REDDITI PF – Invio dei dati entro il 30.11.2024 – Novità del DL “Proroghe Fisco”

Il DL “Proroghe Fisco” approvato ieri, 27.9.2023, dal Consiglio dei Ministri introduce, tra l’altro, un rinvio tecnico per l’invio dei dati informativi sui costi sostenuti dai contribuenti forfetari, da indicare nel quadro RS del modello REDDITI; i dati richiesti dovranno essere comunicati entro il 30.11.2024.
Per effetto di tale rinvio, sarà possibile inviare i dati senza ricorrere al ravvedimento operoso, sollecitato dalle lettere di compliance recentemente inviate dall’Agenzia delle Entrate; le informazioni richieste, pur non incidendo sul calcolo della base imponibile, sono comunque ritenute preziose dall’Amministrazione finanziaria, rilevando ai fini del funzionamento dell’algoritmo del concordato preventivo che debutterà nel 2024.

Spese legali sostenute per la difesa dell’amministratore sottoposto a procedimento penale – Detraibilità (C.G.T. II Liguria 23.5.2023 n. 386/2/23)

Secondo la C.G.T. II Liguria 23.5.2023 n. 386/2/2023, l’IVA sulle spese legali sostenute per la difesa in giudizio di amministratori, dirigenti e dipendenti della società coinvolti in procedimenti penali non può essere detratta.
I giudici ritengono che manchi la prova della correlazione tra l’acquisto di beni o servizi effettuato e il loro impiego e utilizzo diretto nell’attività esercitata dal soggetto interessato: in mancanza di tale nesso, non è dato riscontrare il rispetto del principio di afferenza.

Cessione di terreni – Donazione e successiva cessione – Novità della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. h) n. 1 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), il legislatore delegato dovrà prevedere la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Sarà stabilito che, qualora gli stessi siano acquistati per effetto di donazione, si assumerà, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante.
Secondo il vigente art. 68 co. 2, ultimo periodo, del TUIR, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell’INVIM e dell’imposta di successione.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa al Ddl. delega fiscale, la previsione in argomento si pone l’obiettivo di regolarizzare gli effetti della donazione dei terreni edificabili a familiari, seguita dalla loro cessione, entro un ristretto arco temporale, a terzi a opera dei donatari, attraverso l’introduzione di un principio analogo a quello vigente con riguardo alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di 5 anni, per i quali è stabilito che si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Supporto per la formazione e il lavoro – Domanda – Rilascio di nuove funzionalità (messaggio INPS 26.9.2023 n. 3354)

Con il messaggio 26.9.2023 n. 3354, l’INPS informa del rilascio di nuove funzionalità all’interno della domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro ex art. 12 del DL 48/2023.
In particolare, le nuove funzionalità consistono in:
– annullamento di una domanda in stato “acquisita” ed “acquisita in attesa mod.Com”;
– gestione del modello “SFL- Com Ridotto”;
– visualizzazione degli gli esiti della domanda, anche in stato sospesa per supplemento istruttorio,
– stampa della ricevuta di una domanda correttamente inviata;
– stampa in formato pdf di una domanda acquisita.