Scheda carburante – Disciplina applicabile fino al 31.12.2018 – Novità del DL 87/2018 convertito (decreto “dignità”)

Nell’art. 11-bis del DL 12.7.2018 n. 87 convertito sono confluite le disposizioni previste dal precedente DL 28.6.2018 n. 79 in tema di obbligo di fatturazione elettronica e scheda carburanti.
n particolare, vengono disposti:
– l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica, previsto a partire dall’1.7.2018, per le cessioni di carburanti per motori effettuate presso gli impianti di distribuzione stradale;
– il ripristino della possibilità di avvalersi della scheda carburante sino al 31.12.2018 (la quale doveva essere abolita dall’1.7.2018).

Redditometro – Novità del DL 87/2018 convertito (decreto “dignità”)

Il DL 87/2018 non ha abrogato la modalità di determinazione sintetica del reddito comunemente denominata “redditometro”, avendo solo abrogato il DM 16.9.2015, che ne rappresenta l’attuazione a livello ministeriale.
L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce, così come riformato dal DL 87/2018, che prima di emanare i prossimi decreti attuativi del redditometro dovranno essere sentiti l’ISTAT e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, fatto che può essere un elemento di garanzia per i contribuenti.
Per formulare ipotesi su come potrà essere il “nuovo” redditometro, occorre quindi attendere i decreti attuativi.

Locazione di immobili commerciali – Risoluzione contrattuale – Effetti (C.T. Reg. Roma 30.1.2018 n. 469/16/18, C.T. Reg. Roma 9.2.2018 n. 756/9/18)

Il canone di locazione di immobili ad uso commerciale concorre a formare il reddito del contribuente locatore durante il tempo in cui il contratto esplica i suoi effetti, anche se non percepito per cause imputabili al conduttore; pertanto, deve essere dichiarato pure se non riscosso.
Secondo C.T. Reg. Roma 30.1.2018 n. 469/16/2018, nel caso in cui il contratto contenga una clausola risolutiva espressa per il caso di morosità, la conclusione del rapporto negoziale si verifica al momento del mancato pagamento del canone dovuto; pertanto, le somme spettanti al proprietario non sono riconducibili ai canoni di locazione (e non devono essere tassate come tali), ma hanno natura risarcitoria.
Invece, per C.T. Reg. Roma 9.2.2018 n. 756/9/18, pur in presenza di una clausola di risoluzione, se il contribuente locatore non esercita il diritto allo scioglimento del vincolo, permane l’obbligo di dichiarare i canoni scaduti e non riscossi, fino alla conclusione del procedimento di sfratto.

Cessione di terreno edificabile di pertinenza dell’abitazione – Plusvalenza autonomamente tassabile (Cass. 6.7.2018 n. 17792)

La Corte di Cassazione ha ribadito che la natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante, nell’ambito dell’applicazione della disciplina dei redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, in quanto tale norma non fa alcun riferimento alle pertinenze e precisa che, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la tassabilità delle plusvalenze sussiste “in ogni caso”.
Ciò significa – spiega la Corte – che la natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sè la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e, quindi, l’assoggettabilità al pagamento della plusvalenza.
Lo stesso terreno, tuttavia, non è soggetto al pagamento dell’ICI (oltre che dell’IMU e della TASI stante il rinvio operato dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011 all’art. 2 del DLgs. 504/92) in quanto l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza scontano l’imposta unitamente al fabbricato.

Mance percepite da dipendenti – Trattamento fiscale

Ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. i) del TUIR, le mance percepite dai croupiers, direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa, non costituiscono reddito di lavoro dipendente nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.
Secondo l’Agenzia delle Entrate in tutti gli altri casi (es. mance percepite dal portiere dell’albergo), gli importi in questione costituiscono reddito di lavoro dipendente per l’intero importo ricevuto (C.M. 326/97, § 2.1).
Tale posizione non è, tuttavia, univocamente accolta (cfr. C.T. Reg. Cagliari 20.2.2014 n.  65/8/14 e C.T. Reg. Cagliari 11.9.2015 n. 305/4/15).
In linea generale, le mance sono considerate donazioni remuneratorie, non sembrando quindi soddisfare il nesso con il rapporto di lavoro.

Antenne di telefonia mobile – Esclusione dall’IMU (C.T. Prov. Ravenna 1.1.2018 n. 170/1/18)

Ad avviso della C.T. Prov. Ravenna n. 170/1/18, gli impianti funzionali ai servizi di telecomunicazione (antenne di telefonia mobile) non sono soggetti a IMU/TASI.
Tale posizione deriva dalla previsione interpretativa dell’art. 12 del DLgs. 33/2016, che ha stabilito che le opere di telecomunicazione possono essere soggette esclusivamente a TOSAP o a COSAP.

Trattamenti pensionistici – Ricongiunzione – Totalizzazione – Cumulo – Aspetti di convenienza

A beneficio dei lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie, si riconosce la facoltà di riunire, sotto un unico tetto pensionistico, le quote dei contributi versati.
A tal fine, il Legislatore è intervenuto coniando tre strumenti: la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo. Nonostante lo scopo perseguito sia lo stesso, ciò che distingue questi strumenti sono i costi, le tempistiche e le diverse opportunità.
La ricongiunzione (L. 45/90) consiste nel trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione ed è caratterizzata da elevati oneri, i quali disincentivano il suo utilizzo.
A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione (DLgs. 42/2006) e il cumulo (L. 232/2016) sono due strumenti gratuiti.
In particolare, con la totalizzazione, le quote contributive restano ferme nelle diverse gestioni previdenziali in cui si è iscritti e ciascun Ente previdenziale eroga la pensione “pro quota”; con il cumulo, invece, si verifica un trasferimento delle quote contributive da parte dell’Ente previdenziale all’INPS, il quale è tenuto ad erogare un’unica pensione.

Apprendistato stagionale – Disciplina applicabile

Per lo svolgimento di attività stagionali è possibile ricorrere anche a contratti di apprendistato a termine (nei casi di apprendistato di primo livello e professionalizzante), purché tale ipotesi sia disciplinata dai CCNL di rilevanza nazionale. Si tratta, pertanto, di una deroga al principio generale ex art. 41 del DLgs. 81/2015 che definisce l’apprendistato come un contratto a tempo indeterminato.
Sul punto, si osserva come le novità introdotte dall’art. 1 del DL 87/2018 (c.d. “decreto dignità”) in materia di lavoro a tempo determinato non abbiano intaccato la disciplina applicata all’apprendistato stagionale, sia con riferimento alla durata massima dei contratti a termine, ridotta a 24 mesi, sia alla reintroduzione delle c.d. “causali”.
Infatti, per quanto attiene alla durata massima, non viene modificata la disposizione relativa ai contratti stagionali per cui i limiti di durata non si applicano con riferimento al complesso dei rapporti che si succedano nel tempo, mentre per quanto riguarda le causali, la disposizione ex co. 1, lett. b) dell’art. 1 del DL 87/2018 prevede che i rinnovi e le proroghe dei contratti a termine stagionali, pertanto anche gli apprendistati stagionali, possano essere concordati anche in assenza delle specifiche causali.

Imposta sulla pubblicità – Apposizione di faretti sulle vetrate (C.T. Prov. Varese 10.4.2018 n. 130/2/18)

L’art. 7 co. 7 del DLgs. 507/93 prevede che l’imposta sulla pubblicità è aumentata del 100% se effettuata in forma luminosa o illuminata.
Pertanto, la maggiorazione, secondo la C.T. Prov. Varese 10.4.2018 n. 130/2/18, spetta quando la vetrina del negozio è illuminata da appositi faretti.
Non rileva, a fini tributari, che, mediante tale illuminazione, venga fatta luce anche sul territorio comunale dove transitano i pedoni.

Dilazione dei ruoli – Interruzione della prescrizione

La richiesta di dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 è strumentale ad evitare gli effetti del ruolo inadempiuto, che consistono principalmente nelle attività esecutive e nelle misure cautelari.
Pertanto, la domanda di dilazione, e il successivo pagamento delle rate, non costituiscono un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione, come invece sostenuto da alcuna giurisprudenza (C.T. Reg. Milano 19.9.2017 n. 3662/21/17).
Tale tesi, profondamente errata, sarebbe accoglibile solo se il sistema tributario non prevedesse alcun obbligo di pagamento a seguito della notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.