Mance percepite da dipendenti – Trattamento fiscale

Ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. i) del TUIR, le mance percepite dai croupiers, direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa, non costituiscono reddito di lavoro dipendente nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.
Secondo l’Agenzia delle Entrate in tutti gli altri casi (es. mance percepite dal portiere dell’albergo), gli importi in questione costituiscono reddito di lavoro dipendente per l’intero importo ricevuto (C.M. 326/97, § 2.1).
Tale posizione non è, tuttavia, univocamente accolta (cfr. C.T. Reg. Cagliari 20.2.2014 n.  65/8/14 e C.T. Reg. Cagliari 11.9.2015 n. 305/4/15).
In linea generale, le mance sono considerate donazioni remuneratorie, non sembrando quindi soddisfare il nesso con il rapporto di lavoro.

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