Estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale – Novità della legge di stabilità 2016

L’art. 1 co. 121 della L. 208/2015 ha riaperto le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
Sono ammessi al beneficio sia gli immobili strumentali per destinazione, sia gli immobili strumentali per natura, purchè posseduti alla data del 31.10.2015, mentre sono esclusi gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%; come nel caso dell’assegnazione agevolata, è possibile utilizzare, in luogo del valore normale, il valore catastale, e l’agevolazione non è preclusa se per effetto di questa scelta la base imponibile dell’imposta sostitutiva si azzera.
La norma prevede quale termine per esercitare l’opzione il 31.5.2016; l’opzione si manifesta con un semplice comportamento concludente (ad esempio, l’annotazione nelle scritture contabili).

Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 ha riaperto le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.
Le agevolazioni riguardano sia gli immobili strumentali per destinazione, sia gli immobili strumentali per natura.
L’imposta sostitutiva grava sulle plusvalenze che derivano dall’estromissione, pari alla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto; analogamente a quanto previsto in tema di assegnazione agevolata di immobili da parte delle società, è possibile determinare tali plusvalenze utilizzando, in luogo del valore normale, il valore catastale; i benefici non vengono meno se, per effetto di questa opzione, la base imponibile dell’imposta sostitutiva si azzera.

Estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 è stata proposta la riapertura delle disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
Sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’operazione (pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. La norma proposta rimanda, in quanto compatibili, alle altre disposizioni dell’art. 9 dello stesso Ddl. di stabilità 2016, per cui dovrebbe essere possibile assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili.
L’operazione avviene in regime di esenzione IVA (salva la necessità di eventuali rettifiche della detrazione se l’immobile è stato acquistato con IVA da meno di dieci anni, o se sono state effettuate spese incrementative) e non comporta il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L’opzione dovrebbe essere esercitata entro il 31.5.2016 e consentirebbe l’estromissione a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2016.