Il credito per imposte pagate all’estero può essere detratto dall’IRPEF o dall’IRES con un doppio limite:
– la c.d. “quota di imposta italiana”, ottenuta moltiplicando l’IRPEF o l’IRES per il rapporto tra reddito prodotto all’estero e reddito complessivo;
– l’imposta netta.
In taluni casi, tuttavia, il credito può eccedere l’imposta netta, portando ad una situazione creditoria verso l’Erario. La situazione è quella, prevista dall’art. 11 co. 4 del TUIR, nella quale:
– l’imposta estera diviene definitiva (e, quindi, scomputabile) in un periodo successivo a quello in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito imponibile;
– l’imposta netta del periodo in cui l’imposta estera diviene definitiva è inferiore a quella del periodo in cui il reddito estero è stato tassato.
In questi casi:
– i dati di calcolo del credito (reddito complessivo, quota di imposta, ecc.) sono quelli del periodo in cui il reddito estero è stato tassato in Italia;
– risulta però possibile, in deroga alle regole generali previste dall’art. 165 del TUIR, detrarre importi anche in misura superiore all’imposta netta.
Plusvalenze realizzate mediante prelievo delle valute estere dal conto corrente – Presupposto impositivo e modalità di tassazione
Ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o derivanti da depositi o conti correnti. A questi fini, è considerato cessione a titolo oneroso anche il semplice prelievo delle valute estere dal deposito o dal conto corrente.
Le plusvalenze su valute concorrono alla formazione del reddito solamente qualora nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e dei conti correnti in valuta complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio dell’anno, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67 co. 1-ter del TUIR).
Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei conti correnti e depositi, presso intermediari residenti o esteri, intestati o cointestati purché denominati in valuta estera nonché in criptovaluta (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2016 n. 72). Secondo l’interpello DRE Lombardia 22.1.2018 n. 956-39/2018 “detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet” (sono, pertanto, inclusi tutti i wallet, come paper, hardware, mobile, web, ecc.).
Attività estere relative al periodo d’imposta 2016 – Anomalie con la compilazione del quadro RW – Comunicazioni ai contribuenti
Dopo aver inviato ai contribuenti migliaia di lettere di compliance, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo ora all’invio di questionari e inviti ex art. 32 del DPR 600/73 in merito alle attività finanziarie e patrimoniali possedute all’estero.
Tale procedura deriva dall’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS).
In particolare tali questionari si riferiscono a specifiche liste di lavorazione contenenti soggetti che, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità estere, non avrebbero dichiarato in tutto o in parte alcuni redditi. Non si tratta solo di conti correnti o di plusvalenze finanziarie, ma anche di redditi da lavoro dipendente che, sulla base della residenza fiscale del soggetto, avrebbero dovuto essere riportati nella dichiarazione dei redditi.
In questi casi, si suggerisce comunque di fornire all’Agenzia delle Entrate l’informazione che giustifica la mancata compilazione del quadro RW e dei quadri reddituali.
Si segnala, infatti, che l’eventuale mancato riscontro o riscontro parziale a seguito dell’invio di un invito o questionario ex art. 32 del DPR 600/73 comporta per il contribuente il divieto di utilizzazione in sede amministrativa e processuale delle notizie e dei dati non addotti.
Redditi percepiti all’estero – Scambio automatico di informazioni – Anomalie dichiarative – Regolarizzazione spontanea (provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2017 n. 299737)
Il provv. 21.12.2017 n. 299737 rende noto che l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione a specifici contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS). L’obiettivo è stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all’estero, previsto dall’art. 4 co. 1 del DL 167/90, oltre a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a queste attività.
I contribuenti che hanno ricevuto le comunicazioni in argomento possono regolarizzare la propria posizione applicando il ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97, ossia presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia – Modalità di assolvimento dell’imposta – Novità del DL 193/2016 convertito
Per effetto delle novità introdotte con il DL 193/2016 in materia di depositi IVA, a partire dall’1.4.2017:
– vengono ampliate le possibilità di ricorrere all’istituto, in quanto vengono eliminati i limiti soggettivi in relazione ai destinatari delle cessioni, nonché i limiti oggettivi relativi alle categorie di beni ammessi;
– vengono modificate le procedure per l’estrazione dei beni dal deposito, al fine di contrastare i fenomeni di frode.
Sotto il primo profilo, viene ammessa la facoltà di effettuare cessioni di beni senza applicazione dell’IVA anche nei confronti di operatori nazionali, immettendoli in un deposito IVA. Dovrebbe considerarsi inoperante anche la preclusione all’utilizzo di posizioni IVA nazionali da parte di soggetti passivi esteri per l’effettuazione di acquisti nel territorio dello Stato.
Con il venir meno del limite oggettivo, inoltre, gli operatori nazionali potranno cedere beni di qualsiasi tipo ad altri operatori nazionali, senza addebito dell’IVA, alla sola condizione di introdurre fisicamente le merci cedute nei depositi. Tali modifiche dovrebbero dare impulso all’effettuazione di operazioni triangolari.
Per quanto attiene alle procedure di estrazione, si rileva che le modalità di assolvimento dell’imposta saranno diversificate a seconda della provenienza dei beni. In particolare, mutano le regole per l’estrazione dei beni che erano già in Italia all’atto dell’introduzione nel deposito.
Presentazione dei modelli INTRASTAT acquisti – Abolizione dell’adempimento – Novità del DL 193/2016 – Decorrenza
L’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 ha abolito l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di presentare i modelli INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi effettuati in ambito comunitario, a decorrere dal periodo d’imposta 2017.
Tale abolizione consegue all’introduzione, da parte dello stesso DL 193/2016, dell’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010.
Come confermato anche dall’Agenzia delle Dogane (nota 10.1.2017 n. 244), resta dovuta, entro il 25.1.2017, la presentazione degli INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’ultimo mese o trimestre del 2016.
Non viene meno l’obbligo di rilevare gli acquisti intracomunitari effettuati per gli enti non commerciali e i produttori agricoli “esonerati”, tenuti alla presentazione del modello INTRA-12 a norma dell’art. 49 del DL 331/93 (e non dell’art. 50 co. 6 del DL 331/93).
Inoltre, sussiste qualche dubbio in merito alla permanenza del monitoraggio statistico mediante i modelli INTRA, considerato che non è venuto meno l’obbligo, per gli Stati membri della Ue, di rilevare gli scambi commerciali di beni e di darne comunicazione alla Commissione in virtù del Regolamento CE n. 638/2004.
Novità del DL 22.10.2016 n. 193 – Modello INTRA 12 per acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati UE – Soppressione
Il DL 193/2016, a fronte dell’introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, ha previsto la soppressione di alcuni adempimenti. A decorrere dall’1.1.2017, infatti, vengono meno:
– l’obbligo di presentazione dello “spesometro”, che verrà trasmesso per l’ultima volta nel mese di aprile 2017, con riferimento al periodo d’imposta 2016;
– la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dai soggetti che svolgono attività di locazione o noleggio;
– l’obbligo di invio del modello INTRASTAT riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti da controparti comunitarie.
Quest’ultimo obbligo dovrebbe essere soppresso anche per i soggetti che non sono tenuti a presentare le nuove comunicazioni trimestrali, ma che sono obbligati, invece, alla presentazione degli elenchi INTRASTAT per le operazioni intracomunitarie effettuate. Si tratta, ad esempio, degli enti non commerciali, degli agricoltori esonerati ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 e dei soggetti che operano nel regime fiscale c.d. “forfetario”.
Si ricorda, infine, che è prevista l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”. Tuttavia, tale adempimento è soppresso soltanto a partire dal periodo d’imposta 2017, non già con riferimento alle operazioni effettuate nel 2016, per le quali occorre ancora valutare la necessità di presentare la comunicazione.
Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia – Modalità di assolvimento dell’imposta – Novità del DL 22.10.2016 n. 193
L’art. 4 co. 7 del DL 22.10.2016 n. 193 modifica la disciplina dei depositi IVA, a decorrere dall’1.4.2017, con riferimento alle modalità di estrazione dei beni da parte di soggetti passivi d’imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale.
Per i beni di provenienza extra Ue viene, infatti, individuato nel gestore del deposito il soggetto tenuto al versamento dell’IVA, in nome e per conto di colui che ha operato l’estrazione dei beni.
Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, senza possibilità di compensazione “orizzontale”.
Il soggetto che estrae i beni, invece, emette autofattura e la annota nel registro degli acquisti unitamente alla ricevuta di versamento dell’imposta.
In conseguenza della nuova disciplina, decorrente dall’1.4.2017, i soggetti passivi che estraggono beni dal deposito IVA non saranno più tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, né a soddisfare il requisito di “effettiva operatività”.
Da ultimo, viene previsto che i soggetti esportatori abituali potranno effettuare l’estrazione dal deposito IVA, senza pagamento dell’imposta, trasmettendo la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Operazioni con Paesi black list – Comunicazione dei dati – Soppressione dell’obbligo – Novità del DL 22.10.2016 n. 193
L’art. 4 co. 4 lett. d) del DL 193/2016 ha abrogato le disposizioni contenute nell’art. 1 co. 1-3 del DL 40/2010, relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
È previsto che tale abrogazione decorra dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017. Continua, quindi, ad essere dovuta la comunicazione per il periodo d’imposta 2016; se non interverranno ulteriori modifiche, la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello di comunicazione polivalente entro le scadenze del 10.4.2017 o del 20.4.2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA del soggetto tenuto all’adempimento.
Disciplina dei costi “black list” – Modifiche del DLgs. 147/2015 – Effetti ai fini della compilazione di UNICO 2016
Le suddette spese vanno indicate in UNICO 2016, nel rigo RF29, quale variazione in aumento; inoltre, nel rigo RF52, colonna 2, vanno indicate le spese deducibili, sia che si tratti di importi entro il valore normale sia che si tratti di importi eccedenti per i quali sussiste l’esimente dell’effettivo interesse economico (questi ultimi da indicare in colonna 1).
L’omessa indicazione dei costi black list comporta l’applicazione della sanzione del 10% dei costi non indicati, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000,00 euro.
In UNICO 2016 dovrebbero essere monitorate le spese derivanti da operazioni realizzate con Singapore, Emirati Arabi Uniti, Malaysia e Filippine fino all’11.5.2015, nonché i costi sostenuti con soggetti localizzati nel territorio di Hong Kong fino al 30.11.2015; ciò, in virtù dell’entrata in vigore dei DM 27.4.2015 e 18.5.2015 che, modificando il DM 23.1.2002, hanno espunto i suddetti Stati dalla black list valida ai fini della disciplina in esame, senza però prevedere decorrenze specifiche.
Si tenga presente, infine, che, nel caso in cui il fornitore black list sia anche un soggetto appartenente al gruppo, la suddetta normativa si sovrappone a quella in tema di transfer pricing; pertanto, in caso di dimostrazione dell’effettivo interesse economico, l’eventuale eccedenza rispetto al valore normale potrebbe non essere deducibile ai sensi della normativa sul transfer pricing, la quale prevale sulla normativa black list, in quanto espressione del principio di libera concorrenza.