Calcolo dell’ISEE – Modello di DSU per il 2016 (DM 29.12.2015 n. 363)

Con il DM 29.12.2015 n. 363, il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha approvato il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare dall’1.1.2016. I soggetti che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata, previo calcolo dell’ISEE, potranno farlo con una DSU utilizzabile in diverse versioni, a cominciare dal modello MINI, ossia una dichiarazione semplificata relativa alla maggior parte delle situazioni ordinarie.
In pratica, tale versione non potrà essere presentata in caso di: presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti; richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario; presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati, né conviventi; esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE va compilata la dichiarazione nella sua versione estesa. La DSU assume quindi un carattere modulare, perché non è rigida e identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli e, all’interno di essi, su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire per ottenere ISEE specifici: Università, Sociosanitario, Sociosanitario Residenze, eccetera.
A ciò si aggiunge l’ISEE corrente, previsto per chi perde il lavoro o subisce una diminuzione del reddito del 25%, che consente di aggiornare il proprio ISEE in qualsiasi momento dell’anno, senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione fiscale.

ISEE – Chiarimenti del Ministero del Lavoro e dell’INPS

Tra le diverse precisazioni fornite dall’INPS e dal Ministero del Lavoro nell’ambito delle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), si sottolinea l’obbligo, ai fini ISEE, di seguire le regole fiscali per dichiarare i redditi fondiari dei beni non locati.
Di conseguenza, va indicata la rendita rivalutata – ossia il 5% per i fabbricati nonché il 5% oppure il 15% per i terreni – ed, eventualmente anche la maggiorazione di un terzo qualora l’immobile sia a disposizione. In particolare, vanno copiati i dati dalla dichiarazione dei redditi o vanno calcolati se si è esonerati dalla presentazione di tale dichiarazione. Tra gli altri chiarimenti di rilievo, si segnala anche la non rilevanza ai fini ISEE del riscatto anticipato del fondo pensioni, in quanto assimilato al trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) e pertanto irrilevante al tal fine, mentre rileva per intero ai fini ISEE il conto corrente del libero professionista, utilizzato sia per fini personali che professionali, in quanto non è possibile operare una distinzione tra il conto corrente intestato alla persona fisica e quello al professionista.