In un’ottica di maggior condivisione dei compiti genitoriali, la Legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha prorogato per tutto il 2016 le disposizioni in materia di congedo parentale del padre lavoratore dipendente (già disposte dalla L. 92/2012), estendendo da uno a due giorni il periodo di congedo obbligatorio e lasciando invariate le disposizioni relative al congedo facoltativo.
In particolare, ora la disciplina prevede che:
– quanto al congedo obbligatorio, entro i primi cinque mesi di vita del figlio il padre lavoratore debba astenersi dal lavoro per due giorni (non necessariamente continuativi, ma non frazionabili in ore);
– quanto al congedo facoltativo, entro i primi cinque mesi di vita del figlio il padre lavoratore possa astenersi dal lavoro per ulteriori due giorni, purché la madre anticipi di un numero equivalente di giorni il termine finale del congedo post partum.
Per poter beneficiare del congedo parentale obbligatorio, il lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro i giorni in cui intende beneficiare del congedo, rispettando un anticipo non inferiore a 15 giorni; qualora, invece, intenda beneficiare di quello facoltativo, dovrà allegare alla richiesta la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo per altrettanti giorni.
Dal momento che tale istituto costituisce una causa sospensiva del rapporto lavorativo (alla quale corrisponde una indennità giornaliera del 100% da parte dell’INPS), fondata sul principio di una miglior conciliazione tra famiglia e lavoro, la Corte di Cassazione è intervenuta censurando condotte dei lavoratori difformi da quanto previsto nelle intenzioni del legislatore.
Immobili locati a canone concordato – Riduzione dell’IMU e della TASI al 75% – Novità della legge di stabilità 2016
I co. 53 e 54 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevedono una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
Avranno diritto all’agevolazione i contratti stipulati per l’affitto delle abitazioni situate nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli individuati nelle delibere del Cipe, secondo quanto previsto dagli accordi locali tra le sigle della proprietà edilizia e quelle degli inquilini. Tali contratti hanno generalmente queste caratteristiche:
– il corrispettivo per la locazione è variabile all’interno dei limiti minimi e massimi individuati nell’accordo in funzione di parametri oggettivi (ad esempio le caratteristiche dell’immobile);
– hanno una durata non inferiore a tre anni.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Assegnazione di immobili – Novità della legge di stabilità 2016
Le assegnazioni di beni immobili ai soci possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti relativi:
– alle società (che devono essere snc, sas, srl, spa o sapa);
– ai soci (che devono essere tali al 30.9.2015);
– ai beni (che non devono avere natura di beni strumentali per destinazione).
Se, come presumibile, verranno confermati gli orientamenti della C.M. 21.5.99 n. 112/E, le agevolazioni non vengono meno se la compagine sociale si è modificata dopo il 30.9.2015: in questi casi, infatti, i benefici si produrranno in capo ai soci che erano tali al 30.9.2015, mentre per i soci subentrati successivamente si applicheranno le regole ordinarie sia per la fiscalità della società, sia per la fiscalità dei soci.
Per quanto riguarda invece la trasformazione in società semplice, essa è condizionata al fatto che, alla data dell’atto, la compagine sia formata dagli stessi soci che erano tali al 30.9.2015; le agevolazioni non sono, tuttavia, perse se variano nel frattempo le quote di partecipazione.
Produttori agricoli – Cessione di bovini e suini – Aumento delle percentuali di compensazioni IVA – Novità della legge di stabilità 2016
L’art. 1 comma 908 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto l’aumento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti effettuate dai produttori agricoli che operano nel regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72. Si tratta delle cessioni di latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati e delle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
L’aumento, previsto fino alla misura massima del 10%, è subordinato all’emanazione di apposito decreto interministeriale entro il 31.1.2016, la cui decorrenza dovrebbe essere fissata, però, dall’1.1.2016.
Considerato che la nuova misura non si estende ai produttori agricoli che hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, questi ultimi, valutata la convenienza delle nuove percentuali di compensazione, potranno decidere di revocare l’opzione per l’anno 2016, provvedendo alla rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72.
Regime fiscale agevolato per gli autonomi e novità della legge di stabilità 2016
A seguito dell’abrogazione del regime di vantaggio dall’1.1.2016, è incerto se i soggetti che avevano scelto tale regime per la nuova attività avviata nel 2015 possano continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale (quinquennio o fino ai trentacinque anni di età), oppure debbano disapplicarlo per confluire, ove possiedano i requisiti, nel regime forfetario ex L. 190/2014.
E’ ragionevole ritenere che il regime di vantaggio possa continuare ad essere applicato sulla base delle seguenti argomentazioni:
– sulla base del principio di non discriminazione di trattamento tra minimi nati in anni differenti e per il principio di ragionevolezza per cui non avrebbe senso logico “nascere” in un regime per poi mantenerlo soltanto per un solo esercizio;
– in forza dell’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014 che stanzia, fino al prossimo 2020, le risorse necessarie a coprire i minori introiti nelle casse dello Stato derivanti dalla reintroduzione del regime agevolato.
Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Entrata in funzione del bene – Necessità – Novità della legge di stabilità 2016
Con riferimento ai super-ammortamenti disciplinati dall’art. 1 co. 91 e seguenti della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), applicabili già a partire dagli acquisti di beni materiali ammortizzabili nuovi effettuati dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016, l’Autore evidenzia che la deduzione dei super-ammortamenti richiede l’entrata in funzione del bene.
Pertanto, per gli acquisti di beni mobili strumentali effettuati negli ultimi giorni del 2015 (15.10.2015 – 31.12.2015), la cui entrata in funzione avviene nel 2016, anche il super-ammortamento decorre dal predetto periodo d’imposta.
Compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri – Credito d’imposta in caso di successo del procedimento – Novità della legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016 rende permanente (in luogo dell’applicazione iniziale in via sperimentale) il credito d’imposta disciplinato dall’art. 21-bis del DL 83/2015, concesso per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo.
Viene, quindi, posticipato al 30.3.2016 il termine per l’emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito tale credito d’imposta.
Si ricorda che il credito d’imposta in commento:
– spetta alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto i compensi oggetto dell’agevolazione (persone fisiche, titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa);
– è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Modifiche alla disciplina dei costi “black list” e CFC – Novità della legge di stabilità 2016
In materia di fiscalità internazionale, la legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha previsto:
– l’abrogazione integrale delle norme in materia di costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10 – 12-bis del TUIR);
– la rivisitazione della disciplina CFC (art. 167 del TUIR), al fine di riservare le penalizzazioni fiscali ai casi in cui le controllate scontano una tassazione nominale nello Stato estero inferiore di oltre il 50% a quella italiana.
Con riferimento alla deducibilità dei c.d. “costi black list”, essa sarà soggetta alle condizioni previste per ogni altro costo (inerenza e competenza) già a partire da UNICO 2017.
Regime fiscale agevolato per gli autonomi e novità della legge di stabilità 2016
Le modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016 hanno l’effetto di ampliare l’ambito applicativo del regime, per sopperire al venir meno, dal 2016, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui al DL 98/2011. Gli interventi hanno determinato:
– l’incremento dei limiti di ricavi/compensi, per l’accesso e la permanenza nel regime;
– l’incremento a 30.000,00 euro del limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– la sostituzione dell’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività, prevedendo la tassazione dell’intero reddito forfetariamente determinato con un imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni;
– la modifica del regime contributivo agevolato opzionale per gli imprenditori individuali consistente nella riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni degli artigiani e commercianti dell’INPS.
Detrazione per l’acquisto di mobili da parte delle “giovani coppie” – Novità della legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016 introduce una nuova detrazione per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Le giovani coppie sono definite come quelle costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.
Le “giovani coppie” in argomento beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abitazione principale.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro.