Omessa dichiarazione – Dichiarazione tardiva – Ravvedimento operoso – Termini

Entro il 2.5.2023 poteva essere presentata la dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (essendo stati sia il 30.4.2023 che l’1.5.2023 due giorni festivi).
È comunque riconosciuta la possibilità di inviare ancora la predetta dichiarazione entro 90 giorni dal termine (c.d. dichiarazione IVA “tardiva”), versando le sanzioni per il ritardo, eventualmente beneficiando delle riduzioni derivanti dal ravvedimento operoso.
Il termine di 90 giorni dovrebbe decorrere dal termine ordinario di presentazione che, per la dichiarazione relativa al 2022, era il 2.5.2023. Di conseguenza, il termine per la presentazione della dichiarazione IVA “tardiva” scadrebbe il 31.7.2023.
In caso di presentazione tardiva della dichiarazione IVA, sono dovute rispettivamente:
– la sanzione per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, pari a 250,00 euro, ridotta a 25,00 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
– la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta, per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza), ai sensi dell’art. 13 co.1 del DLgs. 471/97, ferma la riduzione da ravvedimento operoso.

Lavoro intermittente – Gestione degli incrementi delle attività temporanee – Novità del DLgs. 104/2022

In considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva, con conseguente incremento dell’utilizzo di forme di lavoro flessibili, tra cui il lavoro intermittente, si riepilogano le caratteristiche di tale tipologia contrattuale, che risulta fruibile:
– nelle ipotesi oggettive individuate dalla contrattazione collettiva o dal RD 2657/1923, oppure;
– con soggetti con meno di 24 anni, entro il compimento del 25° anno di età, e con più di 55 anni.
Il DLgs. 104/2022 (c.d. decreto “Trasparenza”) ha modificato l’art. 15 del DLgs. 81/2015 (ne ha sostituito il co. 1), intervenendo sui contenuti del contratto di lavoro intermittente.
Per effetto di tale riforma, il contratto di lavoro intermittente deve anche indicare l’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e la retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite.
Si precisa che nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo non opera il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro (art. 13 co. 3 del DLgs. 81/2015).

Ecobonus, sismabonus e bonus barriere 75% – Ambito applicativo – Fabbricati rurali strumentali

Anche le imprese agricole, comprese le società semplici agricole, possono fruire delle detrazioni per interventi di:
– efficienza energetica ex art. 14 del DL 63/2013;
– riduzione del rischio sismico ex art. 16 co. 1-bis e ss. del DL 63/2013;
– eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 119-ter del DL 34/2020.
Tali detrazioni possono spettare anche per gli interventi effettuati su fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 co. 3-bis del DL 557/93.
Per il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, invece, la detrazione compete per i soli interventi effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo di cui all’art. 9 co. 3 del DL 557/93, mentre è esclusa per gli interventi effettuati su fabbricati rurali strumentali.
Le detrazioni derivanti dai citati interventi vengono fruite dalla società semplice:
– direttamente, attraverso detrazioni dall’imposta lorda, da trasferire ai soci ex art. 5 del TUIR;
– esercitando l’opzione di cessione del credito/sconto sul corrispettivo (ove sia consentito, ex art. 2 del DL 11/2023); anche i crediti di imposta conseguenti all’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 si ripartiscono tra i soci proporzionalmente, ai sensi degli artt. 5 e 22 del TUIR.

Detrazioni “per acquisti” – Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura – Responsabilità dell’acquirente

Ai sensi dell’art. 121 co. 5 del DL 34/2020, “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1″. Nel caso dei “bonus acquisti” che agevolano le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari, quindi, la restituizione delle agevolazioni non spettanti avviene nei confronti degli acquirenti delle singole unità immobiliari (nel caso del “bonus casa acquisti” di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR e del “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013).
Rimane fermo che, ai sensi del successivo co. 6 del medesimo art. 121, nel caso in cui l’impresa cedente abbia applicato lo sconto sul corrispettivo, può, nel caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, essere attratta nella responsabilità solidale ivi prevista, ma l’obbligato principale verso l’Erario rimane comunque l’acquirente.

Le principali novità del decreto lavoro

La presente Circolare esamina le principali novità contenute nel DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. “Lavoro”).
In particolare, vengono analizzati:
– l’innalzamento a 3.000,00 euro della soglia dei fringe benefit per il 2023 a favore dei dipendenti con figli a carico;
– l’incremento dell’esonero della quota di contributi previdenziali a carico del dipendente;
– la modifica delle causali previste per i contratti a termine;
– la semplificazione degli obblighi informativi del datore di lavoro;
– le modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– la modifica delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali;
– l’estensione delle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale;
– le misure derogatorie in materia di cassa integrazione salariale straordinaria e di contratto di espansione;
– le misure agevolative per l’assunzione di lavoratori;
– la riforma del reddito di cittadinanza e introduzione dell’assegno di inclusione.

Circolare per clientela

Assegno unico e universale – Novità del Ddl. di bilancio 2023

Nel Ddl. di bilancio 2023 è previsto che dall’1.1.2023 l’importo dell’assegno unico e universale sia maggiorato del 50% per i primi 12 mesi dalla nascita del figlio, salendo così a 262,50 euro massimi (invece di175,00 euro) per nuclei familiari con ISEE fino a 15.000,00 euro.
Inoltre, dall’1.1.2023 saranno rese strutturali le disposizioni che nel 2022 avevano transitoriamente aumentato gli importi di assegno unico e le maggiorazioni per i figli disabili.

Modifiche al regime pensionistico – Novità del Ddl. di bilancio 2023

Le modifiche all’anticipo pensionistico “opzione donna” di cui all’art. 16 del DL 4/2019, indicate nella versione bollinata del Ddl. di bilancio 2023, prevedono innanzitutto nuovi requisiti anagrafici e un forte restringimento del novero delle destinatarie, includendovi solo specifiche categorie, ossia le c.d. “caregiver” (ossia coloro che assistono il coniuge, un parente o un affine in condizione di handicap grave o in situazioni di particolare bisogno), coloro con un’invalidità al 74% e le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo uno specifico tavolo per la gestione delle crisi aziendali.
Per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi, si richiede innanzitutto di aver maturato entro il 31.12.2022, congiuntamente ad un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, un’età anagrafica di 60 anni.
Il requisito anagrafico viene poi ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
In altri termini, l’età minima per accedere all’opzione donna sarà di 58 anni se le lavoratrici hanno almeno due figli, ovvero 59 anni se il figlio è uno solo. Per le lavoratrici senza figli il requisito anagrafico rimane dunque fissato a 60 anni.

Agevolazioni contributive – Assunzioni di donne svantaggiate – Novità del Ddl. di Bilancio 2023

Il testo bollinato del Ddl. di bilancio 2023 proroga l’esonero contributivo previsto per “le nuove assunzioni di donne lavoratrici” di cui al comma 16 dell’art. 1 della L. 178/2020 per le assunzioni, o trasformazioni di contratto, effettuate tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023.
Si tratta dello sgravio contributivo ex art. 4 co. 9-11 della L. 92/2012, già riconosciuto per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022, in misura pari al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Come già specificato dall’INPS (circ. 32/2021), tale agevolazione si applica alle assunzioni di donne svantaggiate (ossia, quelle in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o prive di impiego) effettuate da datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori. Non trova applicazione nei confronti della P.A.
Detto incentivo spetta per:
– le assunzioni a tempo determinato (per un massimo di 12 mesi);
– le assunzioni a tempo indeterminato (fino ad un massimo di 18 mesi);
– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (per un massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione) e a quelle di rapporti a termine non agevolati (per 18 mesi dalla data di trasformazione).
L’efficacia di tale misura contributiva è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

Redditi di lavoro dipendente – Comunicazioni per l’adempimento spontaneo per l’anno 2018 e successivi (provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 439255)

Con il provvedimento n. 439255/2022 dell’Agenzia delle Entrate si apre una fase di contraddittorio tra Amministrazione e contribuenti potenzialmente molto ampia.
Le comunicazioni siano inviate ai soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i quali hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensioni di fonte estera nei periodi d’imposta 2018 e successivi.
La locuzione impiegata implica che le situazioni in cui si andrà in contraddittorio sono potenzialmente molte. Ad esempio, la persona che vive all’estero, ma che non si è iscritta all’AIRE, dovrebbe dimostrare la residenza estera in base alle Convenzioni. Altre contestazioni potrebbero derivare da una non corretta applicazione, da parte del contribuente, dei principi delle Convenzioni in tema di lavoro dipendente.
Nel momento in cui le irregolarità siano tali, e consiglino la regolarizzazione della posizione, potrebbe essere conveniente il ricorso al c.d. “ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”, in fase di approvazione nell’ambito del Ddl. di bilancio 2023.