Acquisto di immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy” – Agevolabilità – Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.12.2024 n. 240)

Con la risposta a interpello 3.12.2024 n. 240, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023, è agevolabile, a determinate condizioni, l’acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy”.
In particolare, nel caso prospettato, la società riferisce di aver acquisito l’immobile stipulando l’atto di compravendita nel mese di aprile 2024 a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto di tale bene, in relazione al quale era stato concluso, nel 2016, un contratto di “rent to buy”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto l’investimento immobiliare:
– effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto del bene immobile (2024), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR;
– eleggibile per il credito d’imposta in esame, sempre a condizione che vengano rispettate le previsioni e le condizioni degli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento GBER, non essendo richiesto dalla disciplina del credito d’imposta ZES unica il requisito della “novità” per gli immobili (nei termini e con i limiti indicati).

Riporto delle perdite – Novità del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

L’art. 15 co. 1 lett. b) del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, modifica il regime di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione di cui all’art. 172 co. 7 del TUIR.
Le modifiche prevedono, in particolare, che il limite del patrimonio netto sia da assumere a valori economici come risultanti da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società. Il patrimonio netto contabile resta quale limite quantitativo da assumere in caso di assenza della relazione di stima.
La norma dispone anche l’introduzione di precise disposizioni finalizzate alla non penalizzazione delle perdite conseguite dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, con l’introduzione del nuovo art. 177-ter del TUIR.

Sicurezza sussidiaria e agenzie investigative – Nuovi minimi retributivi – Una tantum (Accordo 26.11.2024)

L’Accordo del 26.11.2024 ha rinnovato la disciplina prevista dal CCNL per le agenzie di sicurezza sussidiaria e per le agenzie di investigazione aderenti all’Aiss, scaduta il 31.5.2020.
Definiti i nuovi valori dei minimi retributivi validi da gennaio 2025 e da gennaio 2026.
Prevista per luglio 2025 una seconda tranche di indennità forfetaria una tantum, aggiuntiva rispetto a quella erogata nello scorso mese di luglio.

Prestazioni economiche di invalidità civile – Mancata comunicazione reddituale anno 2020 – Effetti (messaggio INPS 4.12.2024 n. 4097)

Con il messaggio 4.12.2024 n. 4097, l’INPS ha reso noto di aver individuato i soggetti titolari di prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno comunicato la propria situazione reddituale per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 35 co. 10-bis del DL 207/2008, e di aver quindi avviato l’iter di sospensione della prestazione con l’invio del preavviso a mezzo raccomandata A/R.
Sul punto, si ricorda che le prestazioni economiche di invalidità civile sono collegate al reddito e vengono corrisposte nel caso in cui il beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
In particolare, per alcune prestazioni economiche – quali la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza, la pensione ai ciechi civili e ai sordi – è previsto l’obbligo di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non si debba presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, i predetti soggetti dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda on line, utilizzando l’apposita procedura presente sul sito www.inps.it, denominata “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008″.
In alternativa, è possibile svolgere l’adempimento tramite gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS

Principio di cassa – Novità del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

L’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. di riforma di IRPEF e IRES prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, andranno imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
La modifica intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta. Ad oggi, infatti, nell’ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell’anno, può accadere che il momento in cui il provento si considera incassato da parte del percipiente non coincida con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770. Tale circostanza potrebbe condurre a contestazioni in sede di controllo formale della dichiarazione (ex art. 36-ter del DPR 600/73).

Bonus Natale: fac-simile modello di domanda

Il decreto Omnibus ha introdotto una tantum solo per il 2024 il c.d. Bonus Natale, che i lavoratori dipendenti hanno diritto a ricevere se presentano richiesta in cui autocertificano, sotto la loro responsabilità, il possesso dei requisiti di spettanza previsti dalla norma. Il bonus, in misura pari al massimo a 100 euro, deve essere erogato unitamente alla tredicesima mensilità.

Con la presente informativa, si fornisce un quadro generale della normativa in vigore e delle modalità per richiederlo e gestirlo in busta paga nonché il modello da far compilare e sottoscrivere ai dipendenti.

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Licenziamento individuale – Cessione del contratto di lavoro – Effetti (Cass. 5.11.2024 n. 28406)

Con l’ordinanza 5.11.2024 n. 28406, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di cessione del contratto di lavoro, riconoscendo la legittimità della comunicazione di licenziamento da parte del datore di lavoro cessionario al lavoratore già destinatario di un provvedimento espulsivo intimato dall’azienda cedente, dichiarato legittimo in sede d’appello.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno in primis chiarito che l’effetto successorio non resta precluso dal mancato intervento della società cessionaria nel giudizio di impugnativa del licenziamento, perché il successore a titolo particolare (ossia il cessionario) è giuridicamente vincolato dagli effetti delle sentenze intercorse tra le parti originarie, che sono applicabili immediatamente.
In secondo luogo, si osserva nella sentenza in commento, la cessione comporta un trasferimento complessivo delle situazioni giuridiche attive e passive, “ivi compresa l’efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sub iudice“.

Incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro – Novità del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”) – Modulo di domanda (messaggio INPS 20.11.2024 n. 3888)

Con il messaggio 20.11.2024 n. 3888, l’INPS ha:
– reso nota la disponibilità del modulo di istanza on line “Esonero SFL-ADI” che i datori di lavoro devono utilizzare per la richiesta dell’incentivo all’assunzione di soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), previsto dall’art. 10 del DL 48/2023;
– fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande di ammissione e per la fruizione dell’incentivo.
In particolare, per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, mediante il modulo “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, nella quale fornire specifiche informazioni (ad esempio se il lavoratore è beneficiario dell’Adi o del SFL alla data di assunzione, il codice della comunicazione obbligatoria, l’eventuale attività di mediazione di un’agenzia, ecc.).
Successivamente, effettuate le verifiche (anche relative alla copertura finanziaria), l’INPS autorizzerà il datore alla fruizione dell’incentivo e renderà noto l’importo massimo.
L’incentivo potrà essere fruito mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le istruzioni dettate dall’Istituto con il messaggio in commento.

Bonus Natale per i lavoratori dipendenti

La presente Circolare riepiloga la disciplina dell’indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “bonus Natale”), di cui all’art. 2-bis del DL 9.8.2024 n. 113 conv. L. 7.10.2024 n. 143, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 del DL 14.11.2024 n. 167 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare dell’indennità;
– i requisiti reddituali e familiari per avere diritto all’indennità;
– la misura dell’indennità;
– il divieto di cumulo nell’ambito della stessa famiglia;
– la richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro per il riconoscimento dell’indennità;
– l’erogazione dell’indennità in busta paga da parte del datore di lavoro;
– il recupero in compensazione nel modello F24 del bonus erogato dal datore di lavoro;
– la fruizione dell’indennità nella dichiarazione dei redditi del lavoratore relativa al periodo d’imposta 2024;
– la restituzione dell’indennità non spettante.

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