Le società, di persone e di capitali, che intendono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando delle agevolazioni previste dalla L. 208/2015 sono tenute ad effettuare i relativi atti nella finestra temporale che va dall’1.1.2016 al 30.9.2016.
Non esiste, tuttavia, una norma di salvaguardia che esclude i beni assegnati o ceduti dalla normativa sulle società di comodo, la quale si applica quindi per il 2015 secondo le ordinarie regole. Gli stessi beni concorrono, inoltre, alla determinazione dei ricavi minimi presunti anche per il 2016, con lo stesso meccanismo della media triennale (in questo caso, il periodo di possesso nel 2016 va ragguagliato ad anno, in base alla data di assegnazione o cessione al socio).
Assegnazione agevolata di beni ai soci – Emendamenti al Ddl. di stabilità 2016
Con un apposito emendamento al Ddl. di stabilità 2016, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, si intende modificare l’imposizione indiretta delle assegnazioni e delle cessioni agevolate di immobili ai soci, prevedendo in ogni caso le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
La versione originaria del disegno di legge prevede che tali imposte siano dovute in misura fissa solo se l’imposta di registro (ridotta alla metà) è proporzionale. Questa impostazione lascia, quindi, dovute le imposte ipocatastali proporzionali (3% + 1%) per le assegnazioni e le cessioni di fabbricati strumentali (soggette a imposta di registro fissa), penalizzazione che l’emendamento, se confermato nel corso dell’iter di approvazione della legge, rimuoverebbe completamente.
Assegnazione agevolata di beni ai soci – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Rientrano tra i beni oggetto di assegnazione o di cessione agevolata i beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri (es. autoveicoli, natanti, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa. Anche nell’attuale contesto dovrebbero rimanere validi i chiarimenti a suo tempo forniti nella C.M. 21.5.99 n. 112/E, secondo la quale l’assegnazione o la cessione agevolata possono riguardare indistintamente gli immobili strumentali per natura, gli immobili “merce” piuttosto che gli immobili patrimoniali.
Con riferimento agli immobili strumentali per natura, la stessa circolare aveva chiarito che possono essere assegnati con le modalità agevolate tutti quelli concessi in locazione, comodato o, comunque, non utilizzati direttamente.
Per le immobiliari di gestione dovrebbero, inoltre, valere i principi più volte sanciti dalla giurisprudenza di Cassazione, la quale nega ogni carattere di strumentalità agli immobili detenuti per la locazione: che gli immobili rientrino, quindi, nelle categorie catastali che qualificano in via ordinaria gli immobili strumentali (B, C, D, E e A/10), o che essi siano immobili di civile abitazione, la natura dell’attività esercitata (gestione e locazione) determina in via automatica l’inclusione degli stessi tra quelli agevolabili.