Sospensione delle cartelle di pagamento – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

La presente Circolare analizza le novità del DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. “decreto Riscossione”), emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 31.1.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 31.12.2020;
– la sospensione fino al 31.12.2020 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
– la sospensione fino al 31.12.2020 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

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Cartelle di pagamento in scadenza il 31.12.2020 – Posticipazione dei termini di pagamento – Novità del “DL riscossione”

Una delle novità contenute nel DL riscossione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17.10.2020, è la proroga al 31.12.2022 di tutti i termini di decadenza e prescrizione di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza al 31.12.2020, prevista mediante l’aggiunta del co. 4-bis all’art. 68 del DL 18/2020.
La nuova disposizione prevede che il differimento operi anche in deroga all’art. 3 co. 3 della L. 212/2000 e salvo quanto previsto dall’art. 157 co. 3 del DL 34/2020.
Tale ultima previsione contempla, tra l’altro, lo slittamento di un anno (dunque al 31.12.2022) del termine di notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni:
– presentate nell’anno 2018, per l’attività di liquidazione ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
– dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme dovute in base agli artt. 19 e 20 del DPR 717/86;
– presentate nell’anno 2017, per l’attività di controllo formale di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

Interessi passivi sui mutui ipotecari – Sospensione dei termini dell’agevolazione prima casa – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”) – Forza maggiore (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. 485)

Con la risposta a interpello n. 485/2020, l’Agenzia delle Entrate ha, in sostanza, riconosciuto una sospensione, tra il 23.2.2020 ed il 2.6.2020, del termine di 1 anno per adibire ad abitazione principale l’immobile acquistato richiedendo la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui.
Infatti, sebbene l’art. 24 del DL 23/202 (che ha sospeso dal 23.2.2020 al 31.12.2020 i termini in materia di “prima casa”) non abbia sospeso il termine di 1 anno previsto dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, i divieti imposti, nel periodo dal 23.2.2020 al 2.6.2020, dai DPCM emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria, hanno configurato un impedimento inevitabile, imprevedibile e non imputabile, tale da determinare una causa di forza maggiore, idonea ad evitare la decadenza dalla detrazione, ove il mancato rispetto del termine di 1 anno per adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale (che scadesse in tale periodo), non sia stato soddisfatto, ma risultino presenti le altre condizioni di legge.
In conclusione, se, in pendenza del termine di 1 anno previsto dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per adibire l’immobile (acquistato con mutuo “prima casa”) ad abitazione principale, sono stati varati i provvedimenti emergenziali che hanno impedito o rallentato l’adempimento dell’obbligo di legge, il contribuente “potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore” ovvero dal 23.2.2020 al 2.6.2020.

Detrazione IRPEF per oneri – Pagamento con strumenti “tracciabili” – Novità della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – Pagamento mediante carta di credito del figlio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. 484)

Nella risposta ad interpello 19.10.2020 n. 484, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% con riguardo alle spese per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 1 co. 679 della L. 160/2019 a partire dall’1.1.2020, è possibile utilizzare la carta di credito intestata al figlio, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (es. fattura).
In ogni caso, è necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Lavoratore transfrontaliero – Soggetto titolare di reddito fondiario – Fruibilità dell’agevolazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. 486)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 486/2020, ha precisato che un contribuente proprietario di una casa in Italia, e quindi titolare del  relativo reddito fondiario, può beneficiare del superbonus del 110% (essendo con molta probabilità incapiente d’imposta, il contribuente potrà optare per la cessione/sconto sul corrispettivo).
Il lavoratore frontaliero proprietario, assieme al coniuge, della casa di abitazione, quindi, in quanto proprietario, risulta titolare del relativo reddito fondiario imponibile in Italia.
Tale reddito fondiario, in quanto riferito alla casa di abitazione, è verosimilmente neutralizzato dalla deduzione spettante dal reddito complessivo, ai sensi del co. 3-bis dell’art. 10 del TUIR, in misura pari al “reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze”, ma ciò è irrilevante, perché la condizione che deve essere soddisfatta è “soltanto” quella della titolarità di redditi imponibili.

Ipotesi di proroga delle agevolazioni edilizie – Novità del documento programmatico di bilancio 2021

Secondo quanto si legge in un comunicato del MEF con riguardo al documento programmatico di bilancio, tutte le detrazioni “edilizie” in scadenza al 31.12.2020 dovrebbero essere prorogate al 31.12.2021.
In particolare, nella Tabella III.1.12 riportata a pagina 25 del documento, si legge chiaramente che nella manovra complessiva che verrà varata dal Governo con la legge di bilancio, uno spazio finanziario è riservato alla proroga al 31.122021:
– della detrazione IRPEF/IRES con aliquota del 90% delle spese sostenute per le opere di rifacimento delle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”);
– della maggiore detrazione IRPEF al 50% (in luogo di quella al 36%) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti nelle misura del 50% e 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”);
– della detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati (c.d. “bonus mobili”);
– della detrazione IRPEF al 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili (c.d. “bonus verde”).

Prescrizione del credito dopo la notifica della cartella – Eccezione di prescrizione – Giurisdizione ordinaria (C.T. Prov. Salerno 3.7.2020 n. 895/12/20)

Per la Cass. 24.12.2019 n. 34447, se il curatore del fallimento, successivamente alla notifica della cartella di pagamento ma prima del pignoramento, eccepisce l’intervenuta prescrizione della pretesa, la giurisdizione non è del giudice tributario ma fallimentare.
Tale principio, sancisce la C.T. Prov. Salerno 3.7.2020 n. 895/12/20, va applicato anche in ambito extrafallimentare, dunque se il contribuente ricorre contro l’estratto di ruolo inerente a cartelle notificate eccependo la prescrizione della pretesa, va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Per altre sentenze (Cass. 11.5.2020 n. 8719), tuttavia, il contribuente può precostituirsi un atto impugnabile in sede fiscale come il diniego di autotutela.
In ragione di quanto esposto, possono emergere conflitti di giurisdizione.

Immobili dei coniugi in Comuni diversi – Agevolazione per l’abitazione principale – Nessuna agevolazione per entrambi gli immobili (Cass. 24.9.2020 n. 20130)

La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto affermato nella circ. del Min. Economia e finanze 3/DF/2012, ha deciso che nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni site in Comuni diversi, l’agevolazione IMU non spetta.
I giudici hanno ritenuto che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e quindi che, nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare che hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due Comuni diversi, nessuno dei due fabbricati possa essere considerato abitazione principale.

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Novità del Ddl. di conversione del DL 104/2020

Con il maxi emendamento al Ddl di conversione del DL “Agosto” (DL 104/2020), approvato il 6.10.2020 dal Senato, viene modificata la definizione di unità immobiliari “con accesso autonomo dall’esterno” al fine dell’applicazione del superbonus del 110%.
Aggiungendo il nuovo co. 1-bis all’art. 119 del DL 34/2020, infatti, viene stabilito che per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
In pratica, stante la definizione piuttosto ampia della norma, vengono ammesse al superbonus anche quelle unità immobiliari con l’accesso sui giardini e cortili condominiali o con l’accesso su aree di proprietà di soggetti terzi.

Irreperibilità relativa – Perfezionamento della notifica – Prova (Cass. 8.10.2020 n. 21714)

Mediante Cass. 8.10.2020 n. 21714 è stata rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla procedura da eseguire per il perfezionamento della notifica di un avviso di accertamento notificato a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Da un lato, secondo un orientamento, a fronte dell’impossibilità di recapitare l’atto per assenza del destinatario, la notifica si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata che comunica al destinatario il deposito del plico presso l’Ufficio postale.
Si contrappone l’orientamento che ritiene, ai fini della regolarità della notifica a mezzo posta, non sufficiente la prova della spedizione della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, essendo invece necessaria la produzione in giudizio “dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.)” (Cass. 21.2.2019 n. 5077).