Leasing finanziario abitativo – Novità della legge di stabilità 2016 (Guida MEF – Assilea – Notariato)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la “Guida al leasing prima casa”, redatta in collaborazione con Assilea e il Consiglio Nazionale del Notariato, ha confermato:
-l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4% (anziché del 10%), qualora la società di leasing acquisiti l’immobile, oggetto del contratto di leasing abitativo, da un costruttore soggetto passivo IVA, in presenza delle condizioni di “prima casa” in capo all’utilizzatore;
-che, per valutare la soglia dei 55.000,00 euro di reddito rilevante per la detrazione IRPEF, basta tenere conto del reddito complessivo, dichiarato dall’utilizzatore nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Inoltre, la disciplina del leasing abitativo (introdotta dalla legge di stabilità 2016), utilizzabile per l’acquisto di una unità immobiliare da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna:
-consente la detrazione del 19% dei canoni e del riscatto, nonché l’applicazione agevolata dell’imposizione indiretta;
-introduce tutele per l’utilizzatore circa la possibilità di sospendere i canoni di locazione (per un massimo di 12 mesi), in caso di difficoltà a seguito di licenziamento e nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto.
Infine, in questo contratto l’utilizzatore non paga l’imposta sostitutiva gravante sui mutui (0,25%), non ci sono costi per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca, il prezzo di riscatto è detraibile nell’anno di esercizio.

Leasing finanziario abitativo – Novità della legge di stabilità 2016 (Studio Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T)

Lo studio del Notariato n. 38/2016/C analizza la disciplina civilistica del leasing abitativo, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).
In particolare:
– si tratta di un contratto con il quale il soggetto concedente (e cioè una banca o altro intermediario finanziario) si obbliga, verso il proprio cliente, ad acquistare o a far costruire un edificio abitativo, secondo le istruzioni dell’utilizzatore, nonché a mettere l’edificio a disposizione di quest’ultimo, verso il pagamento di un canone (correlato al prezzo di acquisto – o al costo di costruzione – e alla durata del periodo di godimento del bene da parte dell’utilizzatore);
– l’edificio deve essere destinato dall’utilizzatore ad “abitazione principale” (definita dall’art. 15 co. 1 lett. b DPR 917/86);
– la stipula del contratto comporta che sull’utilizzatore gravano gli stessi rischi che sul medesimo graverebbero se egli fosse il diretto acquirente del bene (ad esempio, il rischio di perimento dell’edificio);
– al termine del periodo di godimento, l’utilizzatore ha il diritto di acquistare la proprietà del bene utilizzato verso il pagamento di un prezzo stabilito nel contratto di leasing.
Inoltre, il nuovo contratto di leasing abitativo può avere ad oggetto le pertinenze di un’abitazione (dato che il regime giuridico del bene principale “trascina” quello delle sue pertinenze, ex art. 818 c.c.).

Locazione finanziaria – Leasing abitativo – Novità della legge di stabilità 2016 e risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016

Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 4-2016/T esamina le novità in materia di leasing immobiliare introdotte dalla legge di stabilità 2016.
Come evidenziato dai redattori dello Studio, la novità è motivata dalla volontà di agevolare l’utilizzo del leasing come alternativa al tradizionale finanziamento dell’acquisto dell’abitazione con mutuo ipotecario.
La legge di stabilità ha quindi previsto che dalla stipula di un contratto di leasing abitativo tra l’1.1.2016 ed il 31.12.2020 consegue, per il soggetto utilizzatore che abbia un reddito non superiore a 55.000,00 euro, la possibilità di detrarre dalla sua IRPEF lorda il 19%:
– dei canoni di leasing (fino ad un importo di 8.000,00 euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 20.000,00 euro) se si tratta di un utilizzatore di età non superiore a 35 anni;
– dei canoni di leasing (fino ad un importo di 4.000,00 euro) e del presso di riscatto (fino all’importo di 10.000,00 euro) se si tratta di un utilizzatore di età non inferiore a 35 anni.
La data del 31.12.2020 costituisce la data ultima entro cui deve essere stipulato il contratto di leasing, che può protrarsi anche oltre.
Per quanto concerne, invece, le norme concernenti l’imposta di registro, è stata prevista la possibilità di applicare l’agevolazione “prima casa”, applicando l’imposta di registro con l’aliquota dell’1,5%, in presenza delle condizioni in capo all’utilizzatore, al contratto di acquisto dell’immobile operato dalla società di leasing. Secondo il Notariato, con un’interpretazione adeguatrice del dettato normativo, si può ipotizzare che la novità trovi applicazione anche all’IVA, che, nelle medesime condizioni, potrebbe trovare applicazione con l’aliquota del 4%.
La base imponibile dell’imposta di registro – precisa il Notariato – deve essere applicata sul prezzo pattuito, non potendo trovare applicazione il “prezzo valore”.