Strumenti di integrazione salariale – Modifiche del DLgs. 148/2015 – Analisi comparata

Il DLgs. 148/2015 ha determinato un diverso e innovativo modo di utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito.Il decreto, infatti, ampliando la categoria dei soggetti destinatari (con un conseguente incremento dei costi), prevede:

– che anche i soggetti assunti con apprendistato professionalizzante occupati in imprese ammesse ai trattamenti di CIGO e CIGS possano accedere all’integrazione ordinaria. In caso di aziende destinatarie della sola CIGS, i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante hanno accesso alla sola integrazione salariale straordinaria, limitatamente alla causale di “crisi aziendale”;

– la riduzione complessiva dei trattamenti di integrazione salariale da 36 mesi a 24 mesi nel quinquennio mobile;

– oneri più elevati per le aziende, che sono tenute a versare un contributo pari al 9% della retribuzione delle ore non lavorate, per le ore di integrazione salariale concesse nell’arco di 52 settimane in un quinquennio mobile. Il contributo è destinato a incrementarsi (fino al 15%) all’aumentare delle settimane interessate da integrazione salariale;

– che i fondi di solidarietà riguardino i settori esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. L’istituzione dei fondi è inoltre obbligatoria in relazione alle imprese che occupano in media più di cinque dipendenti (invece dei precedenti 15), compresi gli apprendisti.

Assemblea – Facoltà di richiedere il rinvio dell’assemblea da parte dei soci di minoranza – Differenti soluzioni

Il Consiglio Notarile di Roma, in una massima dello scorso luglio, ha stabilito che il diritto dei soci di minoranza (titolari di almeno un terzo del capitale sociale) di domandare il rinvio dell’assemblea adducendosi non sufficientemente informati – sancito dall’art. 2374 c.c. solo in materia di spa – pur in assenza di una espressa (e legittima) previsione statutaria, è da ritenersi applicabile in via analogica all’assemblea della srl. Allo stesso modo, il differimento non dovrà superare i cinque giorni.Alla luce della identica esigenza di garantire che il consenso espresso in assemblea sia informato e consapevole, infatti, il mancato richiamo all’art. 2374 c.c. nella disciplina della srl – presente, invece, nel previgente art. 2486 co. 2 c.c. – deve essere addebitato ad una mera dimenticanza del legislatore della riforma del diritto societario.

In senso contrario, peraltro, si è espresso il Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato. Nell’orientamento n. 10/2009 si afferma che è difficile prospettare l’applicazione analogica nella srl dell’art. 2374 c.c., “poiché il fenomeno del rinvio appare funzionale a un tipo societario caratterizzato da un’ampia compagine sociale, buona parte della quale potenzialmente poco propensa alla partecipazione alla gestione societaria e che, conseguentemente, può essere scarsamente informata della vita sociale”.

Ad impedire l’applicazione analogica dell’art. 2374 c.c. alla srl sarebbe, inoltre, il rilievo che in essa vi è la possibilità di assumere decisioni senza l’adozione del metodo assembleare (e cioè con il sistema della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto).

Autonoma organizzazione – Imprese familiari con collaboratori “esecutivi” – Esclusione da IRAP – Condizioni (Cass. 30.8.2016 n. 17429)

Con la sentenza 30.8.2016 n. 17429, la Suprema Corte, richiamando la sentenza a Sezioni Unite 9451/2016, ha affermato che, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell’attività svolta dai collaboratori.Pertanto, ove il partecipante all’impresa familiare sia unico ed espleti “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (…) generico”, l’impresa stessa non è soggetta IRAP, se difettano ulteriori indici di autonoma organizzazione. Nell’ordinanza in commento viene altresì confermato che il principio afferente all’impiego di personale, enunciato dalle Sezioni Unite con specifico riferimento ai lavoratori autonomi, è applicabile anche ai “piccoli” imprenditori.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché decida la controversia alla luce del citato assunto.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Effetti ai fini IVA

Nel caso di assegnazione di beni ai soci, la rilevanza dell’operazione ai fini IVA dipende dalla circostanza che il bene oggetto di assegnazione sia stato acquistato o meno esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”. Solo se i beni sono stati acquistati beneficiando del diritto alla detrazione, infatti, si avrà una cessione “assimilata” ai fini dell’IVA.Ancorché l’art. 2 co. 2 n. 6) del DPR 633/72 (che disciplina le assegnazioni ai soci) non escluda espressamente dal proprio campo di applicazione l’ipotesi di beni con IVA non detratta, tanto si desume dalle disposizioni comunitarie (art. 16 della direttiva 2006/112/CE), oltre che dai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con circ. 13.5.2002 n. 40 e ribaditi con circ. 1.6.2016 n. 26.

Ai fini della determinazione della base imponibile IVA dell’operazione ex art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, in assenza di corrispettivo, dovrà farsi riferimento al prezzo di acquisto o al prezzo di costo determinati al momento dell’assegnazione. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 ha indicato che, per la determinazione della base imponibile, il prezzo di acquisto non può essere limitato all’importo pagato per acquistare il bene ma “deve comprendere anche tutte le spese sostenute per riparare e completare il bene stesso durante la sua vita aziendale (…), tenendosi, comunque, conto, anche con riferimento a queste, del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo”.

Credito d’imposta per le aree svantaggiate -Imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (circ. Agenzia Entrate 3.8.2016 n. 34)

Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno spetta, ai sensi dell’art. 1 co. 98 della L. 208/2015, per gli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2016 al 31.12.2019. L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione avviene, secondo quanto chiarito dalla circ. 34/2016, in base alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. In particolare:- per l’acquisto di beni mobili, occorre fare riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

– per le prestazioni di servizi connesse all’investimento e non comprese nel costo d’acquisto, le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate;

– per gli investimenti mediante appalto, rileva la data di ultimazione della prestazione oppure la data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del committente;

– per gli investimenti realizzati in economia, i costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione, avendo riguardo ai criteri di competenza di cui all’art. 109 del TUIR.

Irregolarità nella notifica della cartella di pagamento – Effetti sull’iscrizione di ipoteca (C.T. Reg. Lazio n. 4148/21/16)

Secondo quanto stabilito dalla C.T.Reg. Lazio n. 4148/21/2016, l’ipoteca deve essere cancellata se Equitalia non ha eseguito correttamente la notifica della cartella di pagamento.Nel caso di specie, i giudici di secondo grado accolgono la doglianza del contribuente relativa all’erronea applicazione dell’art. 140 del Codice di procedura civile il quale stabilisce che, se non è possibile eseguire la consegna, l’attività dell’ufficiale giudiziario si articola in tre fasi:

– deposito di una copia dell’atto presso la sede del Comune mediante consegna al segretario comunale o a un impiegato; 

– affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; 

– spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito (comunicazione di avvenuto deposito). 

La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte le suddette formalità.

Nel caso esaminato dai giudici, Equitalia ha prodotto in giudizio la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa priva della sottoscrizione del destinatario; ciò significa che “non vi è prova che il destinatario della cartella – e cioè il contribuente – sia stato effettivamente informato della notifica, ex articolo 140 codice di procedura civile”. Di conseguenza, per la C.T.Reg. Lazio, deve essere accolto l’appello del contribuente e, per l’effetto, deve essere annullata l’iscrizione ipotecaria.

Misure di contrasto alla povertà – Accesso al Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) – Modalità

Dal 2.9.2016 è possibile presentare la domanda per accedere al Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), ossia la misura di contrasto alla povertà disciplinata dal DM 26.5.2016, che si concretizza nell’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, in cui almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Tuttavia, è necessario che il richiedente aderisca ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni, in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. In sintesi, il beneficiario sarà tenuto a svolgere specifiche attività quali, ad esempio, la frequenza di contatti con i servizi del Comune responsabili del progetto, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a iniziative di formazione o di politica attiva o di attivazione, frequenza e impegno scolastico, e così via.

Con riferimento ai requisiti economici, per i soggetti interessati si richiede un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro, e che non siano già beneficiari di altri trattamenti di natura previdenziale e assistenziale superiori a 600 euro mensili, oppure che non fruiscano di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di disoccupazione involontaria, come la NASPI o l’ASDI.

Il bonus verrà erogato bimestralmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta SIA) dall’INPS e potrà avere un importo variabile da 80 a 400 euro su base mensile, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.

Prescrizione dei contributi Inps

L’art. 3 co. 9 della L. 335/95 stabilisce che i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni, e, ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere.Tale momento coincide con il giorno successivo a quello di scadenza del pagamento dei contributi.

Per i contributi che si dichiarano sul quadro RR della dichiarazione dei redditi, quindi:

– se si tratta di contributi eccedenti il minimale, la prescrizione comincia a decorrere dallo spirare del termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi, ex art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97 (circ. INPS 25.5.2005 n. 69);

– se si tratta di contributi fissi, la prescrizione decorre dal giorno 17 del secondo mese successivo al trimestre (artt. 17 co. 1 e 18 co. 1 del DLgs. 241/97).

Rilevano eventuali differimenti per termini scadenti di sabato, in giorno festivo, nel periodo feriale o per effetto di proroga.

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Determinazione dell’agevolazione – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia Entrate 3.8.2016 n. 34)

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 3.8.2016 n. 34, fornisce rilevanti indicazioni in merito alla determinazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:- l’investimento lordo ammissibile all’agevolazione è pari, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, al costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie agevolabili; 

– il valore degli investimenti deve essere determinato ai sensi dell’art. 110 co. 1 lett. a) e b) del TUIR; a tal fine, non rileva la maggiorazione del 40% del costo per effetto dei “super-ammortamenti”;

– ai fini della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito d’imposta, l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta – ad esclusione di quelli dedotti in applicazione dei “super-ammortamenti” – relativi ai beni delle stesse categorie richiamate dalla norma appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Socio accomandatario di società immobiliare – Obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti – Verifica dell’attività della società immobiliare (Cass. 25.8.2016 n. 17328)

Con la sentenza 25.8.2016 n. 17328, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dell’INPS per il socio accomandatario di una immobiliare, laddove venga svolta solo una mera attività di riscossione dei canoni degli immobili locati. Confermando la decisione di appello, con la quale era stato respinto il ricorso dell’INPS, i giudici di legittimità precisano che, nel caso in argomento, non emergono le condizioni dell’iscrizione, poiché la mera attività di riscossione era inerente al godimento dei beni immobili. 

Richiamando le condizioni previste per l’iscrizione alla predetta Gestione speciale dall’art. 1 co. 202 e 203 della L. 662/96, la Corte di Cassazione spiega che la locazione di beni immobili, infatti, può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo se esercitata nell’ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale ad esempio l’intermediazione immobiliare. 

Nel caso in questione, dunque, per l’accomandatario non sussisteva obbligo di iscrizione e versamento dei contributi alla Gestione commercianti, in quanto il socio non svolgeva alcuna attività commerciale, ma si limitava a riscuotere i canoni degli immobili locati e, quindi, a goderne i frutti. E ciò a prescindere da ogni considerazione sulla sua partecipazione al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e di abitualità e sul riconoscimento di occupazione prevalente nella propria dichiarazione dei redditi.