Proposte di modifica allo studio del Governo – Rendita integrativa temporanea anticipata

Il disegno complessivo cui sta lavorando la cabina di regia economica di Palazzo Chigi guidata dal Sottosegretario alla Presidenza, Tommaso Nannicini, con la finalità di rendere più flessibile in uscita la riforma Fornero, si compone di vari tasselli, alcuni già definiti ed altri ancora allo studio dei tecnici.
Tra di essi, possono annoverarsi i seguenti:
– l'”anticipo pensionistico” o “Ape”, con una riduzione dell’assegno anticipato per i soli over 63 (nati tra il 1951 e il 1953) variabile, anche per effetto di un apposito meccanismo di detrazioni, in relazione agli anni dell’anticipo, all’entità dell’assegno percepito e all’appartenenza a categorie svantaggiate;
– la “Rendita integrativa temporanea anticipata” o “Rita”, con la previsione della possibilità, per coloro che abbiano scelto l’Ape per un ritiro anticipato dal lavoro, di optare per un trasferimento del capitale cumulato nel fondo integrativo, in modo da chiedere un prestito per l’Ape inferiore;
– il meccanismo del “prestito” per l’erogazione dell’assegno anticipato agli over 63, con garanzia prestata dalle banche (sotto forma di cessione del prestito individuale) e assicurazione sui rischi collegati al processo di restituzione a rate del prestito stesso, che scatterà, con ammortamento ventennale, a partire dal raggiungimento del requisito di vecchiaia.

Abitazione principale e immobili assimilati – Esenzione IMU e TASI ad eccezione delle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9

Dall’1.1.2016, le abitazioni principali e le relative pertinenze, con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non devono versare nè l’IMU, nè la TASI.
In una news del Dipartimento delle Finanze 30.5.2016 è stato confermato che le assimilazioni all’abitazione principale previste per l’IMU dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011 si estendono anche alla TASI. In pratica, a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, IMU e TASI non sono dovute per:
– una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
– gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008;
– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Scadenze fiscali – Proroga – Proposte allo studio del Consiglio dei Ministri

Sarebbero allo studio del Consiglio dei Ministri una serie di provvedimenti volti ad effettuare la revisione di alcune scadenze tributarie; nello specifico, con DPCM, verrebbe prorogato, dal 7 al 22 luglio, il termine per l’invio del modello 730 da parte di dipendenti, pensionati, CAF e professionisti abilitati.
Come lo scorso anno, la proroga verrebbe condizionata al fatto che il CAF o il professionista abbiano trasmesso, alla data del 7 luglio, almeno l’80% dei modelli precompilati oppure ordinari presi in carico dai contribuenti; resterebbe da chiarire se il nuovo termine del 22 luglio per l’invio del 730 all’Amministrazione finanziaria riguarderà anche dipendenti e pensionati che inviano il 730 precompilato autonomamente senza ricorrere all’assistenza fiscale (possibilità riconosciuta, lo scorso anno, con la circ. Agenzia delle Entrate 26/2015). Va, tuttavia, rilevato che, a fronte dell’invio posticipato, i rimborsi in busta paga o nel cedolino della pensione potrebbero essere effettuati nel mese successivo.
Un decreto legge dovrebbe, invece, contenere la riammissione alle rate per chi è decaduto da un piano di rientro a seguito di acquiescenza o adesione all’accertamento, definizione del processo verbale di constatazione (pvc) o dell’invito al contraddittorio; la nuova scadenza per avvalersi di questi istituti deflattivi del contenzioso, versando la rata scaduta, verrebbe spostata al prossimo 31 ottobre (anziché il 31.5.2016).
Per le imprese, invece, sarebbe prevista la proroga dal 30.9.2016 al 30.11.2016 per lo scioglimento agevolato delle società di comodo e delle altre società, nonchè per l’assegnazione dei beni ai soci.
Inoltre, per ciò che riguarda la notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti di Equitalia attraverso la posta elettronica certificata (PEC), quest’ultima riguarderà tutti gli atti lavorati da Equitalia dal 1° giugno, destinati ad arrivare nelle caselle elettroniche solo dalla seconda metà del mese.

Rinuncia all’incasso della parcella – Assoggettamento ad imposizione dell’importo fatturato (C.T. Prov. Ancona 1279/3/2016)

La sentenza C.T. Prov. Ancona n. 1279/3/2016, ha considerato legittimo un avviso di accertamento che richiedeva la fatturazione ed il versamento di imposte in relazione a prestazioni professionali gratuite erogate ad amici e parenti.
Nel caso di specie, un notaio ha rinunciato a richiedere l’onorario per prestazioni professionali, limitandosi ad addebitare le sole “spese vive” degli atti (bolli, registrazione).
I giudici di merito, pur riconoscendo che l’incasso di onorari irrisori, o l’erogazione di prestazioni gratuite, può essere giustificata da rapporti di “consuetudine” e “amicizia”, hanno, tuttavia, ritenuto che lo stesso avrebbe dovuto regolarmente fatturare gli omaggi concessi, declinarne l’incasso e, comunque, assolvere il corrispondente onere fiscale.

Indennità percepite a titolo di risarcimento – Imponibilità – Condizioni (Cass. 6.5.2016 n. 9180)

La Cass. 6.5.2016 n. 9180 ribadisce che, in base all’art. 6 co. 2 del TUIR, le indennità percepite dalla persona fisica a titolo di risarcimento sono soggette a IRPEF se e nei limiti in cui risultino destinate a reintegrare un danno concretizzatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. “lucro cessante”), mentre non lo sono nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. “danno emergente”).
Nel caso di specie, un contribuente aveva ricevuto una somma, a seguito della cessione bonaria di un grande terreno, nell’ambito di una procedura di esproprio per pubblica utilità, tesa ad indennizzare la perdita della qualità di imprenditore agricolo, il costo delle pratiche burocratiche per il cambio della destinazione d’uso dell’immobile rimasto di proprietà, nonché il costo della serra e dell’impianto di riscaldamento e, infine, il ristoro del “danno biologico”.

SRL – Orientamenti della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano

Nell’ambito degli ultimi orientamenti della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, vi sono anche alcune precisazioni dei notai sugli aumenti di capitale nelle srl.
In particolare, quanto agli aumenti di capitale a pagamento, il Consiglio Notarile di Milano ha specificato che risulta legittima la clausola che attribuisce a uno o più soci un diritto di opzione più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta. Infatti, tale opzione costituisce un diritto particolare (massima n. 154).
Con riguardo, poi, alla deliberazione di aumento gratuito non proporzionale, il Consiglio Notarile di Milano ha ritenuto legittimo, pur in assenza di specifiche clausole in tale senso, deliberare, nell’atto costitutivo, un aumento di capitale gratuito del capitale sociale con assegnazioni non proporzionali al capitale sottoscritto. La deliberazione deve essere assunta, però, con il voto favorevole dei soci che a seguito di tale aumento si vedono assegnare quote non proporzionali, sia in eccesso sia in difetto (massima n. 159).

Part time agevolato – Istruzioni operative (circ. INPS 26.5.2016 n. 90)

L’INPS, con la circ. 26.5.2016 n. 90, ha fornito la regolamentazione operativa in materia di part time agevolato, previsto in via sperimentale dall’art. 1 co. 284 della L. 208/2015 ed attuato dal DM 7.4.2016.
L’Istituto di previdenza ha chiarito che il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato:
– spetta ai lavoratori del settore privato che, al momento della richiesta, siano assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, abbiano già maturato la contribuzione minima per accedere alla pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e, entro il 31.12.2018, maturino l’età pensionabile (66 anni e 7 mesi per il 2018);
– consente una riduzione dell’orario di lavoro, entro i limiti del 40% e del 60%;
– deve essere sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato che abbia ottenuto dall’INPS la certificazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti;
– a partire dal 2.6.2016 (data in cui saranno operative le relative procedure), deve essere autorizzato, su richiesta dell’azienda, prima dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente e poi dall’INPS;
– dà diritto al lavoratore beneficiario di percepire, oltre all’ordinaria retribuzione, una somma pari ai contributi previdenziali che l’azienda avrebbe dovuto versare sulla retribuzione dell’orario non lavorato, nonché la relativa contribuzione figurativa da parte dello Stato, nei limiti delle risorse disponibili.

Cessione di fabbricato da parte dell’impresa che ha realizzato interventi di recupero – Trattamento IVA applicabile (studio Consiglio Nazionale del Notariato 21.4.2016 n. 57-2016/T)

Nello studio n. 57-2016/T, il Consiglio nazionale del notariato ha preso in esame la disciplina IVA delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese di ripristino entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, precisando che, ai fini impositivi (IVA, imposta di registro e ipocatastali), le condizioni poste dall’art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001 per la classificazione degli interventi di “manutenzione straordinaria” (mancato aumento della volumetria complessiva dell’edificio e mantenimento dell’originaria destinazione d’uso del bene) hanno un impatto soltanto “indiretto”, concorrendo a qualificare il tipo di intervento effettuato sull’immobile.
A titolo di esempio, l’installazione di alcune pareti in cartongesso all’interno di un locale produttivo, effettuata dalla società proprietaria al fine di realizzare diversi box auto, cui fa seguito la cessione nei cinque anni successivi all’ultimazione dei lavori, non configura un intervento di “manutenzione straordinaria”, né di “ristrutturazione edilizia”, per cui, non risultando inquadrabile fra gli interventi “tipici” di cui all’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, beneficerebbe, in via “residuale”, del regime di esenzione IVA.
Infatti, l’imponibilità “per obbligo” prescritta dall’art. 10 co. 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72 riguarda i soli interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, dovendosi ritenere esclusi tutti gli interventi edilizi e non i soli interventi di “manutenzione” di cui alle lettere a) e b).

Fabbricati rurali – Accatastamento – Rilevanza della categoria catastale (Cass. 20.5.2016 n. 10467)

La Cassazione, con la sentenza 20.5.2016 n. 10467, ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite, sentenza 21.8.2009 n. 18565, relativa alla verifica della sussistenza del requisito di ruralità dei fabbricati.
Nello specifico, si afferma la necessità di distinguere due ipotesi a seconda delle risultanze catastali:
– se l’accatastamento qualifica il fabbricato come rurale e non è stato impugnato né dal contribuente né dal Comune, la questione relativa alla sussistenza della ruralità non può essere messa in discussione nel giudizio sull’ICI;
– se il fabbricato è privo di rendita catastale, spetta al giudice investito della controversia relativa all’ICI il compito di verificare l’esistenza delle condizioni di ruralità, fermo restando l’onere della prova in capo al contribuente.
Quindi, l’immobile iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta.
L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere invece impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI.

Superammortamento – Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Profili temporali – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23)

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 23/2016, ha chiarito che ai fini dell’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dei “super-ammortamenti” (15.10.2015 – 31.12.2016) rilevano le regole generali della competenza ex art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, anche per i soggetti esercenti arti e professioni. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Viene, inoltre, precisato che:
– per i contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario;
– in caso di beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato;
– in caso di appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente.