Il 12.3.2016 sarà operativa la nuova procedura per la presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale, disciplinata dall’art. 26 del DLgs. 151/2015; con questa nuova e dettagliata procedura, esclusivamente telematica, il lavoratore, anche con l’assistenza di un soggetto abilitato, dovrà compilare un modulo (disponibile sul sito www.lavoro.gov.it) e trasmetterlo al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente. La compilazione del modulo, inoltre, è differente a seconda che il rapporto di lavoro sia iniziato prima o dopo il 2008.
La procedura telematica di presentazione delle dimissioni non si applica nei casi di:
-dimissioni e risoluzione consensuale in gravidanza e in caso di figlio minore di tre anni (o nei primi tre anni dall’adozione);
-rapporti di lavoro domestico;
-dimissioni o risoluzione consensuale previste dall’art. 2113 c.c. (in sede protetta) o presso le commissioni di certificazione.
La revoca delle dimissioni è possibile entro il termine di sette giorni da quando è stato inviato il modulo che le ha ufficializzate; dal momento in cui la risoluzione del rapporto sarà effettiva, il datore di lavoro avrà tempo cinque giorni per comunicare al centro per l’impiego la cessazione del rapporto di lavoro, pena il pagamento di una sanzione da 100 a 500 euro.
Dimissioni del lavoratore – Modalità di comunicazione – Novità del DLgs. 151/2015
Come evidenziato da esperti in materia, la nuova disciplina delle dimissioni introdotta dall’art. 26 del DLgs. 151/2015 – in vigore dal 12.3.2015 – presenta una rilevante lacuna, soprattutto nel caso in cui il dipendente dimissionario ometta di utilizzare la nuova procedura telematica per comunicare il proprio recesso dal rapporto di lavoro. Infatti, la predetta norma stabilisce in modo categorico l’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali nel caso in cui esse vengano comunicate senza l’apposito modulo telematico introdotto dalla nuova normativa, salvo alcune eccezioni.
Questa disposizione rischia pertanto di produrre effetti paradossali, dal momento che, se il dipendente si dimette con una semplice lettera, senza usare il modulo telematico, il rapporto non si interrompe e quindi il datore di lavoro deve attivarsi per chiudere formalmente il rapporto, licenziando il lavoratore dimissionario. Peraltro, si evidenzia che la procedura telematica prevista dal provvedimento in esame non è certo di immediata fruibilità. Il dipendente, infatti, deve prima registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it, acquisendo delle credenziali di accesso (username e password), poi deve chiedere all’INPS il proprio PIN personale e, dopo averlo ricevuto per posta ordinaria, dovrà registrarsi sul sito dell’Istituto previdenziale e solo allora potrà compilare – sul sito del Ministero del Lavoro – il modulo delle dimissioni inserendo i propri dati personali, quelli del datore di lavoro e alcune informazioni riguardanti il rapporto intercorso.
Dimissioni – Modalità di comunicazione da parte del lavoratore – Novità del DLgs. 151/2015
Con il DM 15.12.2015, il Ministero del Lavoro ha fornito il modello e le istruzioni per consentire ai lavoratori interessati di poter effettuare (anche tramite un soggetto abilitato) la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo le nuove modalità indicate dall’art. 26 del DLgs. 151/2015. In particolare, il citato decreto ministeriale individua nel “sistema informatico SMV” la procedura telematica da utilizzare per effettuare le comunicazioni in argomento. Tale procedura, si precisa nel documento tecnico, è stata realizzata tenendo conto della necessità di garantire il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento, l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione, la revoca della comunicazione entro 7 giorni dalla data di trasmissione (così come stabilito dal co. 2 dell’art. 26 del DLgs. 151/2015), nonché l’intervento di un soggetto abilitato (patronato, sindacato, ente bilaterale, eccetera) a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
In particolare, per quanto riguarda il soggetto che effettua la comunicazione, nel documento tecnico si specifica che l’identità certa è garantita innanzitutto dalla necessità di essere in possesso dell’apposito PIN rilasciato dall’INPS, e di aprire una propria utenza sul portale “ClicLavoro”. In pratica, l’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di “ClicLavoro”, per il riconoscimento della tipologia dell’utente, e dunque sull’autenticazione tramite il PIN dell’INPS, per il suo riconoscimento certo.
Nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni del lavoratore
Con il decreto sulle semplificazioni, attuativo del Jobs act, è stata introdotta una nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi poi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. La trasmissione dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Viene previsto che il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni. Inoltre è stata introdotta una clausola di ripensamento ovvero entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni. Saranno successivamente individuati dal Ministero del Lavoro, con un apposito decreto attuativo, le modalità di trasmissione nonché i dati identificativi del rapporto di lavoro, del lavoratore, del datore di lavoro e gli standard tecnici volti a definire la data certa di invio. Nell’attesa dell’entrata in vigore di questa nuova procedura si continuerà ad applicare quella vigente prevista dalla Legge Fornero.