In scadenza il saldo dell’IMU per il 2015

Alla cassa, entro il prossimo 16 dicembre, per il saldo IMU per le abitazioni di lusso e per le seconde case; il saldo sarà altresì dovuto in relazione alle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale e per i fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali, nonché per le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

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Contributi alla gestione separata e facoltà di computo

Un mese di contributi alla Gestione Separata Inps apre le porte alla pensione. Se si appartiene al regime «misto» (si hanno cioè meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), infatti, si può invocare la c.d. «facoltà di computo», che consente di sommare i vari spezzoni contributivi versati in altre gestioni Inps (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi) al fine di raggiungere il requisito contributivo per la pensione (vecchiaia, anticipata, inabilità, invalidità, superstiti).

Il 16 dicembre scade il saldo IMU

Si avvicina la scadenza di pagamento del saldo Imu. Il 16 dicembre, infatti, è l’ultimo giorno utile per versare l’imposta municipale senza incorrere in sanzioni. Sono tenuti a pagare il saldo titolari di seconde case, aree edificabili e terreni agricoli.

Esenzione Ici per i fabbricati rurali, conta il catasto

Nonostante siano intervenute delle modifiche normative sulla disciplina dei fabbricati rurali, che attribuiscono rilevanza giuridica solo all’annotazione in catasto del requisito di ruralità, questi immobili sono esenti da Ici solo se inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati ad abitazione, o D/10, se utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza 22195 del 30 ottobre 2015.

TASI – Pluralità di soggetti passivi – Responsabilità solidale tra possessori

Sono soggetti passivi della TASI coloro che possiedono (a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, enfiteusi o superficie) o detengono immobili (attraverso un contratto di locazione oppure di comodato).
L’art. 1 co. 671 della L. 27.12.2013 n. 147 stabilisce che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle risposte fornite il 3.6.2014, ha chiarito che:
– la suddetta solidarietà non incide sulla determinazione del tributo; ciascun possessore deve quindi versare la TASI in base alla propria quota di possesso, applicando l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva;
– la prevista solidarietà consente invece al Comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario.
Con la risposta 3.6.2014 n. 16, inoltre, il MEF ha precisato che, nel caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario non è responsabile della violazione, in quanto ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
La responsabilità solidale, infatti, è prevista dal citato co. 671 della legge di stabilità 2014 all’interno della stessa categoria di soggetti passivi e quindi solo tra possessori o detentori (ne deriva che la responsabilità solidale riguarda i proprietari o i titolari di altro diritto reale da una parte e i detentori o occupanti dall’altra).

Libro unico del lavoro – Irregolare tenuta – Regime sanzionatorio – Novità del DLgs. 151/2015

L’art. 15 del DLgs. 14.9.2015 n. 151 stabilisce che, dall’1.1.2017, il Libro Unico del lavoro (LUL) dovrà essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro. In relazione a ciò, l’art. 22 del citato decreto ha ridisegnato l’impianto sanzionatorio, stabilendo che, salvo il caso di errore materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali venga punita con la sanzione da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione sale da 500 a 3.000 euro, mentre se i lavoratori coinvolti sono più di 10 ovvero il periodo è superiore a 12 mesi, sarà da 1.000 a 6.000 euro. Per quanto riguarda la corretta modalità di tenuta del LUL, si ricorda che l’obbligo di istituzione, tenuta e compilazione riguarda tutti i datori di lavoro privati, con la sola eccezione di quelli domestici. Per i lavoratori dipendenti andranno indicate analiticamente le ore di lavoro, nonché tutte le erogazioni in denaro o in natura effettuate o gestite dal datore.
Inoltre, si ricorda che la consegna di copia delle scritturazioni contenute nel Libro unico assolve l’obbligo di consegna previsto dalla L. 4/1953. Sul punto, fanno notare alcuni esperti della materia, l’art. 22 co. 7 del DLgs. 151/2015 ha modificato le sanzioni per la ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga o per omissioni o inesattezze nelle registrazioni, graduandole per fasce di lavoratori. In particolare: fino a 5 prestatori, la sanzione sarà da 150 a 900 euro; da 5 a 10, si eleva da 600 a 3.600 euro; oltre 10 lavoratori, sale da 1.200 a 7.200 euro.

Reverse charge – Violazioni della disciplina – Regime sanzionatorio

Con il DLgs. 158/2015 viene riconosciuta natura formale alle violazioni in materia di reverse charge. Si prevede che tali disposizioni saranno applicabili a partire dall’1.1.2017, ma il Ddl. di Stabilità 2016, sottoposto attualmente all’esame della Camera, potrebbe anticiparne l’applicazione all’1.1.2016. In base alle modifiche apportate all’art. 6 co. 9-bis1 e 9-bis2 del DLgs. 471/97, nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata assolta dal soggetto sbagliato, in errata applicazione del reverse charge, la violazione non sarà punita con la sanzione proporzionale del 3%, bensì con la sanzione in misura fissa, da 250 a 10.000 euro.

Sponsorizzazione di associazione sportiva dilettantistica – Irregolarità amministrative dell’associazione (C.T. Prov. Forlì 15.6.2015 n. 237/02/2015)

Ad avviso della C.T. Prov. Forlì 15.6.2015 n. 237/02/2015, non è sufficiente a fondare un legittimo avviso di accertamento motivare l’indeducibilità delle spese pubblicitarie sostenute dalle imprese solamente dimostrando le irregolarità amministrative compiute dall’associazione sportiva dilettantistica beneficiaria.
Nel caso esaminato, mancava una prova diretta della sovrafatturazione riscontrabile presso l’impresa destinataria delle fatture.
L’inesistenza delle spese, però, viene motivata dalle molteplici irregolarità amministrative riscontrate presso l’associazione sportiva dilettantistica, tra cui l’apertura di una pluralità di partite Iva “artificiali” per evitare il superamento dei limiti quantitativi imposti dall’art. 1 della L. 398/91.
Tuttavia, stando alla sentenza, ogni volta che presso un’impresa viene accertata una sovrafatturazione per una certa percentuale di ricavi, non pare sufficiente, a livello probatorio, limitarsi a “ribaltare” la medesima percentuale su tutti i clienti.

Perdite su crediti – Requisiti per la deducibilità

Il DLgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha modificato nuovamente, disciplinandola in modo chiaro ed esauriente, la disciplina fiscale delle perdite su crediti, fattispecie che, a causa della genericità del testo dell’art. 101 co. 5 del TUIR, che fa riferimento al concetto di “elementi certi e precisi”, dava adito a molteplici contestazioni e contenziosi.
Attualmente la norma tributaria si regge su due postulati:
– la derivazione contabile, nel senso che la rilevazione della perdita deve sempre essere preceduta da un coerente comportamento di bilancio e un credito considerato integralmente esigibile a livello contabile non può originare nessuna perdita deducibile. A tal riguardo, si ricorda che il documento OIC 15 è stato recentemente riformulato, eliminando le incertezze precedenti e indicando chiaramente le situazioni che determinano l’eliminazione del credito dal bilancio;
– la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonostante l’abrogazione dell’art. 37-bis del DPR 600/73, di sindacare le operazioni fittizie, in particolare ove intervenute tra soggetti non indipendenti.
Il legislatore ha, poi, codificato quattro ipotesi in cui gli elementi certi e precisi si presumono sussistenti ex lege. Si tratta delle procedure concorsuali, dei minicrediti, dei crediti prescritti e dei crediti cancellati dal bilancio.