Aiuti fino a 50mila euro per nuove attività imprenditoriali e professionali

Si tratta di finanziamenti a tasso zero, tra cinquemila e 50 mila euro finalizzati all’avvio di piccole iniziative imprenditoriali a cui possono accedere anche le donne inattive e ai disoccupati di lunga durata.

L’agevolazione sarà richiedibile in tutta Italia e per qualsiasi settore, senza limiti di età. Ma continuerà ad essere accessibile anche per i cosiddetti Neet (giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione), iscritti al programma Garanzia giovani.Requisito, quest’ultimo, ovviamente non richiesto agli altri, nuovi, potenziali beneficiari.

Requisiti per l’istanza

In merito ai requisiti dei giovani Neet (testualmente «Not in Education, Employment or Training»), l’agevolazione prescrive che siano maggiorenni al momento della presentazione della domanda, iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29° anno di età e non impegnati in altre attività lavorative. O in percorsi di studio o di formazione professionale. Per quanto riguarda le donne inattive, anche queste non devono essere occupate in altri lavori al momento della presentazione dell’istanza. Mentre, i disoccupati di lunga durata, oltre ad essere maggiorenni devono anche aver presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro (Did).

Le agevolazioni potranno essere richieste da: imprese individuali; società di persone; società cooperative e cooperative sociali composte al massimo da 9 soci. Ma tutte queste attività dovranno essere: – costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive; – non essere ancora costituite, ma bisognerà farlo entro tre mesi dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. Potranno richiedere l’incentivo anche le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive.

Lo Studio è a disposizione per l’assistenza nella richiesta dei finanziamenti.

Lotteria degli scontrini – Avvio dall’1.2.2021- Calendario delle estrazioni (determinazione Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle Entrate 29.1.2021 n. 32051)

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle Entrate n. 32051 pubblicata il 30.1.2021 sono state adottate le disposizioni per l’avvio della lotteria degli scontrini, stabilendo che la prima estrazione mensile sarà effettuata giovedì 11.3.2021 sulla base dei corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dall’1.2.2021 al 28.2.2021. Successivamente, le estrazioni mensili verranno eseguite ogni secondo giovedì del mese.
Le estrazioni settimanali, invece, partiranno dal mese di giugno. La prima avverrà il 10.6.2021 e le successive saranno effettuate ogni giovedì sui corrispettivi della settimana precedente.
Le date delle estrazioni annuali, invece, saranno definite con appositi provvedimenti.
La determinazione n. 32051/2021, oltre a definire il nuovo calendario delle estrazioni, modifica il precedente provv. n. 80217/2020, stabilendo l’entità dei premi in palio per acquirenti ed esercenti e recependo le novità della legge di bilancio 2021.
In base alla nuova disciplina, possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia che, al di fuori dell’attività d’impresa, arte o professione, acquistano beni o servizi, per un importo pari o superiore a un euro, presso commercianti al minuto che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica, purché al momento dell’acquisto presentino all’esercente il proprio codice lotteria e paghino il corrispettivo esclusivamente e interamente con mezzi elettronici.

Brexit – Obblighi IVA degli operatori economici del Regno Unito – Alternatività tra identificazione diretta e rappresentante fiscale (ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7)

La ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7 ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.
Anche successivamente al realizzarsi degli effetti della Brexit, dall’1.1.2021, i soggetti del Regno Unito possono scegliere se identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72,  analogamente a quanto avveniva sino al 31.12.2020. Possono, inoltre, continuare ad avvalersi della posizione IVA in Italia, senza soluzione di continuità, coloro che si erano identificati ai fini IVA in Italia prima dell’1.1.2021.

Acquisto di veicoli – Agevolazioni a favore di disabili – Applicazione dell’aliquota IVA del 4% – Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 69)

Il contribuente affetto da determinate disabilità può fruire dell’agevolazione IVA per l’acquisto di veicoli [cfr. n. 31) della Tabella A parte II, allegata al DPR 633/72] anche nelle ipotesi in cui la documentazione a tal fine necessaria non sia presentata contestualmente all’acquisto medesimo, bensì in una fase successiva, sempre che quanto esibito sia comunque in grado di attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’IVA al 4% già dal momento dell’acquisto dell’autovettura.
In tale ultima ipotesi, il cedente potrà validamente ricorrere ad una nota di variazione, a rettifica della fattura originariamente emessa con IVA ordinaria, nei soli casi in cui non sia trascorso più di un anno dall’effettuazione dell’operazione (cfr. art. 26 co. 3 del DPR 633/72). Qualora, invece, la presentazione della documentazione ad opera del cliente avvenga successivamente al citato termine annuale, il fornitore potrà comunque recuperare l’IVA assolta in eccesso (facoltà) mediante il meccanismo di rimborso di cui all’ art. 30-ter del DPR 633/72, da azionare entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.

Interventi antisismici – Superbonus del 110% – Parti comuni condominiali – Muro di contenimento (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 68)

Il superbonus del 110% introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 spetta per gli interventi antisismici di cui all’art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, anche effettuati sulle “parti comuni” di condomini residenziali (in tal senso la circ. Agenzia delle Entrate 24/2020).
Rientrano tra le parti comuni interessate dall’agevolazione “le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l’edificio” ai sensi dell’art. 1117 c.c., ma anche (essendo tale elencazione non tassativa) i muri di contenimento. Gli interventi effettuati su un muro di contenimento, pertanto, possono beneficiare del superbonus del 110% (in quanto annoverati tra le “parti comuni”) a condizione che gli interventi siano funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale.
L’agevolazione spetta al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla norma, inclusa la presenza dell’asseverazione rilasciata dal professionista abilitato ai sensi dell’art. 119 co. 13 lett. b) del DL 34/2020, dalla quale risulti l’efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell’adozione di misure antisismiche riguardi gli elementi strutturali del condominio in base alle disposizioni di cui al DM 28.2.2017 n. 58.

Bonus vacanze – Indebito utilizzo – Restituzione in dichiarazione dei redditi (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 66)

Con la risposta a interpello 1.2.2021 n. 66, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quota dell’80% del bonus vacanze di cui all’art. 176 del DL 34/2020 indebitamente fruito può essere restituito in dichiarazione dei redditi.
Lo sconto diretto al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta, pari dell’80% dell’importo complessivo del “tax credit vacanze”, ha, al pari del restante 20%, natura di detrazione d’imposta, sebbene la fruizione dello stesso sia anticipata rispetto al momento di presentazione della dichiarazione.
Pertanto, qualora l’80% del bonus vacanze sia stato indebitamente fruito, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (modello 730 o REDDITI PF 2021), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari – Investimenti effettuati nel 2020 – Presentazione della dichiarazione sostitutiva – Termine dell’8.2.2021

Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro l’8.2.2021.
In particolare, i soggetti che hanno presentato per il 2020 la comunicazione per l’accesso al bonus di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 e che sono presenti nell’elenco pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria possono presentare la dichiarazione sostitutiva tramite l’apposita procedura web, raggiungibile dall’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS).
Soltanto in seguito alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive sarà pubblicato l’elenco definitivo dei soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Sospensione delle cartelle di pagamento

La presente Circolare analizza le novità del DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”), emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, con il quale vengono prorogati di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”).
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 31.3.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 28.2.2021;
– la sospensione fino al 28.2.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
– la sospensione fino al 28.2.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione;
– la proroga al 28.2.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

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