Dichiarazioni di intento – Tardiva comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate – Violazione formale – Esclusione delle sanzioni (C.T. Reg. Lombardia 5.7.2017 nn. 2965/13/17, 2966/13/17, 2967/13/17)

L’invio tardivo all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento consegnata al fornitore, secondo C.T. Reg. Lombardia 5.7.2017 nn. 2965/13/17, 2966/13/17 e 2967/13/17, rappresenta una mera violazione formale che non può essere sanzionata.
La sanzione amministrativa di cui all’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97 vigente “pro-tempore”, secondo i Giudici, non è irrogabile nel caso esaminato in quanto la violazione commessa:
– non può essere equiparata alla totale assenza dell’inoltro della dichiarazione d’intento;
– ha natura formale, non avendo né impedito l’esercizio dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, né procurato danno all’Erario.

Novità del DLgs. 139/2015 – Disciplina applicabile alle società di persone – Profili critici

Il DLgs. 139/2015 ha previsto criteri di valutazione differenziati (in specie in riferimento a crediti, debiti e titoli e agli strumenti finanziari derivati) a seconda delle dimensioni delle società di capitali che redigono il bilancio.
Tale schema modulare non si adatta alle società di persone.
Per contro, alla luce dell’art. 2217 co. 2 c.c., ai sensi del quale “nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili” e il “conto dei profitti e delle perdite” deve dimostrare “con evidenza e verità” il risultato economico dell’esercizio, le società di persone dovrebbero poter scegliere i criteri di valutazione (tra quelli indicati dal codice civile) che ritengono maggiormente adeguati in ragione dei propri fini informativi.
In sostanza, una società di persone dovrebbe, indipendentemente dalla dimensione, poter applicare il criterio del costo ammortizzato oppure dovrebbe poter contabilizzare gli strumenti finanziari derivati secondo le disposizioni di cui all’art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c. o rilevando un fondo per rischi ed oneri (come previsto dall’OIC 31).
Sul punto si auspica un intervento chiarificatore del legislatore.

Prestazioni relative a invalidità civile – Verifica del requisito del reddito – Applicazione del criterio di competenza (messaggio INPS 25.7.2017 n. 3098)

Con il messaggio 25.7.2017 n. 3098, l’INPS è intervenuto in materia di prestazioni relative all’invalidità civile, chiarendo che il loro riconoscimento sarà più facile grazie ad una modifica dei criteri di verifica dei requisiti reddituali.
Tale modifica – operata sulla base di orientamenti giurisprudenziali – riguarda le somme arretrate soggette a tassazione separata, che, per la determinazione del limite reddituale, venivano computate a prescindere dall’anno di competenza, ossia applicando un criterio di cassa.
Ora, invece, rende noto l’INPS nel messaggio in esame, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile, gli arretrati verranno calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.

Donazione – Mancanza di atto pubblico – Nullità (Cass. SS.UU. 27.7.2017 n. 18725)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 27.7.2017 n. 18725, hanno chiarito che si configura una donazione diretta, nulla, nel caso di bonifico bancario avente ad oggetto una somma di denaro operato per spirito di liberalità da parte di un soggetto a favore di un altro (ad esempio, un figlio).
In tal caso, il contratto è nullo per assenza della forma solenne, richiesta per la donazione a pena di nullità (art. 782 c.c.) e gli eredi del donante hanno diritto di farsi restituire i beni donati (senza esperire l’azione di riduzione). Secondo la Corte, infatti, si configura una donazione diretta, con il conseguente obbligo di forma, tutte le volte che si realizzi un passaggio immediato di ingenti valori patrimoniali tra un soggetto e l’altro per spirito di liberalità.

Proroga dei termini di versamento – Estensione ai titolari di reddito di lavoro autonomo – Effetti sul saldo IVA 2016

Con il comunicato stampa 26.7.2017 n. 131, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che anche i lavoratori autonomi potranno beneficiare della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 20.7.2017:
– entro il 20.7.2017 (in luogo del 30 giugno);
– oppure dal 21.7.2017 al 21.8.2017 (in luogo del 31 luglio), maggiorando le somme dovute dello 0,4%.
I nuovi termini si applicano anche per il versamento del saldo IVA 2016.
Infatti, i soggetti passivi IVA che hanno presentato la dichiarazione annuale relativa al 2016 entro il 3.3.2017 possono versare il saldo IVA, ai sensi dell’art. 6 del DPR 542/99, entro i termini previsti per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2017, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017. Per l’eventuale rateazione è prevista, inoltre, una maggiorazione dello 0,33% mensile.
Pertanto, se il versamento del saldo IVA viene effettuato nel periodo compreso fra il 20.7.2017 e il 21.8.2017, si applica un’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo determinato al 20.7.2017.

Assegnazione di beni ai soci – Società in contabilità semplificata – Possibilità di fruire della disciplina agevolativa (ris. Agenzia delle Entrate 27.7.2017 n. 100)

In base alla ris. Agenzia delle Entrate 27.7.2017 n. 100, le società in contabilità semplificata, in presenza dei richiesti requisiti normativi, possono beneficiare dell’assegnazione agevolata dell’immobile ai soci ex art. 1 co. 115 e ss. della L. 208/2015.
Nello specifico, l’Agenzia osserva come la precisazione contenuta nella circ. 37/2016 in merito alla necessità di utilizzare riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione riguardi il corretto comportamento contabile delle società, che, nell’ambito dell’assegnazione dei beni ai soci, devono annullare le riserve esistenti in bilancio.
La precisazione – prosegue l’Agenzia – non interessa, invece, le ipotesi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve (le quali, del resto, non trovano alcuna evidenza nelle scritture contabili delle società in regime contabile semplificato). Come risultato, in tali casi, è comunque possibile beneficiare dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, posto che un’esclusione in tal senso non è normativamente prevista.

Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro – Interventi mirati alla conservazione del posto (circ. INAIL 25.7.2017 n. 30)

L’INAIL, con la circ. 25.7.2017 n. 30, ha reso noto che le disposizioni previste dal “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” sono applicabili in via sperimentale anche alle nuove assunzioni di persone con disabilità da lavoro causata da un evento infortunistico o tecnopatico tutelato dall’Istituto e non soltanto ai casi di conservazione del posto di lavoro presso il datore di lavoro alle cui dipendenze si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale.
L’intervento dell’INAIL, che consiste nel rimborsare il datore di lavoro dei costi sostenuti per gli accomodamenti in favore del lavoratore, entro i limiti fissati dalla circolare 51/2016, è però condizionato dal fatto che la nuova occupazione si realizzi nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, escludendo quindi dalla fruizione le aziende che impieghino lavoratori autonomi.

Licenziamento illegittimo – Conseguente illegittimità della delibera di esclusione del socio – Condizioni (Trib. Vercelli 28.6.2017 n. 103)

Secondo Trib. Vercelli 28.6.2017 n. 103, se viene accertata l’insussistenza del fatto posto alla base, oltre che del licenziamento, anche della conseguente delibera di esclusione di un socio dalla cooperativa, l’illegittimità del licenziamento determina anche quella della delibera di esclusione. Il socio avrà diritto, oltre che alla ricostituzione del rapporto associativo, anche al reintegro nel posto di lavoro precedentemente occupato, con la corresponsione dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità, se sussistono i requisiti dimensionali per l’applicazione delle tutele previste dall’art. 18 della L. 300/70.

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 13.7.2017 – Definizione dell’ambito applicativo dello split payment – Pubbliche Amministrazioni destinatarie della fattura elettronica

Con il DM 13.7.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24.7.2017 n. 171, è stato disposto che le Pubbliche Amministrazioni soggette all’applicazione dello split payment ai sensi dell’art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72 coincidono con quelle destinatarie della fattura elettronica ex art. 1 co. 209 e ss. della L. 244/2007.
Pertanto, ai fini della loro individuazione, non è più sufficiente fare riferimento ai soggetti inseriti nel conto economico consolidato, individuati dall’elenco ISTAT di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009. Sono infatti ricompresi nell’ambito applicativo anche:
– le autorità indipendenti;
– le Amministrazioni autonome;
– i soggetti di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001.
Inoltre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito i quattro elenchi relativi alle società di cui all’art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, anch’esse soggette alla scissione dei pagamenti per gli acquisti effettuati. Tuttavia, alla data di oggi, 26.7.2017, tali elenchi non risultano ancora definitivi.