Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Novità del secondo semestre 2019

Dall’1.7.2019 entreranno in vigore le disposizioni che prevedono che la fattura possa essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione (che potrebbero salire a 15 per effetto del Ddl. semplificazioni).
Strettamente correlata a tale novità è la disposizione, contenuta nel novellato art. 21 del DPR 633/72, che prevede l’obbligo di indicare la data di effettuazione dell’operazione, qualora risulti differente rispetto a quella di emissione.
Si segnala, tuttavia, come le specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018 non siano ancora state modificate per consentire di inserire all’interno del file fattura due differenti date.
Quanto alle novità degli ultimi giorni, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e, quindi, non risulta ancora in vigore, il decreto che ha incrementato la soglia per l’emissione delle fatture “semplificate” (portata da 100,00 a 400,00 euro).
È stato invece pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115 il DM 10.5.2019, che definisce gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Tale decreto, in vigore dal 2.6.2019, stabilisce, in particolare, che il nuovo obbligo non si applica alle operazioni già esonerate dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96.
Si tratta, tuttavia, di esoneri a carattere temporaneo, che verranno meno a partire dalle date stabilite con successivi decreti ministeriali.

Detrazione IRPEF per l’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese – Lavori di ampliamento senza demolizione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 150)

Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3 del TUIR, spetta la detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.
Gli interventi devono rientrare tra quelli di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001.
Nella risposta interpello 21.5.2019 n. 150, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione spetta anche se la ristrutturazione ad opera dell’impresa avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso.
In questo caso, però, la detrazione spetta soltanto per le spese riferibili alla parte dell’immobile esistente. Il contribuente dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Principali scadenze fiscali per l’anno 2019 – Termini di comunicazione e termini di versamento – Emendamento al Ddl. di conversione del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”)

La presentazione telematica dei modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti “solari”, è attualmente dovuta entro il termine del 30.9.2019 (non essendo più applicabile la proroga al 31.10, venuta meno con l’abolizione del c.d. “spesometro”).
Tuttavia, in base agli emendamenti che potrebbero essere approvato in sede di conversione in legge del DL 34/2019, il termine verrebbe differito, a regime, al 30.11.
Per i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti “solari”, dunque, il termine di presentazione risulterebbe essere quello del 2.12.2019 (essendo il giorno 30.11.2019 un sabato).
Per l’anno di imposta 2019, sebbene sia stato abolito il c.d. “spesometro”, sono confermati gli altri obblighi comunicativi in materia di IVA, quali i modelli INTRASTAT e le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Quest’ultimo adempimento è dovuto, per il primo trimestre 2019, entro il 31.5.2019; il termine per i dati del secondo trimestre 2019 è il 16.9.2019; il termine per il terzo trimestre 2019 è il 2.12.2019 e, infine, il termine per il quarto trimestre 2019 è il 2.3.2020.
Tra gli altri adempimenti dovuti nell’anno di imposta 2019, si segnala il c.d. “esterometro” (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015), per il quale torna operativa la periodicità di presentazione mensile. La prima scadenza è, quindi, quella del 31.5.2019 per i dati riferiti al mese di aprile 2019.

Cancellazione dal Registro delle imprese – Effetti – Rapporti passivi e attivi non definiti e giudizi pendenti – Azione revocatoria ordinaria (Cass. 21.5.2019 n. 13593)

Nella sentenza 21.5.2019 n. 13593, la Corte di Cassazione ha affermato che il creditore che agisce in revocatoria per veder dichiarare l’inefficacia di un contratto di vendita, con il quale il debitore abbia alienato un bene, così riducendo la garanzia patrimoniale, può chiamare in giudizio, come litisconsorti ex art. 102 c.p.c., sia la società debitrice che quella acquirente del bene oggetto del contratto di alienazione.
Ove, però, il contraddittorio sia costituito regolarmente nei soli confronti di una delle due società, in quanto l’altra si è estinta con cancellazione dal Registro delle imprese in data antecedente alla notifica dell’atto di citazione, il creditore procedente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta, che succedono alla società stessa. Il creditore, infatti, può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto “pendente societate”, anche dopo la sua estinzione, “dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda i singoli soci i quali succedono alla società nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente”.
Il giudice che, nel corso del giudizio, verifichi l’estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi in successione i rapporti giuridici della società.

Agenti immobiliari – Incompatibilità con l’attività di amministratore condominiale

Nella risposta ufficiale del 22.5.2019 al quesito posto in data 17.4.2019 dall’Associazione dei revisori condominiali, la direzione generale per il mercato, divisione VI, del Ministero per lo Sviluppo economico si è pronunciata sull’incompatibilità fra la professione di agente immobiliare e l’attività di amministratore condominiale alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Europea 37/2019 (che entrerà in vigore il 26.5.2019) alla disciplina dettata dall’art. 5 co. 3 della L. 39/1989 (riguardante la professione di mediatore), che stabilisce l’incompatibilità per l’esercizio di:
– attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione (lett. a);
– attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo (lett. b);
– esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione (lett. c);
– situazioni di conflitto di interessi (lett. d).
Il Ministero per lo Sviluppo economico ha affermato che, anche con riferimento alla nuova disciplina, l’incompatibilità della professione di agente immobiliare con quella di amministratore condominiale permane per le ipotesi di cui alle lett. a), c) e d) dell’art. 5 co. 3 della L. 39/1989.

Indizi della crisi – Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari – Nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl – Parametri

Una delle principali novità introdotte dal DLgs. 14/2019 – recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” – è rappresentata dalla disciplina sugli strumenti di allerta (artt. 12 e ss.), che solleva diversi interrogativi con riferimento all’obbligo di segnalazione in capo agli organi di controllo societari.
Al riguardo viene in evidenza, tra l’altro, la disciplina sul sindaco unico e sul revisore nelle PMI, poiché quanto più alte sono le soglie che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, tanto più si riduce l’ambito di operatività delle misure di allerta.
Secondo un’opinione diffusa, i parametri attualmente previsti dall’art. 2477 c.c. per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl (attivo dello stato patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni e numero di dipendenti occupati), così come modificato dall’art. 379 del DLgs. 14/2019, dovrebbero essere innalzati. si ipotizzano due possibili interventi, non necessariamente alternativi:
– rendere gli attuali parametri compresenti (ad oggi è sufficiente che ne sia superato uno soltanto) e stabilmente ravvisabili (per due o tre anni consecutivi);
– tenendo ferma la sussistenza di almeno due parametri su tre, aumentare le soglie, portando, per esempio, l’entità sia dell’attivo che dei ricavi a un importo fra i 4 e i 5 milioni di euro e incrementando il numero di dipendenti (fra 20 e 25).

Cessione unitaria di beni con aliquote differenziate – Aliquota IVA applicabile (ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 51)

La ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 51, in difformità con la precedente risoluzione 3.5.2017 n. 56, si è espressa in favore della possibilità di applicare un criterio di prevalenza per determinare l’aliquota IVA applicabile a una confezione di prodotti aventi aliquota IVA differente tra loro.
In base ai criteri ermeneutici forniti dalla regola 3b) delle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, è possibile classificare i diversi beni ceduti congiuntamente “tenendo in considerazione la merce che conferisce all’insieme il carattere essenziale”.
Nella precedente risoluzione, invece, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che, in una fattispecie di questo tipo, dovesse essere applicata l’aliquota IVA più elevata, non attribuendo validità al citato criterio di prevalenza.

Iper-ammortamenti – Fruizione nel modello REDDITI 2019 – Perizia o autocertificazione entro il 31.12.2018

Al fine di fruire dell’iper-ammortamento nel modello REDDITI 2019 occorre che la perizia o l’autocertificazione per beni di costo inferiore a 500.000,00 euro siano rilasciate entro il 31.12.2018.
In caso di perizia giurata entro il 31.12.2018 rivelatasi successivamente non valida, essendo stata sottoscritta da un soggetto non abilitato, non è quindi possibile sostituirla con l’autocertificazione, trattandosi di bene inferiore a 500.000,00 euro, iniziando ad usufruire dell’iper-ammortamento nel modello REDDITI 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che, nel caso in cui la documentazione richiesta sia predisposta nell’anno seguente all’interconnessione, il beneficio potrà essere utilizzato soltanto dell’esercizio di giuramento della perizia o di stesura dell’autocertificazione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 27/2018).

Legge europea 2018 – Approvazione definitiva – Principali novità – Riconoscimento delle qualifiche professionali nella UE

La legge europea 2018 (Ddl. 822-b), approvata in via definitiva dal Senato il 16.4.2019, introduce il riconoscimento delle qualifiche professionali, definendo cosa si intenda per “legalmente stabilito” in uno Stato membro, ovvero quando si soddisfino tutti i requisiti per esercitare una professione in quello Stato e non operi alcun divieto, neppure temporaneo.
Per quanto riguarda la tessera professionale, invece, occorre la verifica dei requisiti, da effettuare entro un mese a partire dalla settimana successiva alla richiesta della tessera.
Si segnalano altresì alcune facilitazioni per i soggetti con handicap nella duplicazione delle opere protette da diritto d’autore.

Indicatori della crisi e procedure di allerta – Novità del DLgs. 14/2019

L’art. 13 del DLgs. 14/2019 prevede che lo stato di crisi è rilevabile attraverso indici idonei ad evidenziare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso oppure, qualora la durata residua del periodo al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi, per i sei mesi seguenti.
L’orizzonte temporale inferiore all’esercizio potrebbe indurre a valutazioni non aderenti alla realtà nel caso di imprese esercenti un’attività stagionale e non sembra coerente con le tempistiche previste dal principio di revisione ISA Italia 570 sulla continuità aziendale.
Inoltre, gli indici significativi misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Il riferimento, però, non è solo agli interessi finanziari sulle passività, ma anche alla quota capitale delle stesse, coerentemente con il principio generale della sostenibilità del debito.