Modalità di corresponsione della retribuzione variabile – Obiettivi a cui è subordinata la corresponsione del premio – Omissione (App. Milano 3.11.2017 n. 1712)

Con la sentenza 3.11.2017 n. 1712 la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata in merito all’onere probatorio che grava sul lavoratore nell’ipotesi in cui sia prevista l’assegnazione di un premio aziendale subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi annuali, ma il datore di lavoro, ponendo in essere un vero e proprio inadempimento contrattuale, ne ometta l’individuazione.
Secondo la Corte territoriale, in tal caso, spetta al dipendente dedurre e provare il raggiungimento da parte sua degli obiettivi che, secondo i principi di correttezza e buona fede, avrebbero dovuto essere ragionevolmente assegnati in un’ottica di continuità con quelli in precedenza fissati e in relazione alle potenzialità aziendali nonché alle situazioni contingenti del mercato.

Conferimento di azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni – Riqualificabilità in cessione d’azienda – Inammissibilità (C.T. Prov. Milano 12.2.2018)

Anche la C.T. Prov. 12.2.2018 si pronuncia sull’applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86 , come modificato dall’art. 1 co. 87 della L. 205/2017.
In particolare, la Commissione ripercorre l’evolversi della questione, ricordando che:
– la Relazione illustrativa alla legge di bilancio 2018 considera la nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86 come interpretativa e, quindi, avente efficacia retroattiva (C.T. Prov. Reggio Emilia 4/2/2018);
– secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2007/2018) la norma è innovativa e non può valere che per il futuro;
– nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la natura innovativa della norma, affermandone l’applicabilità agli atti notificati dall’1.1.2018.
La Commissione di Milano condivide che la nuova versione dell’art. 20 del DPR 131/86 non possa essere retroattiva, ma afferma che la precedente versione
non deve necessariamente essere interpretata in senso contrastante alla “nuova”. Secondo la Commissione, è possibile accogliere un’interpretazione del previgente art. 20 costituzionalmente orientata dal principio di ragionevolezza. Pertanto, la Commissione accoglie l’indirizzo (minoritario) che, già prima della legge di bilancio, non riteneva legittimo riqualificare in atti di cessione di azienda i conferimenti seguiti dalla cessione di quote.

Definizione ex DL 193/2016 – Presentazione dell’istanza – Effetto sul fermo dei beni mobili registrati (chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018)

La presentazione dell’istanza di rottamazione dei ruoli non permette la cancellazione delle misure cautelari precedentemente disposte.
Tuttavia, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018, il pagamento della prima rata consente la sospensione del fermo amministrativo, ove il contribuente ne faccia richiesta.
La misura sarà, invece, cancellata, in un secondo momento, per effetto dell’integrale pagamento delle somme dovute a titolo di definizione e sempre che siano stati definiti tutti i carichi per i quali il fermo è stato iscritto.

Delibera dell’assemblea di richiesta finanziamenti – Rilevanza – Limiti – Ulteriore manifestazione di volontà dei soci – Necessità (Trib. Milano 15.6.2017)

Il Tribunale di Milano, nella sentenza 15.6.2017, ha precisato che la delibera di un’assemblea di srl che richieda ai soci il versamento di somme a titolo di finanziamento non fa sorgere, di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l’obbligo di eseguire il versamento, a ciò occorrendo un’ulteriore, e distinta, manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio, “uti singulus”, la cui prova non richiede forme particolari.
L’assemblea non ha alcun potere di imporre ai soci di effettuare versamenti o finanziamenti, potendo solo deliberare un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci, liberi di scegliere se sottoscriverlo o meno. Tale potere neppure può derivare da eventuali patti parasociali che producono effetti tra i soci che li hanno sottoscritti, ma non nei confronti della società che è ad essi estranea e che non può agire per l’esecuzione degli stessi.
Il voto favorevole nell’assemblea che delibera di richiedere finanziamenti, quindi, concorre ad assumere la delibera senza esprimere un’autonoma volontà negoziale che, pur se contestuale, andrà chiaramente separata dal voto ed autonomamente cristallizzata. Tanto è vero che, nei verbali di assemblea da loro ricevuti, i notai hanno sempre cura di evidenziare, separatamente dalla delibera, le manifestazioni negoziali dei soci.

Agevolazione “RESTO AL SUD”

La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione “Resto al Sud”, introdotta dall’art. 1 del DL 20.6.2017 n. 91, conv. L. 3.8.2017 n. 123, alla luce dei relativi provvedimenti attuativi.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari;
– i progetti e le spese ammissibili all’agevolazione;
– le modalità e i termini di presentazione delle domande;
– la valutazione delle domande;
– la concessione dell’agevolazione, consistente in un contributo a fondo perduto e in un finanziamento garantito con contributo in conto interessi;
– i controlli e le ipotesi di revoca dell’agevolazione.

Clicca qui per leggere la circolare

Blocco degli aumenti dei tributi locali – Novità della L. 205/2017 (legge di stabilità 2018)

Oltre che per gli anni 2016 e 2017, la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha sospeso anche per l’anno 2018 l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
Inoltre, è stabilito che i Comuni che per gli anni 2016 e 2017 hanno confermato la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l’anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8‰) possono continuare a mantenerla anche per l’anno 2018 con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Modelli INTRASTAT – Semplificazione degli obblighi a decorrere dall’anno 2018 – Determinazione delle soglie per le operazioni attive

In base a quanto disposto con provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, in attuazione dell’art. 13 co. 4-quater del DL 244/2016, a partire dall’1.1.2018, i modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi sono presentati dai soli soggetti “mensili” con esclusiva valenza statistica. Inoltre, le relative soglie di riferimento, ai fini della presentazione mensile, sono innalzate, rispettivamente, da 50.000,00 a 200.000,00 euro e da 50.000,00 a 100.000,00 euro.
Resta ferma, invece, la soglia di 50.000,00 euro per determinare la periodicità mensile di presentazione dei modelli relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni rese.
Uno dei profili critici della nuova disciplina riguarda la possibilità di considerare indipendenti le soglie in argomento. Secondo il provvedimento, infatti, la verifica del superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni e il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie. Da ciò si desume che anche per le cessioni e le prestazioni rese la periodicità di presentazione debba essere verificata in maniera indipendente.

Partecipazioni qualificate – Imposizione sostitutiva del 26% – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

Per effetto delle novità apportate al regime dei redditi diversi di natura finanziaria dall’art. 1 co. 999 ss. della L. 205/2017, le plusvalenze di natura qualificata realizzate dai soggetti IRPEF non imprenditori vengono attratte al regime di imposizione sostitutiva del 26%, al pari delle componenti di natura non qualificata.
Le modifiche hanno effetto per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2019; le plusvalenze realizzate nel 2018 concorrono, quindi, alla formazione del reddito complessivo nel limite del 58,14% (misura così prevista dall’art. 2 co. 2 del DM 26.5.2017 in sostituzione della previgente percentuale del 49,72%, valevole per gli atti di realizzo perfezionati entro il 31.12.2017).
La plusvalenza si intende realizzata al momento del trasferimento della partecipazione, anche se la sua materiale tassazione avviene nel periodo d’imposta in cui è incassato il corrispettivo: se, quindi, la partecipazione è stata ceduta nel 2018, ma l’incasso avviene nel 2019, è quest’ultimo il periodo d’imposta in cui la plusvalenza si intende tassata, fermo però restando che il regime applicabile è quello del 2018 (concorso alla formazione del reddito complessivo del percipiente nel limite del 58,14%).

Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018)

In base ai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018, l’agevolazione introdotta con L. 205/2017 si applica anche agli abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale pagati nel 2018 direttamente dal datore di lavoro, anche se in base ad accordi o regolamenti aziendali già vigenti nel 2017.
Si ricorda che la legge di bilancio 2018, in merito agli abbonamenti in commento, ha introdotto la detrazione IRPEF del 19% fino a 250 euro di spesa e l’esclusione dai redditi di lavoro dipendente del costo sostenuto dal datore di lavoro in favore del dipendente e dei suoi familiari a carico. In particolare, il base all’art. 1 co. 28 della L. 205/2017, non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti o le spese da quest’ultimo sostenute volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale.

Carichi di famiglia – Figli fiscalmente a carico – Incremento del limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico (chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018)

Ai sensi dell’art. 12 del TUIR, sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
A decorrere dall’1.1.2019, il suddetto limite viene incrementato a 4.000,00 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni (art. 1 co. 252 – 253 della L. 205/2017).
Su questo punto, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018, “il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade”. In altri termini, si ritiene corretto prendere a riferimento il numero di anni che compie il figlio nel corso del 2019. Pertanto, per i ragazzi, nati nel 1995, che nel 2019 compiranno 24 anni, la soglia di reddito a cui fare riferimento per verificare lo status di familiare fiscalmente a carico è 4.000,00 euro, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno. Diversamente, per i ragazzi che compiono 25 anni nel 2019:
– il limite reddituale sarà 2.840,51 euro;
– anche se i 25 anni dovessero essere compiuti il 31.12.2019 (e dunque il ragazzo dovesse trascorrere quasi tutto del 2019 come ventiquattrenne).