Perdite su crediti – Novità del DLgs. 147/2015

Secondo quanto previsto dall’art. 101 co. 5 del TUIR, vi sono due tipologie di perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito di impresa:
-le perdite derivanti da procedure concorsuali, dagli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. e dai piani attestati ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F. Tali perdite si caratterizzano per l’immediata deducibilità senza la necessità di fornire alcuna prova ulteriore;
– le perdite per le quali vi sono elementi certi e precisi sull’irrecuperabilità del credito.
Con l’introduzione del DL 83/2012, tali elementi certi e precisi si presumono:
– in caso di crediti di modesta entità quando siano decorsi 6 mesi dalla data di scadenza. Questa presunzione si applica ai crediti non superiori a 5.000,00 euro per le imprese che conseguono ricavi superiori a 100.000.000,00 di euro oppure ai crediti non superiori a 2.500,00 euro per le altre imprese;
– per i crediti oggetto di prescrizione;
– per i crediti stralciati in bilancio in applicazione dei principi contabili.
In merito all’esercizio in cui le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte, si segnala che la deduzione è consentita nell’esercizio di imputazione a bilancio purché detta imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto cancellare il credito in base a corretti principi contabili.

Perdite su crediti – Requisiti per la deducibilità

Il DLgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha modificato nuovamente, disciplinandola in modo chiaro ed esauriente, la disciplina fiscale delle perdite su crediti, fattispecie che, a causa della genericità del testo dell’art. 101 co. 5 del TUIR, che fa riferimento al concetto di “elementi certi e precisi”, dava adito a molteplici contestazioni e contenziosi.
Attualmente la norma tributaria si regge su due postulati:
– la derivazione contabile, nel senso che la rilevazione della perdita deve sempre essere preceduta da un coerente comportamento di bilancio e un credito considerato integralmente esigibile a livello contabile non può originare nessuna perdita deducibile. A tal riguardo, si ricorda che il documento OIC 15 è stato recentemente riformulato, eliminando le incertezze precedenti e indicando chiaramente le situazioni che determinano l’eliminazione del credito dal bilancio;
– la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonostante l’abrogazione dell’art. 37-bis del DPR 600/73, di sindacare le operazioni fittizie, in particolare ove intervenute tra soggetti non indipendenti.
Il legislatore ha, poi, codificato quattro ipotesi in cui gli elementi certi e precisi si presumono sussistenti ex lege. Si tratta delle procedure concorsuali, dei minicrediti, dei crediti prescritti e dei crediti cancellati dal bilancio.

Perdite su crediti – Novità del DLgs. 147/2015

Il DLgs. 147/2015 ha modificato la disciplina delle perdite su crediti al fine, tra l’altro, di rendere certa l’individuazione del periodo di competenza per la deducibilità della perdita relativa:
– ai crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi;
– ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.
Nello specifico, viene stabilito che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui, in alternativa:
– sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, a quello in cui sono decorsi 6 mesi dalla scadenza);
– il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.
La disposizione in esame ha valore retroattivo (a differenza delle altre disposizioni relative alle perdite su crediti introdotte dal DLgs. 147/2015, che si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data del 7.10.2015). Inoltre, non dovrebbero esserci ostacoli ad ammettere una deduzione parziale della perdita sul credito vantato verso un debitore fallito, purché la deduzione avvenga nel rispetto del quantum svalutato a Conto economico nell’esercizio di enunciazione della procedura o in quelli successivi.