La cessione intracomunitaria e la prova dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato

In linea generale, affinché una cessione di beni in un altro paese dell’Unione Europea possa beneficiare del non assoggettamento all’Iva è necessario che sussistano tre presupposti:

  • soggettivo: entrambe le parti devono essere in possesso di partita iva e residenti in differenti Stati appartenenti alla Comunità Europea;
  • oggettivo: l’operazione deve ad oggetto il trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili;
  • territoriale: il bene deve essere fisicamente trasportato o spedito da uno Stato comunitario all’altro.

Il requisito territoriale è quello che richiede un maggiore attenzione da parte dell’impresa che intende porre in essere l’operazione con il cliente estero. Infatti quest’ultima potrebbe essere chiamata, da parte degli organi verificatori, a documentare l’effettivo trasferimento fisico del bene tra Stati diversi, pena il disconoscimento della non imponibilità Iva ed il conseguente assoggettamento all’imposta della cessione intracomunitaria. Sul punto l’Agenzia delle entrate ha emanato diverse risoluzioni, ed in particolare:

  • la n. 345/E/2007 individua nel documento di trasporto la prova idonea a dimostrare il transito di merci verso un Paese UE, da conservare unitamente agli elenchi Intra, alle fatture e alla documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
  • la n. 477/E/2008 ha affrontato il caso delle cessioni “franco fabbrica” in cui il cedente non riesce ad ottenere i documenti di trasporto controfirmati dall’acquirente. In tal caso la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro;
  • la n. 19/E/2013, sempre sulle cessioni “franco fabbrica”, precisa che il CMR elettronico è equivalente al CMR cartaceo in quanto ha lo stesso contenuto ed é idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio italiano. Inoltre, l’Agenzia precisa che la prova dell’avvenuto trasporto dei beni può essere fornita anche con documenti diversi dal CMR cartaceo, tra cui: le informazioni contenute nel sistema informatico del trasportatore ovvero il tracking number tramite il quale si può ricavare il Ddt in formato pdf sottoscritto dal trasportatore; la lettera di presa in carico della merce da parte del trasportatore ed estratti dal registro dello stesso che dimostrano la consegna; l’ordine del cliente e l’attestazione, da parte di quest’ultimo, che conferma l’avvenuta ricezione della merce.

Abitazione principale del contribuente ed iscrizione di ipoteca

La C.T. Prov. di Reggio Emilia, con la sentenza n. 340/3/15, si è pronunciata sulla possibilità che Equitalia iscriva ipoteca per debiti tributari sull’abitazione principale del contribuente. In particolare ha stabilito che l’ipoteca sull’abitazione principale del contribuente può essere disposta anche quando il suddetto immobile non possa essere pignorato, poiché si tratta non di una misura strumentale all’espropriazione ma di un deterrente rispetto al pagamento delle tasse. Nel sistema giuridico attuale, gli immobili del contribuente possono essere pignorati solo se il debito supera, nel complesso, i 120.000,00 euro; tuttavia, se si tratta di abitazione principale, il pignoramento non può mai essere disposto, salvo che l’abitazione sia considerata di lusso. Invece, l’ipoteca può essere adottata se il debito è superiore, nel complesso, a 20.000,00 euro.

Legge di stabilità 2016 e proroga dei bonus per i lavori in casa

Proroga anche nel 2016 dei bonus fiscali del 65% e del 50% rispettivamente per il risparmio energetico e la ristrutturazione edilizia. Inoltre per entrambe le agevolazioni si discute di una possibile estensione con il risparmio energetico che interesserà anche i lavori eseguiti su alloggi popolari mentre la detrazione irpef del 50%, oggi ammessa solo per le abitazioni, agevolerà anche i capannoni delle imprese.  Un’altro ampliamento dovrebbe riguardare il bonus mobili di cui potranno usufruirne le giovani coppie che rinnoveranno l’arredamento pur stando in affitto.

Riforma fiscale: novità dei cinque decreti attuativi

Ecco le principali novità dopo l’approvazione definitiva dei decreti attuativi della legge di riforma fiscale.
Interpelli e contenzioso
L’istituto dell’interpello, ovvero l’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti in merito all’interpretazione di una norma obiettivamente incerta, prevede ora quattro tipologie: ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo. Vengono anche abbreviati i tempi di risposta, per gli interpelli ordinari, da parte dell’Amministrazione finanziaria: si passa da 120 a 90 giorni, mentre in tutti gli altri casi non si possono eccedere i 120 giorni. Vige il principio del silenzio-assenso, quindi se l’Agenzia delle Entrate non risponde entro i termini suindicati diventa operativa la soluzione prospettata dal contribuente.
La mediazione estesa ai tributi locali
La mediazione, prima prevista solo per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, viene ora estesa anche ai tributi locali per le liti fino a 20mila euro. Il contribuente che intende impugnare un avviso di accertamento emesso dall’ente locale dovrà, prima di rivolgersi al giudice tributario, esperire un tentativo di mediazione con l’ufficio tributi.
Ridotto l’aggio della riscossione ad Equitalia
L’aggio riconosciuto ad Equitalia sulla riscossione delle cartelle di pagamento scenderà, dal 1/1/2016, dall’8 al 6 per cento.
Omesso versamenti dell’Iva
La nuova soglia per il reato di omesso versamento dell’Iva passa da 50mila a 250mila euro.
Decadenza dalla rateazione degli avvisi bonari
Per i contribuenti che intendono rateizzare gli avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate viene prevista la decadenza dalla stessa solo se la prima rata viene versata con un ritardo superiore a 7 giorni. Mentre nel corso della rateizzazione non si decade se si omette il versamento di una rata diversa dalla prima per un importo non superiore al 3% del dovuto con un limite di 10mila euro.
Bonus per il rientro in Italia di lavoratori altamente qualificati
E’ prevista una detassazione a favore dei lavoratori con alta qualificazione o specializzazione che, non essendo stati residenti in Italia negli ultimi cinque anni, trasferiscono nuovamente la residenza territorio dello Stato.

La rateazione in fase amministrativa dei contributi Inps

La rateazione dei contributi INPS segue regole differenti a seconda che si tratti di debiti in fase amministrativa oppure di debiti che sono stati già oggetto di formazione di avviso di addebito. La differenza risiede, oltreché nella misura delle sanzioni, anche nella diversa procedura da seguire per la dilazione, infatti nel primo caso l’istanza andrà presentata direttamente all’Istituto mentre nel secondo caso all’Equitalia.
Durata della rateazione
L’Inps concede il pagamento dilazionato fino ad un massimo di 24 mesi mentre in alcuni casi (calamità naturali, ritardi nella riscossione dei crediti verso la P.A., ecc.), a seguito di autorizzazione del Ministero del Lavoro, è possibile un prolungamento fino a 36 mesi.
Presentazione della domanda
L’interessato alla rateazione presenta la domanda online tramite il sito web dell’Inps previa richiesta di un codice pin personale e nella stessa dovrà indicare tutti i debiti esistenti alla data in cui la trasmette. L’invio della domanda può essere effettuato anche per il tramite di un intermediario (commercialista o consulente). L’esame della domanda da parte dell’Inps avviene entro 15 giorni dalla presentazione e l’esito di accoglimento o rigetto viene comunicato all’istante a mezzo fax o pec.
Perfezionamento della domanda e concessione del piano di rateazione
La domanda si perfeziona con l’accettazione del piano di ammortamento e con il pagamento della prima rata. Il mancato versamento di quest’ultima, nel termine fissato dal piano, comporta l’annullamento dell’istanza e preclude al contribuente la possibilità di richiedere una nuova rateazione per gli stessi debiti.
Decadenza dal piano di rateazione
Il contribuente decade dalla rateazione sia per l’omesso pagamento di una rata entro i termini previsti dal piano di ammortamento e sia per l’omesso pagamento dei contributi periodici previsti dalla sua gestione di appartenenza, come ad esempio i contributi trimestrali degli artigiani o commercianti.

Credito d’imposta per la ristrutturazione di alberghi

L’art. 10 del DL 83/2014, disciplinato dal Decreto attuativo 7 maggio 2015, ha istituito un credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere esistenti al 1 gennaio 2012. Sono considerate strutture alberghiere: gli alberghi, i villaggi albergo, le risedenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi e le strutture alberghiere individuate come tali dalla normative regionali. continua a leggere

In arrivo una nuova riammissione alla dilazione delle cartelle Equitalia

Tra le novità più importanti dello schema di D.Lgs di attuazione della delega fiscale, approvato ieri in via definitiva dal Governo, viene prevista la possibilità di accedere ad un ulteriore piano di rateazione da parte di tutti i contribuenti decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata di in vigore del decreto.

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Affitti commerciali non percepiti: quando sono esclusi dalla tassazione

L’articolo 26 del Tuir prevede che i canoni di locazione derivanti da immobili ad uso commerciale concorrono a formare il reddito complessivo a prescindere dalla loro percezione. Tuttavia il contribuente che sia in grado di provare di non aver incassato gli affitti ha diritto a dichiarare la sola rendita catastale dell’immobile. Ciò è possibile solo quando sia intervenuta la risoluzione del contratto a seguito di sfratto per morosità, per inadempimento accertato prima dello sfratto oppure per risoluzione con data certa.
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Fatture insolute e recupero dell’Iva nell’ambito delle procedure concorsuali minori

Con l’articolo 31 del D.Lgs 175/2014, di modifica dell’articolo 26 del DPR 633/72 (testo unico dell’Iva), è stata prevista la facoltà di recuperare l’Iva versata allo Stato, mediante l’emissione di una nota credito, sulle fatture emesse nei confronti di clienti che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito (art. 182bis L.F.) oppure un piano attestato di risanamento (art. 67 L.F).

Tale modifica normativa comporta che, a seguito delle suddette procedere concorsuali, il fornitore/prestatore, che ha emesso una fattura nei confronti di un soggetto in relazione ad operazioni successivamente falcidiate per effetto dell’omologazione, oltre a dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d’impresa, potrà recuperare l’IVA originariamente versata all’Erario al momento dell’effettuazione della fornitura/servizio.

Il termine iniziale per l’emissione della nota credito coincide con la data di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dell’impresa risultante dal Decreto del Tribunale o con la data di pubblicazione del piano di risanamento nel Registro delle imprese.