Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021)

In relazione al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, fra le principali novità previste dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) si segnala:
– la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione di IACP ed enti equivalenti);
– la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate, per le spese sostenute nell’anno 2022;
– l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
– l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno.

Brexit – Accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito – Principio di continuità

Sulla base del documento Commissione Europea 24.12.2020 relativo all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea (UE) e dalla Comunità europea dell’Energia atomica (EURATOM), si rileva, fra l’altro, che, a partire dall’1.1.2021:
– trova applicazione un principio generale di “continuità” di validità delle norme UE, secondo cui i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva IVA 2006/112/CE si applicano per 5 anni dopo la fine del periodo transitorio in relazione alle operazioni, effettuate prima del termine del periodo transitorio, che presentano un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro dell’UE;
– in forza di tale principio, le operazioni che hanno per oggetto beni la cui spedizione o trasporto ha avuto inizio in vigenza del periodo transitorio e conclusione quando detto periodo è finito mantengono la natura di operazioni intra-UE.

Cessione di beni necessari per il contenimento dell’emergenza sanitaria – Aliquota IVA applicabile dal 1.1.2021 – Prestazioni di noleggio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 585)

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 14.12.2020 n. 585, ha chiarito che dall’1.1.2021 sulle cessioni dei beni “anti COVID-19″, tassativamente elencati nell’art. 124 del DL 34/2019, verrà applicata l’aliquota IVA del 5%, a meno che non ricorrano le condizioni per beneficiare dell’aliquota del 4%, prevista dal n. 41-quater della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, come nel caso degli ausili e delle protesi relative a menomazioni funzionali permanenti (cfr. risoluzione n. 253/E/2002).
Il quesito posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria concerneva, tra l’altro, anche la possibilità di applicare, sino al 31.12.2020, l’esenzione IVA (con diritto alla detrazione dell’imposta) sulle prestazioni di noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri destinati da una ASL a soggetti invalidi, posto che, con riferimento a tali beni, sino al 19.5.2020, data di entrata in vigore del DL 34/2020, il fornitore applicava l’aliquota del 4%.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto chiarito precedentemente (v. circolare n. 26/E/2020) con riferimento al fatto che, qualora i beni siano compresi, come nel caso di specie, nella tassativa elencazione prevista dalla norma, l’agevolazione si rende applicabile anche in caso di cessione di beni “dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”.

Somministrazione di alimenti e bevande – Vendite di piatti da asporto – Distinzione ai fini IVA – Utilizzo di applicazioni internet (risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 581)

Con la risposta interpello 14.12.2020 n. 581, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le cessioni di alimenti e bevande preparati secondo una procedura standardizzata, effettuate nei confronti di clienti che possono acquistarli per il tramite di un’applicazione internet e ritirarli presso i locali del ristorante, costituiscono:
– servizi di somministrazione soggetti ad aliquota IVA del 10% se il relativo consumo avviene presso il ristorante;
– cessioni di beni da asporto, soggette ad IVA secondo l’aliquota applicabile a ciascun bene, se il relativo consumo avviene al di fuori dei locali dell’esercente.
L’utilizzo dell’applicazione internet, di per sé, non è sufficiente a ricondurre l’operazione tra le somministrazioni, non rientrando tra gli elementi che, secondo la giurisprudenza comunitaria, qualificano il servizio di ristorazione.
Nel caso specifico, mancando ulteriori servizi aggiuntivi, è ritenuta dirimente la possibilità di consumare i prodotti presso i locali del ristorante.
Si osserva, peraltro, che nel fornire tali chiarimenti l’Agenzia non sembra tenere conto delle recenti aperture mostrate dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05007 del 18.11.2020, con la quale è stata ritenuta ammissibile l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le vendite di cibi da asporto o a domicilio, ove tali operazioni costituiscano modalità integrative dell’abituale attività di somministrazione svolta dall’esercente.

Riduzione del cuneo fiscale – Nuovo “trattamento integrativo” e ulteriore detrazione d’imposta – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29)

La circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29, in relazione al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, ha chiarito che:
– l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa;
– il reddito di lavoro dipendente assoggettato all’imposta sostitutiva del 10%, quale premio di risultato, deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo per la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, non deve essere considerato il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, mentre rilevano i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.
Sono altresì rilevanti la quota esente dei redditi dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati, nonché i redditi assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Accertamenti in scadenza al 31.12.2020 – Slittamento al 31.12.2021

Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015, che opera dalle dichiarazioni presentate nel 2017, relative al 2016), l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
Opera tuttavia l’art. 157 co. 1 del DL 34/2020, secondo cui gli atti impositivi in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020 vanno emessi entro il 31.12.2020 ma notificati dall’1.1.2021 al 31.12.2021.
In virtù di ciò, entro il 31.12.2020 devono essere emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2015 modello UNICO 2016 (2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione). La notifica avverrà però nel corso del 2021.

Seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 – Termine del 16.12.2020 – Ravvedimento operoso

Entro il 16.12.2020 scade il termine entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 (così come ridisciplinata dall’art. 1 co. 738 – 783 della L. 27.12.2019 n. 160).
Ove non si riuscisse a provvedere al versamento dell’imposta entro i termini di legge, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97, che fissa, in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato od omesso pagamento.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, infatti, l’art. 13 co. 3 del DLgs. 471/97 stabilisce che fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal co. 1 dell’art. 13, pari al 30% di ogni importo non versato, “si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
L’omesso/tardivo versamento (art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97) è punito:
– nella misura del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni;
– nella misura del 15%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 90 giorni;
– nella misura del 30%, se il ritardo è superiore a 90 giorni.
Rimane ferma la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso.

Società di comodo – Immobile inagibile – Disapplicazione (risposta Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 591)

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 591 conferma che, se una società ha quale unico bene un immobile inagibile, in quanto in fase di ristrutturazione (nella fattispecie, a seguito di un intervento edilizio “pesante” di cui all’art. 3 co. 1 lett. c), d) e f) del DPR 380/2001), può essere disapplicata la disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94.
Nel caso specifico, posto che l’intervento si è concluso il 9.12.2019, la disapplicazione è concessa per l’intero periodo d’imposta 2019; non è stato, al contrario, ritenuto corretto imputare alla società un reddito minimo commisurato alle risultanze del periodo compreso tra il 10.12.2019 e il 31.12.2019, in cui l’intervento era stato concluso e l’immobile si trovava in uno stato di agibilità.