Indennità a favore di lavoratori autonomi iscritti ad Albi – Divieto di cumulo pensioni e redditi – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”)

L’art. 34 del DL 8.4.2020 n. 23 (decreto “liquidità”) dispone che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020 (“Cura Italia”), i professionisti, potenziali beneficiari, devono intendersi:
– non titolari di trattamento pensionistico (la Relazione illustrativa al decreto specifica che il riferimento è al “trattamento pensionistico diretto”);
– iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Quest’ultima previsione determina l’esclusione dall’indennità erogata dalle Casse private di quei lavoratori autonomi che, per effetto dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quella professionale (ad esempio, come lavoratore subordinato), risultino iscritti a diverse gestioni previdenziali.
Va, inoltre, segnalato che è stato approvato con voto di fiducia dal Senato l’emendamento interamente sostitutivo del Ddl. di conversione del DL 18/2020, che, integrando l’art. 44 co. 2 di tale decreto, limiterebbe l’indennità ai professionisti iscritti “in via esclusiva” agli enti di previdenza privata “e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia”. Le modifiche risultano, dunque, parzialmente difformi dal contenuto dell’art. 34 del DL 23/2020.

Concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato – Fondo centrale di garanzia per le PMI – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”)

L’art. 13 del DL 8.4.2020 n. 23, sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020 (che viene abrogato), prevede una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020, volte a potenziarne, snellirne e ampliarne l’operatività.
Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:
– la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento;
– l’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
– la platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia è estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.
L’ABI ha diffuso una circolare per dare attuazione alle nuove misure.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Estensione all’acquisto di dispositivi di protezione individuale – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”)

L’art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 estende l’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, di cui all’art. 64 del DL 18/2020, alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Nello specifico, stando alla Relazione illustrativa, sono quindi incluse le spese relative a:
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
– l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
– i detergenti mani e i disinfettanti.

Cause di disapplicazione delle società di comodo – Effetti della diffusione del Coronavirus – Emendamento al DL 18/2020 (“Cura Italia”)

Il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 18/2020 introduce, per il 2020, una causa di disapplicazione “generalizzata” della disciplina delle società di comodo.
Nello specifico, viene previsto che per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell’attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:
– società di comodo, di cui all’art. 30 della L. 724/94;
– società in perdita sistematica, di cui all’art. 2 co. 36-decies e 36-undecies del DL 138/2011.
Oltre al periodo di imposta 2020 “solare” sarebbe dunque “coperto” il periodo di imposta “non solare” 2020/2021.
La disapplicazione dovrebbe riguardare tutti i soggetti, indistintamente.
Il riferimento puntuale al periodo in corso al 31.12.2020 rende possibile la disapplicazione per il 2020 (oppure per il 2020/2021) sia della disciplina delle società non operative, sia di quella delle società in perdita sistematica.

Premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo 2020 – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Spettanza in caso di assenza – Esclusione – Calcolo dell’agevolazione (ris. Agenzia delle Entrate 9.4.2020 n. 18)

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 9.4.2020 n. 18, ha reso ulteriori chiarimenti in merito al calcolo del premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo previsto dall’art. 63 del DL 18/2020, fornendo anche esemplificazioni numeriche.
Tra i principali chiarimenti, si segnalo i seguenti:
– il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);
– ai fini del calcolo del bonus spettante può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”) – Calcolo del fatturato – Modalità

Al fine dell’accesso al rinvio dei versamenti fiscali e contributivi per i mesi di aprile e maggio 2020, l’art. 18 del DL 23/2020 richiede una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in misura del 33% o del 50%, a seconda che i ricavi o compensi 2019 siano inferiori o meno alla soglia di 50 milioni) nel mese oggetto del versamento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
La nozione di “fatturato” o di “corrispettivi” è rinvenibile negli obblighi di annotazione di fatture e corrispettivi negli appositi registri di cui all’art. 23 o 24 del DPR 633/72 (tenendo conto che gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici sostituiscono gli obblighi di annotazione di cui all’art. 24 del DPR 633/72).
I soggetti esonerati dagli adempimenti IVA (in quanto adottano il regime ex art. 36-bis del DPR 633/72) dovranno, però, fare riferimento alle registrazioni nei libri contabili previsti dal DPR 600/73 ai fini delle imposte sui redditi (es. libro giornale).

Acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2020 – Applicazione del metodo previsionale – Riduzione della misura all’80% – Inapplicabilità di sanzioni e interessi – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”)

L’art. 20 del DL 23/2020 prevede l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti “solari”), qualora l’importo corrisposto sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa a detto periodo (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).
In pratica, viene disposta la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020, se questi vengono calcolati con il c.d. criterio previsionale.

Sospensione delle perdite di capitale e dei finanziamenti soci e rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”)

Il DL 8.4.2020 n. 23 proroga all’1.9.2021 l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019, salve le disposizioni in vigore dal 16.3.2019.
Dal 9.4.2020 e fino al 31.12.2020 non si applicano – per le fattispecie verificate in corso degli esercizi chiusi entro tale data – gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6, 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società (artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.).
Nel bilancio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività (art. 2423-bis co. 1 n. 1) c.c.) può essere operata, se sussistente nell’ultimo bilancio chiuso prima del 23.2.2020, salvo l’art. 106 del DL 18/2020. La previsione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23.2.2020 e non ancora approvati.
Per le operazioni di risanamento precedenti l’epidemia, è prevista la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati e degli accordi omologati con scadenza tra il 23.2.2020 ed il 31.12.2021.
Nei procedimenti per l’omologazione pendenti al 23.2.2020, è possibile chiedere un termine (non prorogabile) massimo di 90 giorni per un nuovo piano ed una nuova proposta, nonché modificare i termini di adempimento (per non più di 6 mesi).
Salvi alcuni casi, sono improcedibili i ricorsi per fallimento depositati tra il 9.3.2020 ed il 30.6.2020 e sono sospesi i termini di cui agli artt. 10 e 69-bis del RD 267/42.
È prorogata all’11.5.2020 la sospensione dei termini per i procedimenti civili (inclusi quelli concorsual

Sospensione degli adempimenti contributivi – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Istruzioni operative (circ. INPS 9.4.2020 n. 52)

L’INPS, con la circ. 52/2020, fornisce le istruzioni operative circa la sospensione degli adempimenti contributivi disposta dagli artt. 61, 62 e 37 del DL 18/2020 (“Cura Italia”).
La sospensione trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e dei committenti e liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
Dal punto di vista operativo, per la sospensione disposta dall’art. 61 del DL 18/2020 vengono attribuiti i codici “7L” e “7M” (quest’ultimo per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, ad eccezione dei soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori).
Per la compilazione degli UniEmens è necessario utilizzare il codice “N967″ (“N968″ per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
Per la sospensione di cui all’art. 62 co. 2 del DL 18/2020, le aziende interessate, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, dovranno inserire il codice di nuova istituzione “N969″.