Con la circolare 27.11.2015 n. 194, l’INPS ha fornito alcune istruzioni applicative relative al percorso delle politiche attive definite dal decreto attuativo del Jobs act (DLgs, 150/2015).
In particolare, viene precisato:
– per quanto concerne la disciplina della Naspi, che il disoccupato la mantiene anche nel caso di rioccupazione (purché dall’attività derivi un reddito annuo inferiore agli 8.000,00 euro per i redditi da lavoro dipendente e a 4.800,00 euro per il lavoro autonomo e ne dia comunicazione preventiva all’INPS);
– in merito all’accertamento dello stato di disoccupato, che il decreto individua due modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità di lavoro (la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, costituito dall’Anpal e la presentazione della domanda di Naspi e di Dis- Coll).
Lavoratori stagionali e Nuova assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)
Nel corso di un’interrogazione presso la Commissione lavoro della Camera, il sottosegretario al Lavoro è intervenuto in materia di NASpI, precisando che, dopo la norma transitoria introdotta per il 2015, non ci saranno altri interventi riguardanti il calcolo della durata del relativo trattamento per i lavoratori stagionali. Sul punto, si ricorda che l’art. 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22 ha stabilito che la NASpI abbia una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Le settimane lavorate, però, possono essere “valorizzate” una volta sola. Questo significa, per esempio, che un lavoratore stagionale impiegato per 24 settimane, al termine del periodo di lavoro può contare su 12 settimane di NASpI perché gli eventuali periodi di impiego degli anni precedenti già utilizzati per ottenere l’ammortizzatore sociale non sono più utili.
Quindi, ipotizzando che lavori solo 24 settimane all’anno, il lavoratore avrà sempre solo al massimo 12 settimane di NASpI.
Con il DLgs. 148/2015 è stato introdotto, solo per il 2015, un meccanismo di favore per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, valorizzando anche i periodi contributivi già utilizzati in passato, in modo da garantire un trattamento fino a 6 mesi. Tuttavia, come sottolineato nell’interrogazione parlamentare, dal prossimo anno si applicherà la normativa originaria del DLgs. 22/2015, con conseguente riduzione della NASpI per questo novero di lavoratori.
Licenziamento e dimissioni: quando spetta la NASpI
Ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI va, inoltre, riconosciuta anche:
– ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa;
– nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Giusta causa
Con circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l’INPS ha chiarito che per giusta causa si devono intendere le dimissioni che avvengano a titolo esemplificativo:
– dal mancato pagamento della retribuzione;
– dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
– dal c.d. mobbing;
– dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
– dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
– dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Dimissioni durante la maternità
La NASpI spetta, inoltre, anche in caso di dimissioni presentate durante il periodo maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
A tal proposito si ricorda che l’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Quindi la lavoratrice conserva il diritto:
•al Trattamento di Fine Rapporto;
•all’indennità di disoccupazione (adesso NASpI), se ne possiede i requisiti.
Risoluzione consensuale
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’INPS ha precisato che la stessa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Licenziamento disciplinare
Con riferimento al licenziamento disciplinare l’Istituto ha chiarito che la nuova indennità di disoccupazione può essere riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.
Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione
Sempre con la citata circolare INPS n. 142/2015, è stato chiarito che l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI.