Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 23.6.2021).

Nell’ambito delle risposte fornite nell’edizione speciale di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione del 50% della detrazione prevista in caso di interventi su immobili ad uso promiscuo troverà applicazione anche con riferimento alle spese sostenute dal coniuge del professionista.
Inoltre, è stata riconosciuta la possibilità di beneficiare del superbonus del 110% nel caso di un intervento di sostituzione di una caldaia oggetto, in precedenza, dell’ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) o, ancora, nell’ipotesi di sostituzione di infissi già oggetto di ecobonus (art. 14 del DL 63/2013), con altri più performanti.
Per quanto, infine, attiene gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici è stato chiarito che il contribuente potrà accedere al superbonus del 110% anche nelle more del perfezionamento del contratto con il GSE (requisito richiesto dall’art. 119 co. 7 del DL 34/2020), a condizione, tuttavia, che il beneficiario risulti in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza presentata al GSE medesimo.

Contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” – Ulteriori chiarimenti (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 24.6.2021 nn. 438 – 445)

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 24.6.2021 nn. 438 – 445, ha fornito ulteriori indicazioni in merito al contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” (art. 1 del DL 41/2021).
In estrema sintesi:
– le risposte nn. 439, 444 e 445 ribadiscono che, ai fini dei requisiti per l’accesso al contributo, l’affitto d’azienda non interrompe la continuità aziendale;
– le risposte nn. 440 e 441 confermano che per i distributori di carburanti l’ammontare dei ricavi deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
– la risposta n. 443 afferma che il contributo “Sostegni” non rileva ai fini della determinazione della soglia dei ricavi/compensi per l’accesso al regime forfetario;
– la risposta n. 438 chiarisce che ai fini del computo del fatturato, nell’ambito dell’editoria rilevano solo le copie di libri vendute, spedite o consegnate, e non quelle che siano state semplicemente stampate e stoccate in magazzino;
– la risposta n. 442 conferma che nella nozione di fatturato rientrano non soltanto i ricavi di cui all’art. 85 del TUIR, ma anche altre componenti di reddito, come le plusvalenze.