Nuova Sabatini per il settore agricolo e della pesca

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare del 8 ottobre 2015 n.74940, ha fornito chiarimenti relativi a termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese appartenenti ai settori agricolo, forestale e zone rurali e al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

In arrivo 65mila lettere per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA

L’Agenzia delle entrate sollecita i ritardatari dell’Iva 2015. Sono 65 mila, secondo il comunicato stampa diffuso dall’amministrazione, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione relativa all’anno 2014 entro la scadenza del 30 settembre scorso, oppure hanno presentato una dichiarazione incompleta, priva di dati contabili. Questi contribuenti stanno per ricevere l’invito a mettersi in regola e potranno regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece coloro che hanno presentato la dichiarazione Iva con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi e beneficiare così delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Demansionamento del lavoratore – Onere della prova (Cass. 25.9.2015 n. 19044)

Con la sentenza n. 19044/2015, la Cassazione ha statuito che il lavoratore, che voglia denunciare in giudizio un affermato demansionamento, ha l’onere di allegare circostanze significative dell’inadempimento datoriale (avendo riguardo alla descrizione delle mansioni da ultimo assegnategli e al raffronto tra queste e i compiti svolti prima del presunto demansionamento).
Tale pronuncia è in contrasto con la sentenza n. 18223 del 17.9.2015, con cui la Cassazione aveva affermato che l’onere della prova della corrispondenza delle mansioni rispetto alla qualifica posseduta gravasse, invece, sul datore di lavoro.
Sull’argomento vi è un contrasto giurisprudenziale, anche a livello di Sezioni Unite della Cassazione. In particolare, mentre con la pronuncia n. 4766/2006, le Sezioni Unite hanno affermato che il lavoratore deve limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava invece il fatto estintivo dell’altrui pretesa, con la sentenza n. 5454/2009, i giudici hanno stabilito che l’onere della prova graverebbe in misura paritaria sia sul datore di lavoro che sul dipendente.

Massime del Notariato di Firenze, Pistoia e Prato in materia di recesso

Fra i nuovi principi di comportamento elaborati dall’Osservatorio societario del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Prato vi sono i seguenti:
– la possibilità di stabilire in ogni tempo per i soci di società di persone e di srl il diritto di recesso dalla società, anche senza una causa legale o convenzionale di recesso;
– la possibilità, nel caso di srl amministrata da un Consiglio di amministrazione, di riservare per statuto a uno o più amministratori nominati da singoli soci o dai soci di minoranza il diritto di veto con riferimento alle decisioni sul compimento di alcuni atti oppure operazioni;
– la possibilità di prevedere per statuto l’attribuzione a taluno degli amministratori la qualifica di amministratore delegato.

Lavoratori stagionali e Nuova assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)

Nel corso di un’interrogazione presso la Commissione lavoro della Camera, il sottosegretario al Lavoro è intervenuto in materia di NASpI, precisando che, dopo la norma transitoria introdotta per il 2015, non ci saranno altri interventi riguardanti il calcolo della durata del relativo trattamento per i lavoratori stagionali. Sul punto, si ricorda che l’art. 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22 ha stabilito che la NASpI abbia una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Le settimane lavorate, però, possono essere “valorizzate” una volta sola. Questo significa, per esempio, che un lavoratore stagionale impiegato per 24 settimane, al termine del periodo di lavoro può contare su 12 settimane di NASpI perché gli eventuali periodi di impiego degli anni precedenti già utilizzati per ottenere l’ammortizzatore sociale non sono più utili.
Quindi, ipotizzando che lavori solo 24 settimane all’anno, il lavoratore avrà sempre solo al massimo 12 settimane di NASpI.
Con il DLgs. 148/2015 è stato introdotto, solo per il 2015, un meccanismo di favore per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, valorizzando anche i periodi contributivi già utilizzati in passato, in modo da garantire un trattamento fino a 6 mesi. Tuttavia, come sottolineato nell’interrogazione parlamentare, dal prossimo anno si applicherà la normativa originaria del DLgs. 22/2015, con conseguente riduzione della NASpI per questo novero di lavoratori.

ISEE – Chiarimenti del Ministero del Lavoro e dell’INPS

Tra le diverse precisazioni fornite dall’INPS e dal Ministero del Lavoro nell’ambito delle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), si sottolinea l’obbligo, ai fini ISEE, di seguire le regole fiscali per dichiarare i redditi fondiari dei beni non locati.
Di conseguenza, va indicata la rendita rivalutata – ossia il 5% per i fabbricati nonché il 5% oppure il 15% per i terreni – ed, eventualmente anche la maggiorazione di un terzo qualora l’immobile sia a disposizione. In particolare, vanno copiati i dati dalla dichiarazione dei redditi o vanno calcolati se si è esonerati dalla presentazione di tale dichiarazione. Tra gli altri chiarimenti di rilievo, si segnala anche la non rilevanza ai fini ISEE del riscatto anticipato del fondo pensioni, in quanto assimilato al trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) e pertanto irrilevante al tal fine, mentre rileva per intero ai fini ISEE il conto corrente del libero professionista, utilizzato sia per fini personali che professionali, in quanto non è possibile operare una distinzione tra il conto corrente intestato alla persona fisica e quello al professionista.

Medici di base e IRAP (risposta a interrogazione parlamentare del 29.10.2015)

Con la risposta all’interrogazione parlamentare del 29.10.2015, in merito all’assoggettamento ad IRAP dei medici di base, è stato ribadito che la mera disponibilità di uno studio attrezzato non può essere considerato di per sé indice di autonoma organizzazione poiché le attrezzature detenute (in base ai parametri di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale) rientrano nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Diversamente, la presenza di elementi ulteriori rispetto allo standard convenzionale (tra cui vanno ragionevolmente compresi anche terzi collaboratori) dovrebbe configurare la sussistenza del presupposto oggettivo del tributo (nello stesso senso, circ. Agenzia Entrate 28/2010, § 4).
Peraltro, nella risposta viene ricordato il contrasto esistente a livello giurisprudenziale in ordine alla rilevanza dell’impiego di personale al fine dell’assoggettamento, o meno, ad IRAP del contribuente; contrasto che ha spinto la Suprema Corte a sottoporre al Primo Presidente l’opportunità di devolvere la questione alle Sezioni Unite (cfr. ordinanze 13.3.2015 n. 5040 e 27.3.2015 n. 6330).

Tutele per i lavoratori autonomi – Novità del Ddl. collegato al Ddl. di stabilità 2016

Fra le misure di tutela previste nel bozza di Ddl. sul lavoro autonomo, che costituirà un “collegato” alla Ddl. di Stabilità 2016, e che è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri il 15.9.2015 vi sono le seguenti:
– gli interessi di mora per i ritardati pagamenti si applicheranno anche ai contratti tra imprese e lavoratori autonomi e tra lavoratori autonomi;
– le spese per la formazione (master, corsi, congressi) saranno integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, lo sconto fiscale si amplia così rispetto alla disciplina attuale (ora limitato al 50% di quanto speso);
– l’indennità di maternità è riconosciuta dall’INPS, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività;
– le amministrazioni pubbliche devono incentivare la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti, anche adattando, laddove possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione.

Moratoria sulla Sabatini

Lo scorso 31 marzo 2015 è stato firmato l’accordo per il credito 2015 dall’Abi e dalle associazioni imprenditoriali con l’obiettivo di sostenere l’accesso al credito delle pmi. In esso è stabilita la possibilità per le imprese che beneficiano del contributo “nuova Sabatini – beni strumentali” per acquistare nuovi macchinari, impianti e attrezzature, con un finanziamento bancario o in leasing, di usufruire della sospensione di 12 mesi se la durata del finanziamento non supera quella prevista dallo strumento, cioè 5 anni dalla stipula del contratto. In sostanza, possono sospendere o allungare i mutui e le operazioni di leasing.

Accesso al regime fiscale agevolato per lavoratori dipendenti e pensionati – Novità del Ddl. di stabilità 2016

Il Ddl. di stabilità 2016 si propone di aumentare l’ambito applicativo del regime forfetario per autonomi andando a modificare il requisito d’accesso relativo al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, rispettivamente ai sensi degli artt. 49 e 50 del TUIR. In particolare, verrebbe:
– abrogata la previsione secondo cui, per accedere o permanere nel regime, tali redditi devono essere inferiori, nell’annualità precedente, a quelli conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione;
– inserita una nuova causa di esclusione dal regime per gli imprenditori e i lavoratori autonomi che percepiscano redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 30.000,00 euro nell’anno precedente; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato (ad esempio, in caso di precedente licenziamento).
Tale previsione andrà coordinata con quella – che si intenderebbe introdurre con la legge di stabilità 2016 – che consente di usufruire dell’aliquota d’imposta del 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.