Dichiarazione integrativa speciale – Iter di conversione in legge del DL 119/2018 – Proposta di abolizione

Viene data notizia di un possibile accordo, raggiunto in data 16.11.2018 in seno al Governo, relativo alla proposta di abrogare, in sede di conversione del DL 119/2018, la dichiarazione integrativa speciale, disciplinata dall’art. 9 del menzionato decreto.
Invece, viene proposta la definizione degli avvisi bonari, per i contribuenti che, pur avendo dichiarato il reddito, non hanno versato le imposte.

Presentazione della domanda di ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici – Utilizzo del canale telematico

Con decorrenza 1.12.2018, le domande per richiedere la ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica, senza più quindi la possibilità di optare per la modalità cartacea, così come previsto per il periodo transitorio – in scadenza il 30.11.2018 – indicato dall’INPS con il messaggio 25.9.2018 n. 3494.
Operativamente, la presentazione dell’istanza è possibile tramite web, utilizzando direttamente i servizi on line presenti sul portale dell’INPS, oppure recandosi presso i Patronati o chiamando il Contact Center Integrato.
Per quanto riguarda la presentazione della domanda tramite Web, si evidenzia che, dopo aver superato la fase di autenticazione con Codice Fiscale e PIN, nella pagina iniziale è disponibile l’accesso alle funzionalità “Inserisci Domanda” e “Ricerca tutte le tue Domande”.
L’utente deve quindi compilare il modulo proposto dalla procedura, tenendo conto che i dati anagrafici e parte dei dati di contatto sono precompilati in base alle informazioni legate all’utenza con la quale è stato effettuato l’accesso al portale.
Una volta inviata, la domanda sarà immediatamente visualizzabile nell’elenco delle proprie domande di ricongiunzione, con la possibilità di stampare la ricevuta di protocollo e consultare lo stato di avanzamento della pratica.

Ticket di licenziamento – Chiusura di cantieri edili (messaggio INPS 24.10.2018 n. 3933)

Nelle ultime settimane molti datori di lavoro stanno ricevendo una lettera dall’INPS in cui si sollecita il pagamento del ticket licenziamento – previsto dal 2013, salvo alcune eccezioni, nei casi di fine rapporto a tempo indeterminato che fanno sorgere il diritto teorico del lavoratore a percepire la NASpI – anche quando non è dovuto.
Tale contributo non è in particolare dovuto nel settore delle costruzioni edili per completamento dell’attività e chiusura del cantiere.
Con il messaggio 3933/2018, l’INPS ha ricordato l’esenzione in caso di fine cantiere, precisando però che spetta al datore di lavoro comprovare la condizione di esonero se non ha indicato il codice 1M o 1N nel flusso Uniemens come indicato nel messaggio 4269/2016. Il datore di lavoro non può ignorare la richiesta di pagamento, anche se ha ragione, ma deve presentare la relativa documentazione all’INPS.
In caso di richiesta non fondata e non relativa al settore edile  occorre invece fare ricorso.

Regno Unito – Brexit – Effetti fiscali

Il Governo britannico ha approvato il testo dell’accordo siglato tra Regno Unito ed Unione europea avente ad oggetto la c.d. “Brexit”.
In termini generali:
– l’accordo entra in vigore il 30.3.2019, data fissata per la separazione dall’Unione europea;
– è, però, prevista una fase transitoria, che dura sino al 31.12.2020, in cui il diritto dell’Unione, pur con numerose eccezioni, continua ad esplicare efficacia.
Per quanto riguarda l’IVA, continua ad applicarsi tutta la disciplina della direttiva 2006/112/CE se i beni sono trasportati o spediti dall’Unione europea al Regno Unito, o viceversa, prima della fine di detto periodo transitorio; termini più ampi sono però previsti per i rimborsi (i quali possono essere richiesti entro il 31.3.2021) e per le dichiarazioni presentate in applicazione del regime del MOSS (le quali possono essere rettificate sino al 31.12.2021).
Per quanto riguarda, invece, le imposte sui redditi, tra le direttive applicabili anche dopo la fine del periodo transitorio vengono citate:
– la direttiva 2011/16/UE sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali;
– la direttiva 2016/1164/UE contro l’elusione fiscale (c.d. ATAD).
Non sono, invece, menzionate in modo espresso le disposizioni comunitarie che regolano l’esenzione da ritenuta sui dividendi, sugli interessi e sulle royalties infragruppo.

Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Bozza di DLgs. attuativo della L. 155/2017 – Procedura di allerta

Il DLgs. recante il Codice della crisi di impresa, in attuazione della L. 155/2017, valorizza gli strumenti per la previsione e l’anticipazione della crisi di impresa. Tra questi, la procedura di allerta si articola in allerta “interna” (mediante la valutazione di indicatori di crisi) e allerta a seguito di segnalazione da parte dei creditori qualificati. Per la prevenzione della crisi sono anche previsti obblighi organizzativi di istituire presidi per la rilevazione tempestiva della crisi.

Innalzamento della soglia di ricavi/compensi a 65.000,00 euro – Novità del Ddl. di bilancio 2019 – Calcoli di convenienza

Sulla base delle simulazioni effettuate dal CNDCEC, il risparmio fiscale derivante dall’estensione del regime forfetario, ex L. 190/2014, alle persone fisiche con partita IVA fino a 65.000,00 euro di ricavi/compensi ammonterebbe, nelle situazioni più favorevoli, fino a 12.600,00 euro circa.
I vantaggi saranno ancora più estesi a decorrere dal 2020, quando diventerà operativa l’ulteriore imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali e professionisti con ricavi/compensi da 65.001,00 a 100.000,00 euro.
I vantaggi fiscali di tali misure, uniti alla causa ostativa rappresentata dal contemporaneo possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni e società a responsabilità limitata, determinerà la disgregazione delle attività economiche e professionali svolte in forma associata a favore di quelle individuali.
Vanno, quindi, valutati positivamente alcuni emendamenti tecnici volti a rimuovere detta causa ostativa o, quanto meno, a trasformarla in mera circostanza che impone di tenere conto anche della quota parte di fatturato della società o associazione imputabile alla partita IVA individuale che vi partecipa, ai fini della verifica del superamento della soglia di ricavi/compensi, come già avviene nei casi di esercizio contemporaneo di più attività.

Obbligo di fatturazione elettronica – Fatture differite e obbligo di conservazione per i forfetari (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 15.11.2018)

Nell’ambito del Videoforum organizzato da Italia Oggi in collaborazione con Teamsystem il 15.11.2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.
In particolare, è stato chiarito che:
– non sussiste l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture da parte dei soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011 o in regime forfetario ex L. 190/2014 (in quanto soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015);
– il professionista che invia al cliente un avviso di parcella con la descrizione dei servizi resi potrà usufruire della fatturazione differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, emettendo fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui incassa il corrispettivo;
– nel caso in cui un soggetto passivo IVA gestisca contestualmente fatture elettroniche e fatture analogiche, non vi è l’obbligo di istituire registri sezionali distinti.

Riporto delle perdite per le imprese minori – Novità del Ddl. di bilancio 2019

Secondo quanto previsto dal Ddl. di bilancio 2019, le imprese soggette all’IRPEF, in contabilità ordinaria o semplificata, potranno scomputare le perdite, a partire da quelle realizzate nel 2018, esclusivamente dai redditi d’impresa e riportarle in avanti senza limiti di tempo (quindi anche oltre il quinto anno successivo), ma in misura non superiore all’80% dei redditi conseguiti in ciascuno degli anni successivi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Si pongono alcune problematiche interpretative in merito al regime transitorio.
Infatti, è stato previsto che la nuova disciplina sul riporto delle perdite si applica dal 2018, ma non è stata precisata la sorte delle perdite maturate dalle imprese IRPEF in contabilità ordinaria anteriormente al 2018 (che sarebbero state riportabili non oltre il quinto anno successivo).
Per evitare un “doppio binario” per l’utilizzo delle perdite, si dovrebbe applicare l’impostazione suggerita dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 53 (in materia di riporto delle perdite IRES), secondo cui la nuova disciplina era applicabile anche alle perdite maturate nei periodi anteriori a quello di entrata in vigore del nuovo regime.

LE FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SULLA ROTTAMAZIONE-TER

1)    Quali sono i debiti che rientrano nella Definizione agevolata 2018?

Il Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

2)    Quali sono le novità introdotte dal D.L. n. 119/2018?

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

·         un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;

·         un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

3)    Dopo aver compilato il modulo DA-2018, come posso presentarlo?

Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec) possono inviare il modulo DA-2018, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-2018 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it). In alternativa il modulo di adesione può essere anche consegnato agli sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia). Nella sezione “Trova sportello” del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile individuare lo sportello più facile da raggiungere e il percorso per arrivarci, i contatti, gli orari e i giorni di apertura.

4)    Dopo che ho presentato la dichiarazione di adesione, cosa succede?
ll Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una “Comunicazione” di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l’Agente della Riscossione comunicherà l’ammontare del debito ammesso alla Definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento.
5)    Dove posso pagare le rate della Definizione agevolata 2018?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali: portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; App EquiClickü sportelli bancari; uffici postali; home banking; punti Sisal e Lottomatica; tabaccai convenzionati con Banca 5; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat; compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione; sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

6)    Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della Definizione agevolata 2018. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

7)    Se ho un contenzioso con Agenzia delle Entrate-Riscossione, posso comunque richiedere la Definizione agevolata?

Sì, il Decreto Legge n. 119/2018 lo consente; tuttavia, per aderire è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

8)    Risiedo in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Cosa accade per queste popolazioni?

Coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 e hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”) e la loro richiesta è stata accolta potranno effettuare il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di Definizione agevolata in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o in 10 rate consecutive di pari importo (fino a 5 anni), con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 31 luglio 2019. Per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato a decorrere dal 1° agosto 2019. A tal fine, senza alcun adempimento a loro carico (quindi senza necessità di presentare una nuova dichiarazione di adesione), l’Agente della Riscossione, invierà, entro il 30 giugno 2019, una nuova “Comunicazione” con la nuova ripartizione dell’importo dovuto. Coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 e non hanno aderito alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”) potranno aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) presentando la specifica dichiarazione di adesione.

9)    Ho aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) prevista dal D.L. n. 148/2017. Devo presentare la dichiarazione di adesione per la “rottamazione-ter” per gli stessi carichi?

Per coloro che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” e si metteranno in regola entro il 7 dicembre 2018, pagando l’importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non è necessario presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione e saranno automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione-ter”. Quindi il versamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019, come stabilito dal D.L. 119/2018, senza alcun adempimento a carico dei contribuenti apposita “Comunicazione” unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute con le nuove scadenze.