Regime fiscale agevolato per gli autonomi e novità della legge di stabilità 2016

A seguito dell’abrogazione del regime di vantaggio dall’1.1.2016, è incerto se i soggetti che avevano scelto tale regime per la nuova attività avviata nel 2015 possano continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale (quinquennio o fino ai trentacinque anni di età), oppure debbano disapplicarlo per confluire, ove possiedano i requisiti, nel regime forfetario ex L. 190/2014.
E’ ragionevole ritenere che il regime di vantaggio possa continuare ad essere applicato sulla base delle seguenti argomentazioni:
– sulla base del principio di non discriminazione di trattamento tra minimi nati in anni differenti e per il principio di ragionevolezza per cui non avrebbe senso logico “nascere” in un regime per poi mantenerlo soltanto per un solo esercizio;
– in forza dell’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014 che stanzia, fino al prossimo 2020, le risorse necessarie a coprire i minori introiti nelle casse dello Stato derivanti dalla reintroduzione del regime agevolato.

Accesso al regime fiscale agevolato per lavoratori dipendenti e pensionati – Novità del Ddl. di stabilità 2016

Il Ddl. di stabilità 2016 si propone di aumentare l’ambito applicativo del regime forfetario per autonomi andando a modificare il requisito d’accesso relativo al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, rispettivamente ai sensi degli artt. 49 e 50 del TUIR. In particolare, verrebbe:
– abrogata la previsione secondo cui, per accedere o permanere nel regime, tali redditi devono essere inferiori, nell’annualità precedente, a quelli conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione;
– inserita una nuova causa di esclusione dal regime per gli imprenditori e i lavoratori autonomi che percepiscano redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 30.000,00 euro nell’anno precedente; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato (ad esempio, in caso di precedente licenziamento).
Tale previsione andrà coordinata con quella – che si intenderebbe introdurre con la legge di stabilità 2016 – che consente di usufruire dell’aliquota d’imposta del 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Requisiti di accesso al nuovo regime forfettario

La legge di stabilità 2015 ha istituito un nuovo regime fiscale agevolato per professionisti ed imprese ed ha, quindi, abrogato a far data dal 1 gennaio 2015 i seguenti regimi “di favore”:

  • regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
  • regime per gli “ex minimi”;
  • regime delle nuove iniziative produttive.
L’accesso al nuovo regime presuppone il possesso di requisiti soggetti ed oggettivi, ed è fruibile sia da coloro che iniziano l’attività nel 2015 e sia da coloro che sono già in possesso di partita iva.
REQUISITO SOGGETTIVO
L’ambito soggettivo di tale regime è circoscritto alle pesone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione.
REQUISITI OGGETTIVI
I requisiti oggettivi attengono ai ricavi/compensi, alle spese per il personale, al valore dei beni strumentali ed alla prevalenza del reddito di lavoro autonomo o d’impresa per coloro che dichiarano contemporanemante a questi ultimi anche redditi di lavoro dipendente. Vediamoli piu dettagliatamente:
  • RICAVI/COMPENSI: i ricavi o compensi, relativi all’anno solare precedente, non devono essere superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata. Tali soglie variano dai 15.000 euro delle attività professionali ai 40.000 delle attività commerciali. Per la consultazione delle stesse si rimanda alla tabella allegata alla legge di stabilità. I suddetti ricavi e compensi devono essere ragguagliati ad anno nel caso di inizio attività in corso d’anno;
  • SPESE PER IL PERSONALE: le spese per il personale non devono superare i 5.000 euro. Per spese del personale si intendono il lavoro dipendente, il lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, compensi all’imprenditore ed ai suoi familiari ed utili erogati sotto forma di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • VALORE DEI BENI STRUMENTALI: il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali alla chiusura dell’anno precedente non deve superare 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite: 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del tuir; 3) i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento; 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti ed utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Rispetto al precedente regime dei minimi è utile evidenziare due novità. La prima attiene alle modalità di computo dei beni in locazione e/o noleggio i quali nel precedente regime erano computati sulla base dei canoni corrisposti mentre nell’attuale regime rilevano sulla base del valore normale. La   seconda attiene all’irrilevanza dei canoni corrisposti per gli immobili utilizzati nell’impresa o nella professione sulla base di un contratto di locazione che nel previgente regime rientravano nel computo dei 15.000 euro mentre nell’attuale regime sembrerebbero esclusi dalla verifica dei 20.000 euro.
  • PREVALENZA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO O D’IMPRESA:i soggetti che dichiarano contemporaneamente redditi di lavoro dipendente o assimilato e redditi di lavoro autonomo o d’impresa possono accedere al regime al nuovo regime agevolato se i redditi conseguiti nell’attività d’impresa o professionale,nell’anno precedente, sono prevalenti rispetto a  quelli di lavoro dipendente/assimilato. Questa prevalenza non è richiesta se la somma dei redditi di impresa/professionale e quello dipendene/assimilato è minore o uguale a 20.000 euro o se il rapporto di lavoro dipendente/assimilato è cessato.
I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi.