Rateizzazione della cartella di pagamento – Effetti sul fermo amministrativo – Possibili modifiche

L’art. 19 del DPR 602/73, nella versione post DLgs. 159/2015, stabilisce che, presentata (e poi accolta) la domanda di dilazione, l’Agente della riscossione non può adottare nè l’ipoteca esattoriale nè il fermo delle auto; tuttavia, rimangono valide le misure cautelari già in essere.
Quindi, se il fermo fosse stato disposto, per la sua cancellazione è necessaria l’estinzione completa del debito.
In base ad indiscrezioni provenienti dalla stampa specializzata, l’amministratore di Equitalia Ruffini è in procinto di predisporre alcune linee operative per mitigare detta situazione. Nello specifico, si prevede, in via interpretativa, di consentire la circolazione del veicolo dopo il pagamento della prima rata, mediante una sorta di “liberatoria” da presentare al PRA, che avrebbe l’effetto di sospendere il

Dilazione dei ruoli: domanda di riammissione entro il 23/11

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarvi che con il D.Lgs. n.159/2015 sulla semplificazione e razionalizzazione della riscossione, è diventata concreta la possibilità, per precedenti rateizzazioni decadute dal 22 ottobre 2013 fino al 21 ottobre 2015, di essere riammesse al beneficio della dilazione, tramite apposita istanza, da presentare entro il termine improrogabile del 23 Novembre.

Buona lettura

Studio Associato D’Amico

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Novità del DLgs. 24.9.2015 n. 159 – Effetti sul fermo amministrativo

In base alle novità apportate dal DLgs. 159/2015 all’art. 19 del DPR 602/73, viene esteso al fermo dei beni mobili registrati quanto in precedenza contemplato per l’ipoteca esattoriale. Ora, la domanda di dilazione inibisce l’adozione del fermo e dell’ipoteca, ma non invalida le misure già adottate, che vengono meno con l’esaurimento del piano di dilazione. Di contro, prima del DLgs. 159/2015, Equitalia aveva specificato che, con il pagamento della prima rata, sarebbe stato revocato il fermo disposto (direttiva Equitalia 27.3.2008 n. 12).

Estratto di ruolo impugnabile quando non viene notificata la cartella di pagamento

L’estratto di ruolo, ovvero l’estratto conto che viene rilasciato dallo sportello di Equitalia e dal quale è possibile prendere visione della situazione debitoria, può essere impugnato dinanzi al giudice tributario se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata. E’ quanto statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19704/2015 con la quale è stato risolto un vecchio contrasto di giurisprudenza. Secondo le SS.UU. un atto non correttamente notificato può essere impugnato unitamente all’atto successivo del quale il contribuente è venuto legittimamente a conoscenza.

Abitazione principale del contribuente ed iscrizione di ipoteca

La C.T. Prov. di Reggio Emilia, con la sentenza n. 340/3/15, si è pronunciata sulla possibilità che Equitalia iscriva ipoteca per debiti tributari sull’abitazione principale del contribuente. In particolare ha stabilito che l’ipoteca sull’abitazione principale del contribuente può essere disposta anche quando il suddetto immobile non possa essere pignorato, poiché si tratta non di una misura strumentale all’espropriazione ma di un deterrente rispetto al pagamento delle tasse. Nel sistema giuridico attuale, gli immobili del contribuente possono essere pignorati solo se il debito supera, nel complesso, i 120.000,00 euro; tuttavia, se si tratta di abitazione principale, il pignoramento non può mai essere disposto, salvo che l’abitazione sia considerata di lusso. Invece, l’ipoteca può essere adottata se il debito è superiore, nel complesso, a 20.000,00 euro.

In arrivo una nuova riammissione alla dilazione delle cartelle Equitalia

Tra le novità più importanti dello schema di D.Lgs di attuazione della delega fiscale, approvato ieri in via definitiva dal Governo, viene prevista la possibilità di accedere ad un ulteriore piano di rateazione da parte di tutti i contribuenti decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata di in vigore del decreto.

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Come può l’impresa o il professionista estinguere i debiti verso Equitalia se vanta crediti verso lo Stato

L’art. 12 comma 7-bis del D.L. 145/2013 consente di compensare le cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per procedere alla compensazione è necessario che i crediti siano certificati dalla P.A. e che la somma di cui si è debitori verso Equitalia non ecceda l’importo del credito vantato verso lo Stato.
La vigente normativa per la compensazione dei crediti vantati verso la PA, contenuta all’art. 28-quater del DPR 602/1973, attribuisce un ruolo chiave al soggetto creditore (impresa o professionista), il quale deve attivarsi per ottenere la certificazione del credito accreditandosi sulla piattaforma telematica gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Una volta certificato, il credito può essere utilizzato, in tutto o in parte, per il pagamento mediante compensazione delle cartelle di pagamento relative a:
– tributi erariali, regionali e locali;
– contributi assistenziali e previdenziali;
– premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
– altre entrate spettanti alla pubblica amministrazione che ha rilasciato la certificazione.
I contribuenti interessati devono, in seguito, presentare la certificazione del credito all’Equitalia, la quale è tenuta ad accedere sulla piattaforma elettronica per verificare lo stato e la disponibilità del credito stesso. L’estinzione del debito è, infatti, condizionata alla verifica dell’esistenza e della validità della certificazione. Lo studio è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.