Come può l’impresa o il professionista estinguere i debiti verso Equitalia se vanta crediti verso lo Stato

L’art. 12 comma 7-bis del D.L. 145/2013 consente di compensare le cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per procedere alla compensazione è necessario che i crediti siano certificati dalla P.A. e che la somma di cui si è debitori verso Equitalia non ecceda l’importo del credito vantato verso lo Stato.
La vigente normativa per la compensazione dei crediti vantati verso la PA, contenuta all’art. 28-quater del DPR 602/1973, attribuisce un ruolo chiave al soggetto creditore (impresa o professionista), il quale deve attivarsi per ottenere la certificazione del credito accreditandosi sulla piattaforma telematica gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Una volta certificato, il credito può essere utilizzato, in tutto o in parte, per il pagamento mediante compensazione delle cartelle di pagamento relative a:
– tributi erariali, regionali e locali;
– contributi assistenziali e previdenziali;
– premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
– altre entrate spettanti alla pubblica amministrazione che ha rilasciato la certificazione.
I contribuenti interessati devono, in seguito, presentare la certificazione del credito all’Equitalia, la quale è tenuta ad accedere sulla piattaforma elettronica per verificare lo stato e la disponibilità del credito stesso. L’estinzione del debito è, infatti, condizionata alla verifica dell’esistenza e della validità della certificazione. Lo studio è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

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