Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta derivante da un intervento edilizio sia oggetto di una cessione, l’operazione può comportare in capo al cessionario del credito alternativamente l’effettuazione di:
– un’operazione fuori campo IVA, se non è sottesa una finalità finanziaria (art. 2 co. 3 del DPR 633/72);
– un’operazione esente IVA, se la cessione del credito ha finalità di finanziamento (art. 10 co. 1 n. 1) del DPR 633/72), come nel caso della risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 369/2021.
Anche qualora la cessione del credito d’imposta integri gli estremi di una prestazione di servizi esente IVA, l’operazione non è soggetta né all’obbligo di fatturazione (salvo il documento sia richiesto dal cliente) né a quello di certificazione e non è dovuta la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tuttavia, permane l’obbligo di esporre i dati nel rigo VE33 della dichiarazione annuale IVA (riservato alle “operazioni esenti). In ogni caso, in capo agli acquirenti per i quali le predette operazioni finanziarie non formano oggetto dell’attività propria, è esclusa la loro rilevanza ai fini del calcolo del pro rata di detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi (art. 19-bis co. 2 del DPR 633/72).