Crediti d’imposta per interventi “edilizi” – Cessione del credito – Trattamento ai fini IVA e imposta di registro

Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta derivante da un intervento edilizio sia oggetto di una cessione, l’operazione può comportare in capo al cessionario del credito alternativamente l’effettuazione di:
– un’operazione fuori campo IVA, se non è sottesa una finalità finanziaria (art. 2 co. 3 del DPR 633/72);
– un’operazione esente IVA, se la cessione del credito ha finalità di finanziamento (art. 10 co. 1 n. 1) del DPR 633/72), come nel caso della risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 369/2021.
Anche qualora la cessione del credito d’imposta integri gli estremi di una prestazione di servizi esente IVA, l’operazione non è soggetta né all’obbligo di fatturazione (salvo il documento sia richiesto dal cliente) né a quello di certificazione e non è dovuta la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tuttavia, permane l’obbligo di esporre i dati nel rigo VE33 della dichiarazione annuale IVA (riservato alle “operazioni esenti). In ogni caso, in capo agli acquirenti per i quali le predette operazioni finanziarie non formano oggetto dell’attività propria, è esclusa la loro rilevanza ai fini del calcolo del pro rata di detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi (art. 19-bis co. 2 del DPR 633/72).

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