Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Criticità

La lett. b-bis) dell’art. 67 co. 1 del TUIR prevede l’emersione di una plusvalenza in relazione agli immobili sui quali sono stati eseguiti “interventi agevolati di cui all’articolo 119” del DL 34/2020.
Tra i tanti dubbi applicativi della norma, uno riguarda la misura del superbonus fruito che può determinare la plusvalenza.
Dal tenore letterale della norma parrebbe che le nuove disposizioni si applichino nei casi in cui siano stati effettuati interventi per i quali si è fruito del superbonus a prescindere dalla modalità di fruizione, se nella forma “naturale” direttamente nella dichiarazione dei redditi o se nelle forme opzionali, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, mediante lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, ed a prescindere dalla circostanza che il superbonus sia fruito in misura pari al 110%, al 90%, al 70% o al 65%.
Non è di quest’opinione, tuttavia, il Consiglio Nazionale del Notariato che nello Studio n. 15-2024/T che, dopo aver ipotizzato due diverse soluzioni propende per quella che si fonda sulla versione originaria dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020 che prevedeva la sola aliquota del 110%.
Al riguardo si auspica un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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