Regime degli impatriati – Residenza estera pregressa (risposte ad interpello Agenzia delle Entrate 13.10.2025 nn. 263 e 264)

Con la risposta a interpello n. 263/2025, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di una persona residente all’estero per tre periodi di imposta duranti i quali ha continuato a prestare attività di insegnamento per un’università italiana (sia da remoto che in Italia), oltre a prestare attività di lavoro dipendente per una società estera; la stessa persona intende trasferirsi in Italia dal 2026 per lavorare presso una società non collegata né partecipata dalla società estera, continuando altresì la collaborazione con l’università italiana.
Ad avviso dell’Agenzia, la persona può beneficiare del regime degli impatriati ex art. 5 del DLgs. 209/2023 con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’attività che intende svolgere alle dipendenze della società per la quale non ha svolto attività lavorativa all’estero. Non rileva l’attività di collaborazione coordinata e continuativa con la medesima università, fermo restando che il reddito ritraibile da tale attività non è agevolabile perché ciò richiederebbe il maggior periodo di sette anni di residenza estera pregressa, requisito non verificato.
La risposta ad interpello n. 264/2025 precisa che la presunzione di residenza ex art. 13 protocollo 7 allegato al TUE e al TFUE non trova applicazione in relazione ai dipendenti della BERS che, nel rispetto di tutte le condizioni e degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, possono quindi fruire del regime agevolato degli impatriati.

Impresa individuale – Scorporo e donazione indiretta di immobile – Abuso del diritto

Se, anziché donare “direttamente” il bene immobile, la persona fisica lo conferisce in una società, per poi donare la partecipazione nella società conferitaria, la complessiva operazione di “scorporo e donazione”:
– ai fini delle imposte sul reddito, non determina vantaggi fiscali se l’immobile prima conferito e poi “indirettamente” donato è un fabbricato posseduto dal donante da più di cinque anni, perché il conferimento dell’immobile, al pari della donazione “diretta” dell’immobile non determina, in capo alla persona fisica, plusvalenze imponibili come redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR;
– ai fini delle imposte d’atto, non determina vantaggi fiscali, perché, ipotizzando che il donatario sia un familiare del donante, il carico fiscale derivante dall’applicazione dell’imposta di registro ex DPR 131/86 e delle imposte ipotecaria e catastale ex DLgs. 347/90 sull’atto di conferimento dell’immobile risulta tendenzialmente più oneroso di quello che deriverebbe invece dall’applicazione dell’imposta di donazione ex DLgs. 346/90 e delle imposte ipotecaria e catastale ex DLgs. 347/90 sull’atto di donazione “diretta” dell’immobile.
L’assenza di vantaggi fiscali rende la fattispecie irrilevante ai fini dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.
Tuttavia, in caso di immobili detenuti in regime di impresa, la donazione “diretta” degli immobili integrerebbe gli estremi della destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa

Tardiva registrazione del contratto di locazione – Determinazione della sanzione – Prima annualità (ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2025 n. 56)

Con la ris. 13.10.2025 n. 56, preso atto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia (cfr. tra le tante, Cass. 1981/20242585/2024; Cass. 717/2022) l’Agenzia delle Entrate aderisce all’orientamento giurisprudenziale consolidato e, superando la circ. 26/2011 (§ 9), afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 “deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di
pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità”.
Per le annualità successive alla prima – specifica l’Agenzia – trova applicazione la sanzione per tardivo versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Inoltre, resta possibile per il contribuente accedere al ravvedimento operoso, in presenza dei presupposti.
In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione con cedolare secca, spiega, ancora, l’Amministrazione, resta dovuta solo l’imposta fissa prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 (pari a 150 euro).

Regolarità contributiva – Criterio dello scostamento non grave – Chiarimenti (interpello Min. Lavoro 13.10.2025 n. 3)

Con l’interpello 13.10.2025 n. 3, il Ministero del Lavoro – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – è intervenuto sul criterio dello scostamento non grave che consente il rilascio del DURC in presenza di un debito pari o inferiore a 150 euro, previsto dall’art. 3 co. 3 del DM 30.1.2015.
La norma prevede la sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Inoltre, non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.
Il Ministero ha precisato che, per la regolarità contributiva, è necessario che i debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino i 150,00 euro, che rappresenta la soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

Resto al Sud 2.0,incentivi ai giovani under 35 per l’avvio di attività nel Mezzogiorno

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 193/2025, è stato pubblicato il decreto attuativodell’incentivo Autoimpiego centro-nord e della misura Resto al SUD 2.0, rispettivamente previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 95/2024).

Con la presente informativa, si fornisce un quadro generale della Misura Resto al SUD 2.0, specificando la platea dei soggetti interessati, i requisiti e il tipo di agevolazioni previste.

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Integrazione di prezzo in un contratto di appalto – Intervento giudiziale – Aumento della base imponibile IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.8.2025 n. 215)

Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 215, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non può considerarsi esclusa dalla base imponibile IVA la somma erogata dal committente al prestatore del servizio, a titolo di integrazione del prezzo per l’esecuzione dell’opera convenuta.
Non si applica, nella fattispecie, l’esclusione dalla base imponibile di cui all’art. 15 co. 1 n. 1) del DPR 633/72, in quanto riferito alle “somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Nel caso esaminato, l’ulteriore somma di denaro che veniva corrisposta dal committente all’appaltatore era stata determinata in sede giudiziale e corrispondeva ai maggiori oneri diretti e indiretti che dovevano essere sostenuti per portare a compimento l’opera. L’Agenzia ritiene, dunque, che l’importo erogato abbia natura di un’integrazione del corrispettivo per la prestazione eseguita, soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72, piuttosto che di una penale avente funzione indennitaria o risarcitoria. La base imponibile IVA dovrà essere integrata, ai sensi dell’art. 13 del DPR 633/72, in misura equivalente al corrispettivo supplementare (eccedente rispetto a quello pattuito in via originaria).

Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci – Necessità del verbale di assemblea – Indicazione del valore di assegnazione

L’assegnazione e la cessione agevolata devono essere precedute da un verbale di assemblea.
La riunione dei soci è necessaria perché alla base dell’assegnazione ci sono di norma operazioni, come la distribuzione di dividendi, di competenza dell’assemblea. Ma, per l’assegnazione come per la cessione agevolata, l’assemblea, per giunta con approvazione unanime della delibera, è necessaria anche perché si tratta di operazioni che potrebbero ledere gli interessi patrimoniali di alcuni soci.

Compensazione – Requisiti – Deroga al principio della par condicio creditorum

Aperta la liquidazione giudiziale è possibile, ex art. 155 co. 1 del DLgs. 14/2019, la compensazione di debiti e crediti, anche se non scaduti ante apertura della procedura.
Il creditore può compensare contrapposte posizioni creditorie e debitorie, quale ipotesi di compensazione legale, ex art. 1243 c.c.
Sono indispensabili 2 requisiti:
– la preesistenza di entrambi i crediti, intesa come anteriorità del fatto genetico delle posizioni rispetto alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. 27.01.2025 n. 1865);
– la reciprocità dei crediti.
La compensazione costituisce una deroga al principio della par condicio creditorum.
L’art. 155 co. 2 del DLgs. 14/2019 vieta la compensazione con i crediti acquistati per atto inter vivos dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.
Per la Cass. SSUU 14.7.2010 n. 16508, quando il creditore chiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice sull’insinuazione investe il titolo a fondamento della pretesa, la sua validità e la sua consistenza. Il provvedimento di ammissione del credito residuo comporta il riconoscimento della compensazione come causa parzialmente estintiva della pretesa e tale riconoscimento determina, successivamente, una preclusione endoconcorsuale, operante in ogni eventuale giudizio promosso per impugnare il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione.

Agevolazioni alle assunzioni – Bonus giovani under 35 e Bonus donne, beneficiari e termini di decorrenza

Sono stati firmati i due decreti attuativi dei bonus previsti dagli artt. 22 e 23 del decreto Coesione, denominati, rispettivamente Bonus Giovani e Bonus Donne. Tali misure consentono un ai datori di lavoro di poter fruire di un esonero del 100% sui contributi Inps.

Con la presente informativa, si fornisce un quadrogenerale delle misure in oggetto, con specifico riferimento alla decorrenza dei benefici.

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Deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione – Condizioni – Chiarimenti (ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2025 n. 25)

Con la ris. 10.4.2025 n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per l’agevolazione prevista dall’art. 8 co. 6 del DLgs. 252/2005, consistente nell’utilizzo di un ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza complementare, è necessario che risultino contemporaneamente soddisfatti i due requisiti indicati dalla norma, vale a dire che il contribuente sia:
– un lavoratore di prima occupazione;
– iscritto ad una forma di previdenza complementare.
Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (circ. Agenzia delle Entrate 70/2007, § 2.8). Di conseguenza, la norma riguarda i lavoratori che:
– non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31.12.2006;
– dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare.
Pertanto i 5 anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili ai fini del calcolo del plafond, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di ”prima occupazione”, iniziato a decorrere dal 2007.