DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri

È fissato per oggi, 23.4.2024, l’esame preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, di uno schema di DLgs. di revisione dei regimi IRPEF e IRES, attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) per i redditi di lavoro autonomo, dipendente, agrari, d’impresa e diversi.
Tra le principali novità, sarebbero previste:
– una nozione “onnicomprensiva” per i redditi di lavoro autonomo, da determinare come differenza tra tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti in relazione all’attività professionale o artistica, e l’ammontare delle spese sostenute nell’esercizio di tale attività;
– la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo del costo di acquisto dei beni immateriali per quote di ammortamento;
– il regime di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e di riorganizzazione che coinvolgono studi professionali;
– l’incremento, per il 2024, di un importo non superiore a 80 euro della somma a titolo di trattamento integrativo ex art. 1 co. 1 primo periodo del DL 3/2020;
– la semplificazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa, attraverso l’avvicinamento dei valori fiscali a quelli contabili;
– la razionalizzazione e la semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali dei beni;
– in materia di operazioni straordinarie, la revisione del regime di riporto delle perdite fiscali, nonché l’introduzione di norme ad hoc per la c.d. scissione per scorporo;
– l’applicazione dei regimi di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa derivanti da attività agricole ex art. 56-bis del TUIR anche alle società agricole che hanno optato per l’imposizione su base catastale.

Novità del DLgs. 13/2024 (c.d. DLgs. “Accertamento” attuativo della L. 111/2023) – Entrata in vigore

Per i verbali emessi dal 30.4.2024, sarà operante l’art. 5-quater del DLgs. 218/97 che consente al contribuente di aderire per intero ai rilievi del verbale di constatazione, fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale.
Occorre a tal fine inviare una comunicazione sia all’Agenzia delle Entrate sia alla Guardia di Finanza, entro i 30 giorni dalla consegna del verbale.
Considerato che non sono stati approvati modelli ufficiali, sembra sufficiente una comunicazione in carta libera notificata mediante posta o PEC.

Finanziamenti alla srl neocostituita – Postergazione del finanziamento rispetto ai rimborsi degli altri creditori – Presupposti

Secondo una parte della giurisprudenza, i presupposti di cui all’art. 2467 c.c., che determinano la “postergazione” del finanziamento erogato dai soci della srl alla soddisfazione degli altri creditori sociali, si concretizzano in situazioni di rischio di insolvenza che possono manifestarsi anche nella fase iniziale della vita della società, se essa è sottocapitalizzata.
Ci si domanda, quindi, se i finanziamenti concessi dai soci alla srl neocostituita, ove qualificati come “postergati”, possano essere restituiti durante la vita della società e in quali casi.
A questo proposito occorre identificare il momento con riguardo al quale deve verificarsi l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 2467 c.c.
Secondo una prima tesi, rileverebbe solo il momento di erogazione del finanziamento e sarebbero, quindi, irrilevanti gli eventuali e successivi versamenti in conto capitale (così Cass. n. 17421/2020).
Una seconda ricostruzione ritiene, invece, che si debba considerare anche la situazione della società nel momento in cui il rimborso del finanziamento viene richiesto (o effettuato). Ove l’iniziale situazione di sottocapitalizzazione sia stata superata e la società disponga dei mezzi finanziari per soddisfare tutti i debiti “esigibili”, si potrà restituire al socio il finanziamento precedentemente erogato (cfr. Cass. n. 12994/2019 e Trib. Torino 21.3.2016)

Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta – Novità della bozza del DLgs. di riforma della riscossione attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Lo schema di decreto attuativo della riforma della riscossione, bollinato dalla Ragioneria e inviato all’esame delle Camere per la formulazione dei pareri, non ha subito sostanziali modifiche rispetto alla versione circolata dopo l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri n. 73 dell’11.3.2024.
Vari i punti toccati dalla Riforma, fra i quali si possono segnalare quelli che si riferiscono alle dilazioni con l’agente della riscossione, con conferma della progressiva stabilizzazione a 10 anni della durata massima dei piani di rientro, oppure le modifiche alla procedura di compensazione volontaria tra imposte chieste a rimborso dal contribuente e ruoli di cui all’art. 28-ter del DPR 602/73.

Plusvalenza contabile – Natura ed impatto fiscale – Cessione agevolata – Nota integrativa

L’assegnazione agevolata dei beni ai soci può dare luogo ad una plusvalenza contabile, che contribuisce alla formazione del risultato di esercizio.
Dal punto di vista fiscale, gli effetti sulla società e sui soci sono parametrati al valore normale o al valore catastale, mentre la riserva che si crea con la plusvalenza sarà assoggettata alle imposte ordinarie quando distribuita.
In Nota integrativa si raccomanda di fornire tutte le indicazioni necessarie in merito alle operazioni effettuate.

Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni – Schema di DLgs. attuativo della L. 111/2023 – Novità in materia di trust

Le norme sulla tassazione indiretta del trust contenute nella bozza di decreto delegato approvata in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri, oltre a confermare il principio della tassazione “in uscita” per il trust, chiarendo che l’imposta di donazione va applicata sulla base del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, consente di anticipare volontariamente l’applicazione dell’imposta di donazione al momento del conferimento in trust. Questa possibilità, che può presentare vantaggi per i contribuenti, presenta qualche rischio nel caso in cui i beni non siano attribuiti al primo beneficiario individuato, ma a beneficiari successivi: in tal caso è possibile che l’Agenzia richieda un conguaglio in uscita sulla base della relazione tra il disponente e l’effettivo beneficiario finale.

Dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili – Modello di comunicazione (provv. Agenzia delle Entrate 17.4.2024 n. 198619)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 17.4.2024 n. 198619, è stato approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili in attuazione dell’art. 35 co. 3-bis del DPR 600/73. Il modello riporta:
– i dati identificativi del depositario o del suo rappresentante;
– la partita IVA del soggetto con cui cessa il rapporto di deposito e la data di avvenuta cessazione;
– gli estremi delle comunicazioni con le quali è stato avvisato il contribuente;
– la sottoscrizione.
In fase di compilazione sono eseguiti alcuni controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni riportate e, in caso di esito positivo, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario. Dalla data di rilascio di tale attestazione, il luogo di conservazione delle scritture contabili si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante.
La comunicazione può essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dal co. 3 dell’art. 35 del DPR 633/72 e deve essere preceduta dall’avviso al cliente depositante dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle Entrate.
Il rilascio del programma di compilazione sarà comunicato con avviso dell’Agenzia delle Entrate e, da tale momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13.1.2024.

Soci e società con diverso domicilio fiscale – Competenza degli uffici – Novità del DLgs. 13/2024 (c.d. DLgs. “Accertamento” attuativo della L. 111/2023)

Con riferimento agli atti emessi dal 30.4.2024, il DLgs. 13/2024 modificando l’art. 31 del DPR 600/73 ha previsto che la Direzione provinciale competente per la società è competente anche per il socio.
Pertanto, quand’anche la sede legale della società sia situata in una Provincia diversa dalla residenza del socio, unica sarà la Direzione provinciale competente e, di riflesso, la Corte tributaria competente.
Vengono di conseguenza meno le problematiche scaturenti dalla difficoltà di unificare i processi incardinati presso distinti giudici.

Cumulabilità del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno con il credito d’imposta ZES – Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.4.2024 n. 94)

Con la risposta a interpello 17.4.2024 n. 94, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta ZES ex art. 5 del DL 91/2017 e il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015 non sono tra loro cumulabili, non costituendo due distinte agevolazioni fiscali, ma rappresentando un’unica agevolazione diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione dalle relative disposizioni sono effettuati.
Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d’imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento e ampliamento del credito d’imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest’ultimo.