Congedo di paternità – novità della legge di stabilità 2016

In un’ottica di maggior condivisione dei compiti genitoriali, la Legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha prorogato per tutto il 2016 le disposizioni in materia di congedo parentale del padre lavoratore dipendente (già disposte dalla L. 92/2012), estendendo da uno a due giorni il periodo di congedo obbligatorio e lasciando invariate le disposizioni relative al congedo facoltativo.
In particolare, ora la disciplina prevede che:
– quanto al congedo obbligatorio, entro i primi cinque mesi di vita del figlio il padre lavoratore debba astenersi dal lavoro per due giorni (non necessariamente continuativi, ma non frazionabili in ore);
– quanto al congedo facoltativo, entro i primi cinque mesi di vita del figlio il padre lavoratore possa astenersi dal lavoro per ulteriori due giorni, purché la madre anticipi di un numero equivalente di giorni il termine finale del congedo post partum.
Per poter beneficiare del congedo parentale obbligatorio, il lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro i giorni in cui intende beneficiare del congedo, rispettando un anticipo non inferiore a 15 giorni; qualora, invece, intenda beneficiare di quello facoltativo, dovrà allegare alla richiesta la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo per altrettanti giorni.
Dal momento che tale istituto costituisce una causa sospensiva del rapporto lavorativo (alla quale corrisponde una indennità giornaliera del 100% da parte dell’INPS), fondata sul principio di una miglior conciliazione tra famiglia e lavoro, la Corte di Cassazione è intervenuta censurando condotte dei lavoratori difformi da quanto previsto nelle intenzioni del legislatore.

Fruizione del congedo parentale su base oraria – Novità del DLgs. 80/2015

Con il messaggio 3.11.2015 n. 6704, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità o meno del congedo parentale fruito in modalità oraria, così come previsto dall’art. 32 co. 1-ter del DLgs. 26.3.2001 n. 151 (introdotto dall’art. 7 del DLgs. 15.6.2015 n. 80), con altri riposi o permessi disciplinati dal nostro ordinamento. In particolare, si è precisato che il congedo parentale a ore non può essere cumulato con gli altri permessi o riposi previsti sempre dal Testo unico sulla maternità e paternità (DLgs. 151/2001), come i riposi orari per allattamento, anche se richiesti per bambini diversi. Può essere invece fruito insieme con i permessi disciplinati dalla L. 104/92 per l’assistenza a persone disabili. Tuttavia, esperti della materia ricordano che, in merito alla cumulabilità con altri riposi o permessi, la contrattazione collettiva può disporre regole diverse da quelle generali. In merito a tale congedo, si ricorda che esso spetta a ciascun genitore lavoratore, nei primi 12 anni di vita del bambino, fino a un periodo massimo di 6 mesi di astensione dal lavoro (continuativo o frazionato). L’astensione complessiva di entrambi i genitori non può comunque eccedere i 10 mesi, salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In tale ultima ipotesi il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

Congedo parentale orario non cumulabile con permessi o riposi

Il congedo parentale ad ore non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. A chiarirlo è l’Inps nel messaggio n. 6704 del 3 novembre 2 015 in cui fa seguito alla Circolare n. 152 del 18 agosto 2015 in cui forniva le prime indicazioni operative sul congedo parentale orario. L’Istituto specifica che l’incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa. Di conseguenza, alla luce di questi nuovi chiarimenti, l’Inps fa sapere che il genitore che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella stessa giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né di riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti. Così come specifica l’impossibilità della cumulabilità con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.