Ai sensi dell’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, nella versione in vigore dal 22.10.2015, “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”. Nella precedente versione, invece, la soglia di punibilità era pari a 50.000 euro.
Per l’integrazione della fattispecie non è sufficiente la mera omissione dell’adempimento tributario, in quanto occorre anche:
-che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale sia superiore a 250.000 euro;
-che l’inadempimento si protragga oltre il termine per il pagamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
Sotto il profilo oggettivo, quindi, commetterà il reato il contribuente che, entro il prossimo lunedì 28.12.2015, non dovesse versare l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2014, se il debito supera 250.000 euro. E’, quindi, possibile evitare conseguenze penali versando, entro il suddetto termine, una parte del debito tributario che consenta al contribuente di attestare il residuo al di sotto della soglia.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, inoltre, l’integrazione della fattispecie richiede il dolo generico, ossia un comportamento cosciente e volontario. Elemento più volte messo in dubbio in assenza dei mezzi finanziari per far fronte al debito verso l’Erario, giungendosi anche ad invocare l’esistenza della esimente della c.d. “forza maggiore”.
Al riguardo, peraltro, la Corte di Cassazione tende ad affermare che l’inadempimento dell’obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico, escludendo che possa essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità.
Omesso versamento di ritenute previdenziali – Schemi di decreto approvati dal Consiglio dei Ministri
In data 13.11.2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo in materia di depenalizzazione e di introduzione di “illeciti civili”. Tra le novità emerge l’irrilevanza penale delle omesse ritenute previdenziali sotto la soglia dei 10.000 euro annui (art. 2 co. 1-bis del DL 463/83), per le quali sarà prevista la sola sanzione amministrativa. Detta sanzione, però, potrà essere da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro, per cui si rivela assai penalizzante. Rimane, sia ai fini penali che amministrativi, la non punibilità se il datore di lavoro versa le ritenute entro 3 mesi dalla contestazione della violazione o dall’accertamento.